Decreto Rilancio: stop a pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 31 agosto 2020

Scalo Cavallo, Favignana, Agosto 2017
Ph. Francesca Russo / Scalo Cavallo, Favignana, Agosto 2017

[Leggi l'articolo aggiornato in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge n.129/2020: Covid-19: stop a cartelle e pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 31 dicembre 2020]

 

Indice

1. Normativa di riferimento

2. Ulteriori sospensioni previste dal Decreto Rilancio

3. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

 

1. Normativa di riferimento

Il Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020, al Titolo VI, dedicato alle “Misure fiscali”, articolo 152 “Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni”, prevede la sospensione fino al 31 agosto degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

In particolare, il comma 1 del predetto articolo stabilisce:

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione”.

Secondo quanto previsto dal Decreto, restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore dello stesso Decreto e restano definitivamente acquisite e non rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione. Il datore di lavoro o l’ente pensionistico, quindi, non effettuerà le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore.

 

2. Ulteriori sospensioni previste dal Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio, inoltre, prevede la sospensione o la proroga di ulteriori procedure, vale a dire:

a) sospensione delle notifiche e dei versamenti di cartelle di pagamento, differita al 31 agosto 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 20 settembre 2020. Ma è comunque possibile richiedere una rateizzazione presentando una domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 settembre 2020. Durante il periodo di sospensione non verrà attivata da parte dell’Agenzia alcuna nuova procedura cautelare (esempio fermo amministrativo) o esecutiva (ossia pignoramento);

b) proroga per il pagamento della “Rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, che potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, senza perdere le agevolazioni. Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, già in possesso del debitore;

c) sospensione fino al 31 agosto 2020 delle rate dei piani di dilazione. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Inoltre, per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di dieci rate;

d) dilazione anche per i rottamati decaduti, che possono presentare la domanda di rateizzazione per i debiti “rottamati” e non pagati;

e) pagamento di quanto dovuto ai propri creditori dalle Pubbliche Amministrazioni, senza prima verificare la presenza di eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento.

 

3. Precisazioni e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In merito a quanto sopra riportato, l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha precisato che una volta cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1 settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, ossia la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha previsto delle FAQ sulle nuove disposizioni introdotte in materia di riscossione dal Decreto Rilancio, grazie alle quali è possibile avere ulteriori delucidazioni in merito.

 

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