Tribunale di Novara: il divorzio compete al giudice del luogo di abituale e volontaria dimora

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Composto dagli lll.mi Signori:

Dott. BARTOLOMEO QUATTRARO PRESIDENTE

Dott. FABRIZIO FILICE GIUDICE REL.

Don. GUENDALINA PASCALE GIUDICE

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta all’R.g./F.

avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

I signori (…) contraevano matrimonio civile in (…). Dal Matrimonio sono nati 4 figli (…).

Con ricorso depositato il (…) il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in (…). La parte convenuta si costituiva, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Novara, in quanto essa convenuta risiedeva in Milano a far data dal (…), producendo a sostegno contratto di locazione a suo nome per un immobile in (…).

Il Presidente, con ordinanza in data 4.12.2008, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, ritenendo non manifestamente infondate le eccezioni preliminari proposte, disponeva il passaggio alla fase istruttoria rimettendo alla stessa ogni valutazione in ordine all’opportunità di immediata fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari e pregiudiziali proposte. Avanti aI G.I. nominato entrambe le parti depositavano memorie integrative.

Parte convenuta, con la propria memoria, insisteva sull’eccezione di incompetenza territoriale, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale del 23.5.2008 n.169. Il GI designato emetteva dapprima provvedimenti provvisori in ordine all’affidamento della figlia minore e, quindi, disponeva il prosieguo della fase istruttoria mediante la concessione termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. All’udienza ex art. 183 c.p.c. del 1.10.2009 il G.I. nel frattempo designato in sostituzione del precedente G.I., ritenuto necessario rimettere la causa al Collegio per la decisione sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte, in primis sull’eccezione di incompetenza territoriale, fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 21.l0.2009; a tale udienze le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio.

L’eccezione di incompetenza territoriale è fondata.

La convenuta con la comparsa di risposta ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale rilevando: la disposizione di cui all’art. 4 L. 898/70 - come modificata dalla L. 80/2005 - stabiliva che la domanda di divorzio doveva essere proposta al Tribunale "del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi"; su tale norma è successivamente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 23.5.2008, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 4 co. 1 L. 898/70, così sostanzialmente ripristinando la competenza per territorio del luogo di residenza del convenuto. Parte convenuta ha tempestivamente proposto l’eccezione in oggetto nella memoria di costituzione nella fase presidenziale e l’ha riproposta con la memoria integrativa nell’ incipit della fase istruttoria.

Parte convenuta, nel propone l’eccezione, ha tra l’altro rilevato come la proposizione del ricorso da parte dell’odierno ricorrente sia stata successiva all’emanazione delle precitata sentenza costituzionale: essendo il ricorso stato depositato in data 17.6.2008.

Poiché è documentalmente provato che la signora (…) risiede nel comune di Milano, (quantomeno a far data dall1/6/2008, data di inizio della locazione da parte della sig.ra un immobile sito nel comune di Milano (cfr. contratto di locazione in data (…), alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale la competenza territoriale deve essere individuata nel Tribunale di Milano, con conseguente dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale adito. A nulla rileva, in senso contrario, che al momento della presentazione del ricorso la stessa fosse ancora formalmente residente in Novara, atteso che secondo il costante insegnamento di legittimità ’La residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio (art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n 898, sostituito dall’art. 8 detta legge 6 marzo 1987, n. 74), è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i qualî evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora. In tale ipotesi, ove risulti che l’istante fosse a conoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva del coniuge convenuto, non può operare, rispetto al primo, la più rigorosa disciplina prevista dall’art 44 cod. civ. in ordine alla opponibilità del trasferimento della residenza, essendo, invece, costui tenuto ad eseguire le notificazioni nel luogo della effettiva dimora abituale del convenuto, e non presso il luogo in cui lo stesso risulti anagraficamente residente" (Cass. Sez. l, Sentenza n. 16525 del 05/08/2005 Rv. 585328; in termini, ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n.16941 dell’11/11/2003 Rv.568061).

E’ provato che al momento della presentazione del ricorso l’odierno ricorrente fosse a conoscenza del - o comunque avrebbe potuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza, il - trasferimento in Milano dell’odierna resistente con la figlia minore, risultando dagli atti le seguenti circostanze:

- Il ricorso in questione è stato notificato all’odierna resistente ex art. 140 c.p.c. attesa la sua irreperibilità presso l’indirizzo in Novara (cfr. ricorso originale notificato prodotto da parte convenuta);

- Nello stesso ricorso il sig. (…) dichiara di essere a conoscenza di un "prossimo trasferimento" della madre e della figlia minore in Milano;

- Esso ricorrente, comunque, attesa la frequentazione con la figlia minore non avrebbe potuto ignorare la circostanza del trasferimento.

Ai sensi dell’art. 50 c.p.c. (nel testo anteriore alla novella apportata dalla l. 69/2009 in quanto trattatasi di controversia instaurata anteriormente al 4/7/2009) deve fissarsi in mesi sei dalla comunicazione delle presente sentenza il termine per la riassunzione della causa aventi al giudice dichiarato competente.

Le spese del presente procedimento devono essere a carico della parte ricorrente, la quale ha instaurato il procedimento avanti al giudice territorialmente incompetente.

P.Q.M.

Il Tribunale di NOVARA, disattesa ogni altra domanda eccezione e deduzione;

dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Milano.

Fissa il termine di mesi sei dalla comunicazione della presente pronuncia ai fini della riassunzione della causa aventi al giudice dichiarato competente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che, in assenza di nota spese, liquida in complessive € 2800,00di cui € 1900,00 per onorari ed € 900,00 per diritti, oltre al l2,5% per spese forfetarie, CPA ed IVA.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Novara in data 18/12/2009.

Il Giudice estensore

Dr. Fabrizio Filice

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Composto dagli lll.mi Signori:

Dott. BARTOLOMEO QUATTRARO PRESIDENTE

Dott. FABRIZIO FILICE GIUDICE REL.

Don. GUENDALINA PASCALE GIUDICE

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta all’R.g./F.

avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

I signori (…) contraevano matrimonio civile in (…). Dal Matrimonio sono nati 4 figli (…).

Con ricorso depositato il (…) il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in (…). La parte convenuta si costituiva, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Novara, in quanto essa convenuta risiedeva in Milano a far data dal (…), producendo a sostegno contratto di locazione a suo nome per un immobile in (…).

Il Presidente, con ordinanza in data 4.12.2008, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, ritenendo non manifestamente infondate le eccezioni preliminari proposte, disponeva il passaggio alla fase istruttoria rimettendo alla stessa ogni valutazione in ordine all’opportunità di immediata fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari e pregiudiziali proposte. Avanti aI G.I. nominato entrambe le parti depositavano memorie integrative.

Parte convenuta, con la propria memoria, insisteva sull’eccezione di incompetenza territoriale, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale del 23.5.2008 n.169. Il GI designato emetteva dapprima provvedimenti provvisori in ordine all’affidamento della figlia minore e, quindi, disponeva il prosieguo della fase istruttoria mediante la concessione termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. All’udienza ex art. 183 c.p.c. del 1.10.2009 il G.I. nel frattempo designato in sostituzione del precedente G.I., ritenuto necessario rimettere la causa al Collegio per la decisione sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte, in primis sull’eccezione di incompetenza territoriale, fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 21.l0.2009; a tale udienze le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio.

L’eccezione di incompetenza territoriale è fondata.

La convenuta con la comparsa di risposta ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale rilevando: la disposizione di cui all’art. 4 L. 898/70 - come modificata dalla L. 80/2005 - stabiliva che la domanda di divorzio doveva essere proposta al Tribunale "del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi"; su tale norma è successivamente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 23.5.2008, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 4 co. 1 L. 898/70, così sostanzialmente ripristinando la competenza per territorio del luogo di residenza del convenuto. Parte convenuta ha tempestivamente proposto l’eccezione in oggetto nella memoria di costituzione nella fase presidenziale e l’ha riproposta con la memoria integrativa nell’ incipit della fase istruttoria.

Parte convenuta, nel propone l’eccezione, ha tra l’altro rilevato come la proposizione del ricorso da parte dell’odierno ricorrente sia stata successiva all’emanazione delle precitata sentenza costituzionale: essendo il ricorso stato depositato in data 17.6.2008.

Poiché è documentalmente provato che la signora (…) risiede nel comune di Milano, (quantomeno a far data dall1/6/2008, data di inizio della locazione da parte della sig.ra un immobile sito nel comune di Milano (cfr. contratto di locazione in data (…), alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale la competenza territoriale deve essere individuata nel Tribunale di Milano, con conseguente dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale adito. A nulla rileva, in senso contrario, che al momento della presentazione del ricorso la stessa fosse ancora formalmente residente in Novara, atteso che secondo il costante insegnamento di legittimità ’La residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio (art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n 898, sostituito dall’art. 8 detta legge 6 marzo 1987, n. 74), è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i qualî evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora. In tale ipotesi, ove risulti che l’istante fosse a conoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva del coniuge convenuto, non può operare, rispetto al primo, la più rigorosa disciplina prevista dall’art 44 cod. civ. in ordine alla opponibilità del trasferimento della residenza, essendo, invece, costui tenuto ad eseguire le notificazioni nel luogo della effettiva dimora abituale del convenuto, e non presso il luogo in cui lo stesso risulti anagraficamente residente" (Cass. Sez. l, Sentenza n. 16525 del 05/08/2005 Rv. 585328; in termini, ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n.16941 dell’11/11/2003 Rv.568061).

E’ provato che al momento della presentazione del ricorso l’odierno ricorrente fosse a conoscenza del - o comunque avrebbe potuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza, il - trasferimento in Milano dell’odierna resistente con la figlia minore, risultando dagli atti le seguenti circostanze:

- Il ricorso in questione è stato notificato all’odierna resistente ex art. 140 c.p.c. attesa la sua irreperibilità presso l’indirizzo in Novara (cfr. ricorso originale notificato prodotto da parte convenuta);

- Nello stesso ricorso il sig. (…) dichiara di essere a conoscenza di un "prossimo trasferimento" della madre e della figlia minore in Milano;

- Esso ricorrente, comunque, attesa la frequentazione con la figlia minore non avrebbe potuto ignorare la circostanza del trasferimento.

Ai sensi dell’art. 50 c.p.c. (nel testo anteriore alla novella apportata dalla l. 69/2009 in quanto trattatasi di controversia instaurata anteriormente al 4/7/2009) deve fissarsi in mesi sei dalla comunicazione delle presente sentenza il termine per la riassunzione della causa aventi al giudice dichiarato competente.

Le spese del presente procedimento devono essere a carico della parte ricorrente, la quale ha instaurato il procedimento avanti al giudice territorialmente incompetente.

P.Q.M.

Il Tribunale di NOVARA, disattesa ogni altra domanda eccezione e deduzione;

dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Milano.

Fissa il termine di mesi sei dalla comunicazione della presente pronuncia ai fini della riassunzione della causa aventi al giudice dichiarato competente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che, in assenza di nota spese, liquida in complessive € 2800,00di cui € 1900,00 per onorari ed € 900,00 per diritti, oltre al l2,5% per spese forfetarie, CPA ed IVA.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Novara in data 18/12/2009.

Il Giudice estensore

Dr. Fabrizio Filice