Tribunale di Lecce: tasso dovuto dalla banca al correntista creditore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie in composizione monocratica, in persona del Dott. Angelo Rizzo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 201

nella causa civile iscritta al n. 375/2002 del Ruolo Generale promossa

DA C. U. + 1 con l’Avv. Antonio Tanza

CONTRO

INTESA GESTIONE CREDITI SPA con l’avv. Gennaro Ferrecchia

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…)

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata.

Osserva il Tribunale che l’eccezione di prescrizione proposta dalla opposta di parte dei pretesi diritti azionati dagli opponenti non ha pregevolezza giuridica e pertanto va disattesa.

La migliore Giurisprudenza condivisa dal Tribunale ritiene che nel contralto di c/c il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale va con certezza individuato nel momento in cui avviene la chiusura del rapporto in quanto, essendo quello di c/c un contratto unitario per effetto del quale sorge un unico rapporto giuridico, anche se articolato in pluralità di accreditamenti e prelevamenti, è solo al momento della chiusura di detto rapporto che possono e vengono in maniera definitiva accertate le reciproche partite di debito e credito, di tal che il reclamo del correntista in riferimento a somme indebitamente trattenute dalla Banca è soggetto a prescrizione decennale che inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto (in tal senso Corte di Appello di Lecce sent. n. 97 del 19.2.2009).

Sul punto non è superfluo osservare che l’approvazione anche tacita dell’estratto conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo contabile il che non impedisce o vieti al correntista di contestare la validità del rapporto relativo alle singole operazioni: si vuol dire, sostanzialmente, che una cosa è il profilo di legittimità sostanziale delle operazioni contabili ed una cosa è la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori che danno vita e vigore a quelle operazioni, sicché solo per quanto riguarda i] primo profilo, cioè della legittimità sostanziale intesa come conformità e congruità delle operazioni contabili, la mancata impugnazione entro il termine di sei mesi comporta la sanzione dalla decadenza, mentre sotto il profilo della validità dell’efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti non sussiste termine decadenziale di tal che, essi, ben possono essere riesaminati con gli ordinari strumenti di tutela giuridica (Corte di Appello di Lecce del 22.10.2001). Orbene la Banca opposta ha ammesso nella sua comparsa di risposta, in ordine al rilevato adempimento abusivo del contratto che: "Non si è trattato di un riempimento unilaterale abusivo bensì di un riempimento cui contrattualmente era tenuta la banca, atteso che la stessa si é limitata ad inserire quelli che erano i tassi applicati ai rapporti di conto corrente dalle banche su piazza al momento della stipula del contratto".

Osserva il Tribunale che tale comportamento ovvero "riempimento cui contrattualmente era tenuta la banca" s’appalesa certamente illegittimo sia sotto il profilo della condotta commissiva posta in essere dalla Banca opposta in quanto confliggente con la norma di previsione ed incriminatrice prevista dal Codice Penale quale quella di riempimento abusivo di foglio in bianco, sia sotto l’altro profilo ovvero dell’applicazione dei tassi uso piazza: sul punto va detto che il richiamo agli usi piazza poteva consentire alla Banca di applicare, in abuso ed in via unilaterale interessi anatocistici con grave nocumento degli interessi dell’economia in generale e dell’utente in particolare, ma la Legge 154/92 ha previsto la nullità di tali clausole di rinvio inserite nei contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore della legge ovvero per i contratti stipulati anteriormente, come nel caso de quo, la riduzione del tasso alla misura legale senza capitalizzazione alcuna.

A tale previsione normativa va dunque fatto riferimento. Ritiene il Tribunale che l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell’art. 50 del D. Lgs. n. 385 del 1.9.1993 sia infondata in quanto l’art, 633 c.p.c. richiede la "prova scritta" quale può essere nella fase monitoria l’esibizione dell’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, documento giustificativo dei credito, salvo dimostrazione, nel libero contraddittorio delle parti, dell’esistenza e consistenza dello stesso nella fase di cognizione piena che s’instaura con l’atto di opposizione, giudizio che soggiace alla regola dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. la quale incumbit ei qui dicit, sicché è la Banca creditrice opposta, a dover dimostrare minutamente il perché della formazione del proprio credito e del perché si son formate poste di debito in capo al correntista. Non è superfluo osservare che la migliore giurisprudenza ritiene la nullità delle clausole del contratto che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in quanto basate su di un uso negoziale e non su di uso normativo come esige l’art. 1283 c.c.- In tal senso Cass. S.U. 4.11.2004 n. 21095 la quale ha certamente indicato la linea da seguire ai giuristi in relazione all’interpretazione dei contratti bancari.

Va altresì chiarito che non si può sostituire l’anatocismo trimestrale con quello annuale in quanto una volta accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, come innanzi detto, deve conseguentemente ritenersi applicabile l’art. 1283 c.c. con negazione di ogni forma di capitalizzazione negandosi validità anche ad una eventuale capitalizzazione annuale degli interessi, cosa che in sé comporterebbe di fatto la sostituzione di un uso negoziale illegittimo con un altro uso altrettanto illegittimo e nullo. Infatti in mancanza di prova dell’esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi (non essendovi prova dell’esistenza di usi normativi annuali sul punto) v’è da ritenere escluso qualunque forma di anatocismo, trimestrale, semestrale, annuale o di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni che non possono essere riconosciute.

Ritiene questo decidente, in ordine alla CMS, che tale clausola sia affetta da nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto necessitando, al fine di poter formare oggetto di pretese da parte della Banca, la necessarietà della previsione mentre nel caso in esame manca totalmente la prova della avvenuta pattuizione di un tale costo del credito il quale va espunto dal saldo -debitore: tale clausola di CMS è nulla per mancanza di causa.

Il Tribunale, alla luce di quanto innanzi e nella condivisione di giurisprudenza maggioritaria e consolidata, ritiene e dichiara la nullità parziale del contratto di apertura di credito per cui è giudizio in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione di interessi ultralegali, all’applicazione dell’interesse anatocistico, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, all’applicazione degli interessi per i c.d. giorni valuta in quanto deve riconoscersi valuta pari al giorno in cui è stata effettuata l’operazione.

La clausola infine relativa alle spese forfettarie deve ritenersi nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto. I

l Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il Ctu in quanto immuni da vizi logici e procedimentali il quale ha determinato in € 2.909,18 il credito vantato dagli opponenti nei confronti dell’opposta Banca.

P.Q.M.

Accoglie l’opposizione,

Dichiara la nullità, inefficacia ed improduttività di ogni e qualsiasi effetto giuridico del decreto ingiuntivo opposto n. 183/2002 del 31.10,2002 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie e per l’effetto lo revoca.

Dichiara la nullità parziale del modulo contrattuale regolante l’impugnato rapporto di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell’interesse ultralegale, della CMS, delle valute fittizie, spese e dell’anatocismo trimestrale.

Condanna Intesa Gestione Crediti spa in persona del legale rappresentante pro tempore nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di Intesatici spa al pagamento delle spese di Ctu contabile, nonché in favore degli opponenti C. U. e M. F. di E 2.909,18 a titolo di restituzione somme oltre interessi dal dì della domanda all’integrale soddisfo.

Condanna l’opposta Intesa Gestione Crediti spa al pagamento in favore di C. U. e M. F. € 175,00 per spese borsuali, E. 3.000,00 per diritti ed E. 4.500,00 per onorari del giudizio oltre Iva, cap e forfettario e con distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione di rito così equitativamente determinate in considerazione delle difficoltà delle questioni giuridiche trattate e della pregevolezza dell’opera defensionale prestata.

Sentenza esecutiva ex lege.

Maglie 16.6.2009

Dott. Angelo Rizzo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie in composizione monocratica, in persona del Dott. Angelo Rizzo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 201

nella causa civile iscritta al n. 375/2002 del Ruolo Generale promossa

DA C. U. + 1 con l’Avv. Antonio Tanza

CONTRO

INTESA GESTIONE CREDITI SPA con l’avv. Gennaro Ferrecchia

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…)

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata.

Osserva il Tribunale che l’eccezione di prescrizione proposta dalla opposta di parte dei pretesi diritti azionati dagli opponenti non ha pregevolezza giuridica e pertanto va disattesa.

La migliore Giurisprudenza condivisa dal Tribunale ritiene che nel contralto di c/c il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale va con certezza individuato nel momento in cui avviene la chiusura del rapporto in quanto, essendo quello di c/c un contratto unitario per effetto del quale sorge un unico rapporto giuridico, anche se articolato in pluralità di accreditamenti e prelevamenti, è solo al momento della chiusura di detto rapporto che possono e vengono in maniera definitiva accertate le reciproche partite di debito e credito, di tal che il reclamo del correntista in riferimento a somme indebitamente trattenute dalla Banca è soggetto a prescrizione decennale che inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto (in tal senso Corte di Appello di Lecce sent. n. 97 del 19.2.2009).

Sul punto non è superfluo osservare che l’approvazione anche tacita dell’estratto conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti soltanto sotto il profilo contabile il che non impedisce o vieti al correntista di contestare la validità del rapporto relativo alle singole operazioni: si vuol dire, sostanzialmente, che una cosa è il profilo di legittimità sostanziale delle operazioni contabili ed una cosa è la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori che danno vita e vigore a quelle operazioni, sicché solo per quanto riguarda i] primo profilo, cioè della legittimità sostanziale intesa come conformità e congruità delle operazioni contabili, la mancata impugnazione entro il termine di sei mesi comporta la sanzione dalla decadenza, mentre sotto il profilo della validità dell’efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti non sussiste termine decadenziale di tal che, essi, ben possono essere riesaminati con gli ordinari strumenti di tutela giuridica (Corte di Appello di Lecce del 22.10.2001). Orbene la Banca opposta ha ammesso nella sua comparsa di risposta, in ordine al rilevato adempimento abusivo del contratto che: "Non si è trattato di un riempimento unilaterale abusivo bensì di un riempimento cui contrattualmente era tenuta la banca, atteso che la stessa si é limitata ad inserire quelli che erano i tassi applicati ai rapporti di conto corrente dalle banche su piazza al momento della stipula del contratto".

Osserva il Tribunale che tale comportamento ovvero "riempimento cui contrattualmente era tenuta la banca" s’appalesa certamente illegittimo sia sotto il profilo della condotta commissiva posta in essere dalla Banca opposta in quanto confliggente con la norma di previsione ed incriminatrice prevista dal Codice Penale quale quella di riempimento abusivo di foglio in bianco, sia sotto l’altro profilo ovvero dell’applicazione dei tassi uso piazza: sul punto va detto che il richiamo agli usi piazza poteva consentire alla Banca di applicare, in abuso ed in via unilaterale interessi anatocistici con grave nocumento degli interessi dell’economia in generale e dell’utente in particolare, ma la Legge 154/92 ha previsto la nullità di tali clausole di rinvio inserite nei contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore della legge ovvero per i contratti stipulati anteriormente, come nel caso de quo, la riduzione del tasso alla misura legale senza capitalizzazione alcuna.

A tale previsione normativa va dunque fatto riferimento. Ritiene il Tribunale che l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell’art. 50 del D. Lgs. n. 385 del 1.9.1993 sia infondata in quanto l’art, 633 c.p.c. richiede la "prova scritta" quale può essere nella fase monitoria l’esibizione dell’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, documento giustificativo dei credito, salvo dimostrazione, nel libero contraddittorio delle parti, dell’esistenza e consistenza dello stesso nella fase di cognizione piena che s’instaura con l’atto di opposizione, giudizio che soggiace alla regola dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. la quale incumbit ei qui dicit, sicché è la Banca creditrice opposta, a dover dimostrare minutamente il perché della formazione del proprio credito e del perché si son formate poste di debito in capo al correntista. Non è superfluo osservare che la migliore giurisprudenza ritiene la nullità delle clausole del contratto che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in quanto basate su di un uso negoziale e non su di uso normativo come esige l’art. 1283 c.c.- In tal senso Cass. S.U. 4.11.2004 n. 21095 la quale ha certamente indicato la linea da seguire ai giuristi in relazione all’interpretazione dei contratti bancari.

Va altresì chiarito che non si può sostituire l’anatocismo trimestrale con quello annuale in quanto una volta accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, come innanzi detto, deve conseguentemente ritenersi applicabile l’art. 1283 c.c. con negazione di ogni forma di capitalizzazione negandosi validità anche ad una eventuale capitalizzazione annuale degli interessi, cosa che in sé comporterebbe di fatto la sostituzione di un uso negoziale illegittimo con un altro uso altrettanto illegittimo e nullo. Infatti in mancanza di prova dell’esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi (non essendovi prova dell’esistenza di usi normativi annuali sul punto) v’è da ritenere escluso qualunque forma di anatocismo, trimestrale, semestrale, annuale o di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni che non possono essere riconosciute.

Ritiene questo decidente, in ordine alla CMS, che tale clausola sia affetta da nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto necessitando, al fine di poter formare oggetto di pretese da parte della Banca, la necessarietà della previsione mentre nel caso in esame manca totalmente la prova della avvenuta pattuizione di un tale costo del credito il quale va espunto dal saldo -debitore: tale clausola di CMS è nulla per mancanza di causa.

Il Tribunale, alla luce di quanto innanzi e nella condivisione di giurisprudenza maggioritaria e consolidata, ritiene e dichiara la nullità parziale del contratto di apertura di credito per cui è giudizio in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione di interessi ultralegali, all’applicazione dell’interesse anatocistico, alla applicazione della provvigione di massimo scoperto, all’applicazione degli interessi per i c.d. giorni valuta in quanto deve riconoscersi valuta pari al giorno in cui è stata effettuata l’operazione.

La clausola infine relativa alle spese forfettarie deve ritenersi nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto. I

l Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il Ctu in quanto immuni da vizi logici e procedimentali il quale ha determinato in € 2.909,18 il credito vantato dagli opponenti nei confronti dell’opposta Banca.

P.Q.M.

Accoglie l’opposizione,

Dichiara la nullità, inefficacia ed improduttività di ogni e qualsiasi effetto giuridico del decreto ingiuntivo opposto n. 183/2002 del 31.10,2002 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Lecce Sezione di Maglie e per l’effetto lo revoca.

Dichiara la nullità parziale del modulo contrattuale regolante l’impugnato rapporto di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell’interesse ultralegale, della CMS, delle valute fittizie, spese e dell’anatocismo trimestrale.

Condanna Intesa Gestione Crediti spa in persona del legale rappresentante pro tempore nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di Intesatici spa al pagamento delle spese di Ctu contabile, nonché in favore degli opponenti C. U. e M. F. di E 2.909,18 a titolo di restituzione somme oltre interessi dal dì della domanda all’integrale soddisfo.

Condanna l’opposta Intesa Gestione Crediti spa al pagamento in favore di C. U. e M. F. € 175,00 per spese borsuali, E. 3.000,00 per diritti ed E. 4.500,00 per onorari del giudizio oltre Iva, cap e forfettario e con distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione di rito così equitativamente determinate in considerazione delle difficoltà delle questioni giuridiche trattate e della pregevolezza dell’opera defensionale prestata.

Sentenza esecutiva ex lege.

Maglie 16.6.2009

Dott. Angelo Rizzo