Trasporti - Tribunale di Novara: per il contratto di autotrasporto va bene anche lo scambio di email
Il Tribunale di Novara ha confermato la libertà della forma che può essere utilizzata nello stipulare un contratto, nella specie di autotrasporto di merci per conto terzi, ravvisando nel testo di una email scambiata tra i due contraenti la comune volontà di contrarre un accordo vincolante.
La email conteneva infatti tutti gli elementi essenziali del contratto, vale a dire, in particolare, la natura del servizio, il numero dei mezzi da impiegare, la durata del rapporto e il corrispettivo, mentre lasciava che gli ulteriori elementi dovessero essere previsti in una successiva negoziazione, che doveva poi essere riportata successivamente in un contratto scritto, così come previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 286/2005.
Agli elementi contenuti nella email, si deve inoltre aggiungere il comportamento tenuto successivamente dalle parti coinvolte, ovvero il vettore e il committente, che hanno dato esecuzione ai rapporto esattamente negli stessi termini previsti: ciò rappresenta pertanto, a parere del Tribunale, la chiara conferma della volontà delle parti di volersi vincolare a quanto già in precedenza stabilito.
Per questo motivo il committente è stato condannato al pagamento del corrispettivo, in conguaglio rispetto a quanto già pattuito in precedenza per adempiere correttamente al contratto.
(Tribunale di Novara - Sezione Civile, Sentenza 23 ottobre 2015, n. 907)
Il Tribunale di Novara ha confermato la libertà della forma che può essere utilizzata nello stipulare un contratto, nella specie di autotrasporto di merci per conto terzi, ravvisando nel testo di una email scambiata tra i due contraenti la comune volontà di contrarre un accordo vincolante.
La email conteneva infatti tutti gli elementi essenziali del contratto, vale a dire, in particolare, la natura del servizio, il numero dei mezzi da impiegare, la durata del rapporto e il corrispettivo, mentre lasciava che gli ulteriori elementi dovessero essere previsti in una successiva negoziazione, che doveva poi essere riportata successivamente in un contratto scritto, così come previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 286/2005.
Agli elementi contenuti nella email, si deve inoltre aggiungere il comportamento tenuto successivamente dalle parti coinvolte, ovvero il vettore e il committente, che hanno dato esecuzione ai rapporto esattamente negli stessi termini previsti: ciò rappresenta pertanto, a parere del Tribunale, la chiara conferma della volontà delle parti di volersi vincolare a quanto già in precedenza stabilito.
Per questo motivo il committente è stato condannato al pagamento del corrispettivo, in conguaglio rispetto a quanto già pattuito in precedenza per adempiere correttamente al contratto.
(Tribunale di Novara - Sezione Civile, Sentenza 23 ottobre 2015, n. 907)