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Come e in che termini l’incapacità economica del genitore tenuto agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli rileva come esimente: brevi cenni sui profili pratici

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Feriale Penale, Sentenza 11 settembre 2012, n.36680
La sentenza in esame è interessante da un punto di vista scientifico siccome i Giudici di legittimità hanno affrontato la seguente problematica di diritto: la indisponibilità dei mezzi economici, come e in che termini, può escludere la configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare a danno del figlio?

                 

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ravvisato la sussistenza dell’illecito penale de quo affermando, per un verso, come esso sia escluso “dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato”, dall’altro verso, che “incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione” a nulla rilevando “la generica indicazione dello stato di disoccupazione”.

                        

Sulla scorta di tali principi ermeneutici, i Giudici di “Piazza Cavour” hanno reputato infondate le doglianze difensive vista la genericità delle argomentazioni addotte (in sostanza: il fatto che l’impresa che l’imputato gestiva avesse subito delle “perdite non meglio definite e che, per l’esercizio dell’attività di impresa, costui aveva dovuto sostenere costi non meglio precisati che gli avevano impedito di adempiere all’obbligazione di mantenimento”) e attesa “la ritenuta inidoneità delle denunce dei redditi a dimostrare la impossibilità del B. a far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia minore”, “non potendosi identificare la situazione reddituale dell’imputato, quale indicata nella denuncia nei redditi, con la incapacità rilevante ai fini dell’inadempimento dell’obbligazione di cui si tratta che deve essere assoluta e non derivante da colpa dell’interessato”.

Tale approdo ermeneutico è inoltre conforme a quel consolidato indirizzo secondo il quale, la “semplice situazione di difficoltà economica, non è di per sé sufficiente a far venire meno l’obbligo di assistenza e contribuzione nei confronti dei figli”[1] considerato che, da un lato, in “tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condizione di impossibilità economica dell’obbligato deve consistere in una situazione del tutto incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto”[2] e che, dall’altro lato, detta situazione deve “estendersi a tutto il periodo dell’inadempimento e di consistere in una persistente, oggettiva e incolpevole situazione di indisponibilità di introiti”[3].

 

Inoltre, sempre sulla scorta di questo percorso ermeneutico, incombe al soggetto obbligato, il dovere “di allegare gli elementi indicativi dell’impossibilità di adempiere”[4] i quali, a loro volta, non possono ritenersi soddisfatti “con la mera documentazione dello stato formale di disoccupato”[5] dato che le difficoltà economiche rilevano, ai fini del giudizio de quo, solo nella misura in cui esse si traducano in una “vera e propria indigenza economica”[6].

In effetti, occorre “verificare che la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell’obbligato”[7] posto che affinchè “l’indigenza possa rilevare nel giudizio penale - ed escludere quindi la punibilità del reo - è necessario che l’imputato non si limiti a dedurre genericamente la sua difficoltà economica, bensì ha l’onere di introdurre elementi oggettivi dai quali possa risultare che essa non fosse preordinata o colposamente determinata al fine di evitare il versamento dell’assegno mensile”[8].

 

Di talchè è evidente che, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l’ “incapacità economica dell’obbligato può assumere valore esimente solo quando sia assoluta e non sia ascrivibile a sua colpa”[9] dato che è suo onere, come appena esposto, dimostrare di non aver avuto “la relativa possibilità economica durante tutto il periodo cui si riferisce il contestato addebito”[10].

A tal proposito, corre l’obbligo di rilevare che i giudici, sia di merito che di legittimità, declinando tali principi ai casi sottoposti al loro scrutinio decisorio, oltre al caso in questione, hanno escluso la configurabilità dell’illecito penale de quo nelle seguenti situazioni:

1)    “se l’inadempimento non ha l’elevata frequenza denunciata (nella specie non erano state versate 6 mensilità su 21 dovute), ma risulta saltuario, plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dal soggetto obbligato (cameriere con contratto a tempo)”[11] ovvero esso sia “coincidente con una crisi lavorativa”[12];

2)    quando “la regolarità dei pagamenti e il breve ritardo fanno ragionevolmente ritenere che si sia in presenza di un ritardo di adempimento che ben trova giustificazione in situazioni particolari del debitore”[13];

3)    nel caso in cui il versamento di una somma sia inferiore rispetto a quella stabilita in sede civile per l’assegno mensile di mantenimento sempreché detta riduzione abbia ad oggetto “un periodo temporale circoscritto e limitato che non incide sul tenore di vita dei beneficiari ai quali sono garantiti i mezzi di sostentamento elementari per attendere alle primarie e necessarie esigenze di vita in ragione dell’importo versato”[14] ovvero qualora sia accertato che, da tale omesso parziale versamento, non “sia derivato alla persona offesa l’impossibilità di far fronte alle esigenze minime”[15];

4)    laddove il soggetto obbligato sia affetto da una malattia impeditiva idonea quindi a determinare un quadro di inabilità lavorativa[16] specie se questi, nel dover ottemperare al prefato obbligo, sia costretto a “versare l’assegno di mantenimento al figlio minore per un importo pari alla sua pensione d’invalidità”[17]; 

5)    qualora l’obbligato percepisca “una pensione di invalidità pari a euro 243 al mese, a fronte di un versamento mensile, stabilito dal giudice civile, di euro 150 in favore della figlia”[18]; 

6)    se il lavoro svolto, essendo precario, non consenta all’obbligato a “far fronte con dignità alle elementari necessità di vita”[19]; 

7)    nel caso in cui vi siano “eventuali concorrenti obblighi alimentari gravanti sull’obbligato (…) in favore di altri due figli minori”[20]; 

8)    quando l’imputato sia “affetto da disturbo paranoide che aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli minori”[21] e, in particolar modo, qualora ciò emerga dalle “cartelle cliniche comprovanti i ricoveri e le dichiarazioni della stessa moglie”[22];

9)    quando, alla luce di quanto emerso da una perizia psichiatrica, trapeli come l’obbligato non sia “in grado di procacciarsi un lavoro o comunque un reddito idoneo per la sua patologia psico-fisica”[23];  

10)  se vi sia stata una intesa “tra i coniugi in forza della quale il marito, obbligato al versamento del mantenimento in favore del figlio, nel riconoscere il proprio obbligo, aveva concordato con la moglie il decorso dell’obbligazione pecuniaria dal momento in cui costui, completati gli studi universitari, avrebbe avuto disponibilità di denaro”[24];

11) “laddove risulti provato che il minore disponga di redditi patrimoniali propri”[25] “sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa, la quale, anzi, costituisce prova dello stato di bisogno”[26];

12) “quando la condotta sia consistita nella mera diminuzione del lussuoso tenore in precedenza garantito all’avente diritto”[27];

13) nell’ipotesi di “mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, ancorché (…) salvo il caso di inabilità al lavoro degli stessi”[28];

14)  quando nei confronti del coniuge separato (e/o dei figli minori o maggiorenni inabili al lavoro), sia stato violato solo il “dovere civilistico di garantire un tenore di vita proporzionato a quello mantenuto in costanza di matrimonio”[29];

15) se, a fronte di quest’inadempimento, il genitore obbligato abbia tuttavia “continuato a mantenere con i figli un rapporto affettivo, contribuendo alla loro crescita ed ai loro bisogni in vario modo e nei limiti delle sue possibilità”[30];  

16) quando la paternità sia disconosciuta nelle forme di legge nel momento in cui sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la relativa domanda giudiziale[31];

17) laddove l’imputato abbia “allegato, quale causa di impossibilità assoluta di adempiere all’obbligo di somministrare i mezzi di sussistenza, la sua condizione di detenuto”[32];

18) nel caso di “genitore sordomuto che non adempia l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito in favore della figlia minore, in quanto, essendo titolare del solo reddito pensionistico per invalidità, si trova in una persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le proprie esigenze di vita”[33];  

19) “qualora il padre, pur disobbedendo alle statuizioni del giudice civile che gli imponevano di versare l’assegno di mantenimento alla madre, abbia in concreto provveduto a garantire direttamente alla prole i mezzi di sussistenza”[34] posto che non sussiste tale reato “qualora il genitore non corrisponda l’assegno di mantenimento per il figlio, stabilito dal giudice civile, ma tuttavia non gli faccia mancare i mezzi di sussistenza, per soddisfare le primarie esigenze di vita”[35] occorrendo a tal fine “accertare se nella fattispecie concreta tale omesso versamento abbia determinato in capo all’avente diritto una vera e propria indisponibilità dei basilari mezzi patrimoniali necessari per il proprio sostentamento”[36];

20) (seppur con sentenza risalente) “ove il bisogno sia stato completamente soddisfatto da altro coobbligato, l’omissione della prestazione dell’assegno alimentare da parte dell’altro genitore costituisce un illecito civile, ma non integra gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 570 c.p.”[37];

21)  (sebbene con un orientamento minoritario e sporadico) quando “la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza”[38];

22) nel caso in cui il giudice di merito si sia limitato a far leva “esclusivamente sull’argomento formale che l’imputato non poteva di sua iniziativa venire meno al suo obbligo”[39];

23) qualora l’imputato “nel periodo in cui si reiterano le sue inadempienze, versi in una situazione d’incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare, in maniera adeguata e congrua, le esigenze vitali degli aventi diritto”[40].

Tra l’altro, al di là delle problematiche di ordine economico sottese a casi di questo tipo, tale obbligo comunque non sussiste, per i figli nati fuori dal matrimonio, se non v’è “la prova della filiazione da acquisirsi mediante l’atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito”[41] posto che non è sufficiente la mera dichiarazione della madre[42].

Inoltre, per dovere di completezza espositiva, si deve fare presente che la giurisprudenza (sia di legittimità che di merito), ha reputato viceversa sussistente l’ipotesi delittuosa in argomento, nelle seguenti circostanze:

1)    nel caso di inadempimento parziale “quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione”[43];

2)    se il figlio è nato in costanza di matrimonio e, in tal caso, l’obbligazione in oggetto si protrae “fino all’esperimento con successo del disconoscimento della paternità, operativo peraltro "ex nunc" e non "ex tunc"”[44];

3)     laddove i figli maggiorenni non siano “in grado di divenire autosufficienti economicamente”[45] e, con particolar riguardo, al caso in cui il padre “abbia fatto mancare, inescusabilmente, al figlio studente (ma bisognoso e senza alcuna attività lavorativa, pur avendola insistentemente richiesta) dal giorno del compimento del diciottesimo anno di età, i mezzi di sussistenza, non corrispondendogli neppure, tutta o in parte, della pur modesta somma stabilita dall’autorità giudiziaria competente nel giudizio di separazione tra i genitori della persona offesa dal reato, affidato, in età minore, alla madre e con la stessa convivente, ma pure lei priva di mezzi, e con altra figlia a carico”[46];

4)    qualora il genitore “che, pur avendo i mezzi economici, si sottrae all’obbligo di mantenimento”[47] a nulla rilevando:

a)    “le vicende giuridiche dell’atto di matrimonio”[48] ovvero le “vicissitudini dei rapporti coniugali”[49];

b)     Il fatto “che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, dovendosi ritenere necessario al riguardo il passaggio in giudicato della sentenza civile che accolga la relativa domanda di disconoscimento della paternità”[50];

c)     “l’asserita convinzione dell’imputato circa la concreta insussistenza dello stato di bisogno del figlio, basata sulla considerazione che l’altro genitore non gli aveva mai chiesto alcun contributo per il mantenimento”[51];

d)    il disconoscimento di paternità, il quale, “sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, opera "ex nunc" e non "ex tunc", (atteso che il rapporto di discendenza cui fa riferimento la fattispecie incriminatrice è collegato ad una situazione "ex lege", non alla filiazione naturale”)[52] fa sì “che l’elemento materiale del reato non può ritenersi cancellato dal successivo accertamento dell’inesistenza del rapporto di filiazione”[53] posto che “l’obbligo penalmente sanzionato di corrispondere i mezzi vitali in favore del discendente di minore età permane finché lo "status" dell’avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato”[54];

e)    “il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui tale sentenza diviene efficace per l’ordinamento italiano”[55] il cui termine coincide non con la “data della sentenza di delibazione, ma in quella in cui questa sia passata in giudicato”[56];

f)     l’eventuale controversia sul vincolo parentale la quale “non costituisce questione pregiudiziale rispetto all’accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale”[57];

g)    “che l’obbligato, pur in crisi di liquidità, disponga di un rilevante patrimonio immobiliare, almeno sino a quando non sia trascorso il tempo ordinariamente necessario per alienarne una parte”[58];

h)    “le temporanee difficoltà economiche in cui si trovi l’obbligato, e tanto meno la dichiarazione di fallimento dello stesso, occorrendo provare anche in tal caso che l’obbligato sia stato con essa privato di tutti i suoi mezzi economici e non sia stato in grado di sopperire alla privazione con una diversa attività”[59];

i)      Il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale che, “se fa venire meno i poteri inerenti alla potestà, lascia inalterati i doveri del genitore decaduto - sia di natura materiale sia morale - i quali non siano incompatibili con le cause che hanno dato origine al provvedimento decadenziale”[60];

j)     se la ex moglie riceve “sia un assegno regionale per il nucleo familiare e sia la pensione di invalidità per il minore colpito da una patologia rara, gravissima e invalidante”[61] oppure percepisca la “pensione sociale”[62];

k)    se i figli minori percepiscono “eventuali cespiti reddituali relativi ad elargizioni a carico della pubblica assistenza”[63];

l)      la “costituzione di un nuovo nucleo familiare”[64];

m)   la dichiarazione di fallimento che non “osta all’adempimento dell’obbligo alimentare da parte del fallito”[65] siccome, da un lato, “ai sensi dell’art. 46 comma 1 n. 2 e comma 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), infatti, gli assegni alimentari ed in genere tutto ciò che il fallito guadagni con la propria attività non sono compresi nel fallimento, entro i limiti, fissati dal giudice, di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia”[66], dall’altro, “ai sensi del successivo art. 47, il giudice delegato può addirittura porre a carico della massa fallimentare un sussidio a titolo di alimenti per il fallito e la sua famiglia”[67];

n)    l’esistenza di un credito nei confronti dell’avente diritto da vantare a titolo di compensazione[68];

o)    quando i figli minori “siano assistiti economicamente da altri, anche in relazione alla percezione di eventuali cespiti reddituali relativi ad elargizioni a carico della pubblica assistenza”[69];

p)    un eventuale consenso che “è privo di qualsiasi validità scriminante, non solo nel caso in cui sia prestato dal minore, ma anche, e soprattutto, nel caso in cui sia prestato dall’altro coniuge, rientrando i mezzi di sussistenza nell’ambito della categoria dei beni indisponibili”[70];

5)    se non viene emesso l’assegno di mantenimento del figlio minore da parte del padre anche se, per il primo periodo dopo la separazione, i primi cinque mesi, era stato versato[71] oppure nel caso di “omissione del versamento di quanto mensilmente dovuto a titolo di assegno di mantenimento, pur accompagnato dal versamento sporadico di somme anche di una certa consistenza”[72];

6)    “laddove soggetti terzi sopperiscano alle sue necessità, atteso che tale circostanza non vale ad escludere lo stato di bisogno, costituendone invece effettivo riscontro”[73];

7)    nel caso in cui “alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda l’altro coniuge (nella specie, la madre), specialmente quando questi non abbia risorse ordinarie e per tale motivo non possa compiutamente provvedervi”[74] a nulla rilevando il fatto che ella abbia potuto “contare sulla collaborazione dei nonni materni”[75];

8)    allorchè l’imputato “non si sia fatto carico di spese riferibili ai figli, se non in minima parte”[76] ovvero sia stata erogata una “somma di gran lunga inferiore all’assegno alimentare, inidonea a consentire ai beneficiari dell’obbligo, che versano in condizioni di bisogno, di far fronte alle più indispensabili esigenze di vita”[77];

9)    nel caso di dimissioni dal posto di lavoro nella misura in cui, con tale comportamento, il padre faccia “venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli”[78];

10) laddove “l’obbligato, dopo essersi reso inadempiente a tali suoi doveri, abbia, in sede di richiesta congiunta di separazione, assunto spontaneamente l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio”[79] posto che tale atteggiamento “può essere ritenuto fortemente indicativo delle reali capacità di reddito dell’obbligato, posto che nessuno sarebbe disposto ad accollarsi tale onere se non a condizione di sapere di poter contare su una qualsivoglia entrata di tipo economico”[80];

11)  “quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore”[81];

12) qualora l’onerato “si autoriduce l’assegno disposto a favore dei minori, fatta salva la prova dell’incapacità di far fronte all’impegno”[82] ossia il pagamento sia saltuario[83];

13) nell’evenienza in cui sia posta una condotta consistente nel non corrispondere “al figlio l’assegno di mantenimento nella specifica misura stabilita dal giudice civile in sede di separazione o di divorzio”[84] ovvero nel versare “in favore del figlio una somma inferiore a quella determinata dal giudice”[85];

14) “nel caso in cui il familiare tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento, pur se formalmente percettore di uno stipendio mensile di limitato importo, abbia stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto di un immobile, dovendosi da ciò supporre l’esistenza di ulteriori (pur se occulte) fonti di reddito che concorrono a formare l’effettiva capacità patrimoniale del soggetto”[86];

15) allorché il soggetto obbligato, in sede di separazione legale dei coniugi, sostituisca, “di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con "cose" o "beni" che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario”[87] oppure laddove questi storni “modeste elargizioni in danaro o in natura erogate direttamente al minore e non al genitore affidatario”[88];

16) se l’importo - pari a circa 500 euro - versato dall’imputato alla figlia sia “minore rispetto a quello imposto dal giudice civile - pari a 1000 euro -, tenuto conto delle concrete possibilità economiche dell’obbligato, titolare di due studi odontoiatrici e valutata l’irrilevanza della situazione economica dell’altro genitore”[89];

17) laddove vengano erogate solo “spese voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pure erogate in favore del minore, in presenza di difficoltà da parte del genitore affidatario nell’assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie (vitto, alloggio confortevole, scuola, sanità)”[90];

18) “qualora il coniuge obbligato si sia limitato a corrispondere somme minime di denaro e la parte civile e la figlia si siano trovate in condizioni di grave difficoltà economica ed in stato di bisogno, tanto da rischiare lo sfratto per morosità, condizioni di indigenza superate solo grazie al costante e significativo aiuto prestato dai familiari”[91];

19) nel caso in cui un genitore, che per due anni non corrisponde l’assegno alimentare mensile fissato dal giudice per le sue tre figlie, ha confidato “nel godimento da parte delle minori di un sussidio comunale”[92];

20) se viene pignorata una quota dello stipendio del coniuge obbligato al versamento di una somma mensile a titolo di mantenimento dei figli minori se costituisce un importo notevolmente inferiore a quello stabilito nella sentenza di separazione posto che, tale titolo esecutivo, “non fa venire meno la configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 570 c.p. non essendo sufficiente ad assicurare il sostentamento mensile dei figli minori”[93];

21) qualora lo stato di bisogno emerga alla luce delle dichiarazioni della “madre della persona offesa, che ha descritto le sue condizioni economiche estremamente misere e ha precisato che poteva far fronte alle minime esigenze di vita soltanto grazie al contributo della madre e di un’altra figlia maggiore”[94];

22) quando sia avvenuto un “recupero forzoso dei crediti operato dall’avente diritto non esclude affatto”[95];

23) allorché “la moglie dell’imputato, priva come il figlio minore di redditi propri, era costretta a svolgere saltuario lavoro stagionale di bracciante agricola ed a procurarsi così i mezzi di sussistenza necessari per sè ed il ragazzo”[96];

24) laddove l’imputato abbia svolto una sua attività lavorativa produttiva di un reddito sufficiente, abbia avuto la disponibilità di un’autovettura di grossa cilindrata e abbia frequentato una casa da giuoco[97];

25)  in caso di “mancata prestazione da parte del soggetto obbligato e capace di provvedervi, a fronte di grave patologia invalidante del familiare, di quei mezzi necessari per integrare le spese delle cure mediche non assicurate nella forma dell’assistenza diretta e gratuita degli enti di previdenza nonché la mancata osservanza dell’ulteriore dovere di assicurarsi, a mezzo di costanti rapporti personali, dell’effettivo stato di bisogno del detto familiare”[98];

26) se la situazione di impossibilità economica sia “genericamente documentata da una dichiarazione di fallimento intervenuta a due anni di distanza dal primo inadempimento”[99];

27) quando “con provvedimento del giudice civile, venga fissato un termine per l’adempimento mensile dell’obbligo di contributo al mantenimento dei figli minori” e, tale termine, non venga osservato[100].

Inoltre, le condizioni appena illustrate integrano il reato de quo solo nella misura in cui i figli versino in uno stato di bisogno.

Sul significato da conferire a tale dato costitutivo si registrano due diversi orientamenti ermeneutici e precisamente, secondo una parte della ermeneutica, tale “stato” è “in re ipsa”[101] poiché il minore “non è in grado di procurarsi un proprio reddito”[102]; secondo un altro indirizzo interpretativo, invece, “è necessario l’accertamento, da parte del giudice penale, dell’effettivo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza”[103] nel senso che l’organo giudicante, anche avvalendosi di fatti presuntivi quale, ad esempio, la concessione a favore del soggetto passivo del reato “del beneficio del reddito minimo di inserimento da parte del comune di residenza”[104] ovvero il pagamento da parte dell’imputato degli “assegni familiari solo perché costretto dalle azioni civili promosse dall’ex coniuge”[105] “non può esimersi dall’accertare - tra l’altro - la sussistenza di un vero e proprio stato di bisogno in capo all’avente diritto”[106].

Al di là di quale delle due opzioni interpretative si voglia preferire (irrilevante ai fini del tema in esame), va tuttavia evidenziato come la giurisprudenza di merito, nel ravvisare la sussistenza dello stato de quo, “qualora l’imputato abbia pagato gli assegni familiari solo perché costretto dalle azioni civili promosse dall’ex coniuge, in quanto, qualora quest’ultimo non avesse proceduto ad esecuzione forzata, si sarebbe protratta quella situazione di estrema difficoltà economica verificatasi a cagione della condotta del prevenuto che, non contribuendo alle necessità dei figli, li aveva privati dei mezzi di sussistenza”[107], lascia chiaramente intendere come il bisogno possa ricorrere non solo nei casi di assoluta povertà ma pure in quelli di “estrema difficoltà economica”, e, inoltre, determina, come logica conseguenza, che, per appurare quando questo stato sussista, si debba procedere ad una sua verifica in concreto (e non, dunque, in via meramente presuntiva).

Del resto, il fatto che il riferimento alla presunzione connessa allo stato minorile non sia condivisibile, risulta anche alla luce di quanto affermato dagli Ermellini (sez. VI) nella decisione datata 21/11/91[108].

In effetti, in questo provvedimento, il Supremo Consesso, avendo stabilito che ai “fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai sensi dell’art. 570 comma 2 n. 2 c.p., in favore dei figli minori affidati alla moglie separata, il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l’obbligo del versamento di un assegno può costituire solo un punto di partenza per l’accertamento del reato, nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari”, ha affermato, seppur in via indiretta e mediata, che tale stato di bisogno, per considerarsi sussistente, richiede necessariamente una previa valutazione di natura giudiziale.

In un’altra decisione, la Cassazione ha rilevato che la “situazione di bisogno dei figli minorenni potrebbe escludersi se essi avessero un proprio patrimonio personale ovvero se, avendo raggiunto l’età di sedici anni, possono legittimamente impegnarsi in attività lavorativa e non sono disoccupati”[109] e, quindi, la presunzione connessa alla età, dovrebbe cadere ogniqualvolta vi siano elementi probatori da cui inferire l’insussistenza dello stato di bisogno.

Invero, “nell’ipotesi di mancata corresponsione, da parte del coniuge obbligato, dell’assegno in quella sede stabilito, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all’art. 570 comma 2 n. 2 c.p., deve accertare se per effetto di tale comportamento dell’obbligato, siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari”[110].

Oltre a ciò, sempre per dovere di compiutezza argomentativa, va rilevato che tale reato sussiste solo ove il soggetto faccia venir meno i “mezzi di sussistenza” i quali, a loro volta, comprendono “non più e non soltanto i mezzi di sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”[111] nonché quelli “necessari ad una sana ed equilibrata vita di relazione”[112].

In conclusione, tornando al caso in analisi, la decisione in questione è sicuramente condivisibile in punto ermeneutico siccome conforme, come suesposto, ad un orientamento nomofilattico consolidato.

Tuttavia, sarebbe auspicabile conferire allo stato di disoccupazione una rilevanza probatoria di gran lunga superiore rispetto a quella sino adesso attribuita da questo indirizzo interpretativo, almeno nei periodi di crisi economica acuta ove, come noto, è assai difficile trovare un posto di lavoro.

Del resto, a conferma della bontà di tale considerazione logica (ancor prima che giuridica) milita anche il fatto che, di recente, in due decisioni e, segnatamente, la sentenza n. 6597 del 10/01/11[113] e la decisione n. 27051 del 10/05/11[114], i Giudici di legittimità, “pur non mettendo in discussione le regole di giudizio seguite dalla giurisprudenza dominate, sembrano però mostrare una (inconsueta) sensibilità per le concrete difficoltà economiche che può incontrare un genitore nell’adempiere i propri obblighi di sostentamento”[115].

Con tale tesi ovviamente non si vuole de-responsabilizzare il genitore in ordine ai propri doveri parentali ma più semplicemente si vuole tutelare colui che “si trovi realmente nelle condizioni di non poter adempiere i propri obblighi di sostentamento, e non abbia (per ragionevoli motivi) le capacità o le forze per riuscire a garantire ai figli adeguate risorse economiche”[116] e che, dunque, non ha nessuna intenzione di commettere il delitto previsto dall’art. 570, co. II, n. 2, c.p..

[1] Tra le più recenti: Cass. pen., sez. VI, 31/05/12, n. 34481.

[2] Ex plurimibus: Cass. pen., sez. VI, 22/09/11, n. 35612. In senso analogo: Cass. pen., sez. VI, 21/10/10, n. 41362: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti”; Cass. pen., sez. VI, 17/11/09, n. 8688: “In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per escludere la responsabilità del soggetto obbligato non basta l’allegazione di difficoltà economiche, qualora difetti la prova che tali difficoltà si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell’impossibilità assoluta di adempiere l’obbligazione”.

[3] Cass. pen., sez. VI, 14/11/08, n. 58.

[4] Cass. pen., sez. IV, 14/12/10, n. 5751. In senso eguale: Corte di Appello di Palermo, sez. I, 23/03/09, n. 767: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione”.

[5] Cass. pen., sez. VI, 22/09/11, n. 35612. In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 29/04/02, n. 27245: “Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all’art. 570 c.p., non è escluso dalla circostanza che il reo sia disoccupato”; Cass. pen., sez. VI, 25/06/99, n. 1283: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell’obbligato non è sufficiente a fare venire meno l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia”; Cass. pen., sez. VI, 25/10/90, fonti: Cass. pen. 1992, 2758 (s.m.), Foro it. 1992, II,295: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la indicazione della condizione di disoccupato non esime da responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 570 comma 2 c.p., in quanto incombe pur sempre all’imputato - come per tutte le cause di giustificazione del reato - l’onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi dalla concreta impossibilità di adempiere”; Trib. Monza, 15/02/11, n. 2801: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la disagiata condizione economica dell’obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell’assegno all’avente diritto e che, a tal fine, non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l’onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli in tenera età”; Trib. Firenze, sez. II, 18/01/08: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell’obbligato non è sufficiente a fare venire meno l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza”; Trib. Milano, sez. IV, 9/06/06, fonti: foro ambrosiano 2006, 2, 175: “Ai fini dell’esclusione della responsabilità per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’impossibilità di adempiere all’obbligazione deve essere provata in concreto, non essendo sufficiente la mera dichiarazione di disoccupazione o quella di non possedere redditi propri”.

[6] Cass. pen., sez. V, 10/11/10, n. 673. In senso eguale: Trib. Napoli, 6/04/04, fonti: Riv. pen. 2005, 66: “In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’impossibilità economica di adempiere deve essere provata dall’imputato e non soltanto affermata e deve tradursi in indigenza, tale da non consentire neppure un mantenimento parziale”; Trib. Napoli, 25/03/04, fonti: Giur. merito 2004, 1806 (s.m.): “Ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 comma 2 c.p., devono concorrere sia la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell’obbligato, sia lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo; tuttavia l’impossibilità economica di adempiere deve essere concretamente provata dall’imputato e non soltanto affermata, e deve tradursi in indigenza tale da non consentire neppure un adempimento parziale”.

[7] Cass. pen., sez. VI, 23/01/97, n. 5969.

[8] (Trib. Bari, sez. I, 16/02/12, n. 1244).

[9] Tra le tante: Cass. pen., sez. VI, 27/04/11, n. 22705. In senso analogo: Cass. pen., sez. VI, 21/09/01, n. 37419: “In tema violazione degli obblighi di assistenza, l’asserita incapacità economica dell’obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio ad impossibilia nemo tenetur, solo allorché sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell’indagato”; Cass. pen., sez. VI, 3/03/11, n. 11696: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato”.

[10] Cass. pen., sez, VI, 28/04/88, fonti: Riv. pen. 1988, 94.

[11] Cass. pen., sez. VI, 19/07/12, n. 33319.

[12] Trib. Bari, sez. I, 14/12/09, n. 1470.

[13] Cass. pen., sez. VI, 31/05/12, n. 25596.

[14] Trib. Nola, 12/12/05, fonti: Giur. merito 2006, 4, 1003.

[15] Argomentando a contrario: Trib. Roma, sez. IV, 29/01/10, n. 579.

[16] Argomentando a contrario: Trib. La Spezia, 10/10/11, fonti: redazione Giuffrè 2011.

[17] Cass. pen., sez. VI, 19/07/11, n. 35607.

[18] Cass. pen., sez. VI, 10/05/11, n. 27051.

[19] Cass. pen., sez. VI, 14/02/94, fonti: Cass. pen. 1995, 2915 (s.m.), Mass. pen. cass. 1994, fasc. 11, 116, Riv. pen. 1995, 608.

[20] Cass. pen., sez. VI, 10/01/11, n. 6597.

[21] Cass. pen., sez. VI, 9/04/10, n. 34333.

[22] Argomentando a contrario: Cass. pen., sez. VI, 18/11/04, fonti: Foro it. 2005, II, 198.

[23] Cass. pen., sez. VI, 3/07/07, n. 34691.

[24] Cass. pen., sez. VI, 9/10/08, n. 39986.

[25] Corte Appello Milano, sez. I, 11/02/08, fonti: Foro ambrosiano 2007, 4, 432.

[26] Cass. pen., sez. VI, 15/11/07, n. 2972. In senso eguale: Trib. Pescara, 8/01/10, fonti: PQM, 2010, 3, 79: “La mancata corresponsione dell’assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione integra la fattispecie di cui all’art. 570 c.p. in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, che può essere superata laddove risulti che il minore disponga di redditi patrimoniali, sempre che non si tratti di retribuzioni derivanti da attività lavorativa o da interventi economici dell’altro coniuge, ovvero di altri congiunti che, anzi, costituiscono la prova della sussistenza dello stato di bisogno”.

[27] Cass. pen., sez. VI, 8/07/04, n. 37137.

[28] Trib. Napoli, 30/10/02, fonti: Giur. merito 2003, 946.

[29] Argomentando a contrario: Trib. Napoli, 30/10/02, fonti: Giur. merito 2003, 946.

[30] Trib. Genova, 1/04/02, fonti: Giur. merito 2002, 1355 (s.m.).

[31] Argomentando a contrario: Cass. pen., sez. VI, 26/11/99, n. 3893.

[32] Cass. pen., sez. VI, 16/05/97, n. 10539.

[33] Cass. pen., sez. VI, 10/05/11, n. 27051.

[34] Trib. Milano, sez. IX, 13/04/06, fonti: foro ambrosiano 2006, 1, 11.

[35] Cass. pen., sez. VI, 10/04/01, n. 27851.

[36] Trib. Milano, 27/06/00, fonti: Foro ambrosiano, 2000, 292.

[37] Cass. pen., sez. VI, 23/06/80, fonti: Cass. pen. 1983, 93.

[38] Cass. pen., sez. VI, 5/10/10, n. 36190.

[39] Cass. pen., sez. VI, 4/06/09, n. 33492.

[40] Ibidem.

[41] Cass. pen., sez. VI, 28/03/12, n. 19592.

[42] Ibidem.

[43] Cass. pen., sez. VI, 28/03/12, n. 13900.

[44] Cass. pen., sez. VI, 28/03/12, n. 15952.

[45] Cass. pen., sez. VI, 13/03/12, n. 12306.

[46] (Pretura Lecce, 26/01/96, fonti: Foro it. 1997, II, 583.

[47] Trib. Napoli, sez. III, 31/03/11, fonti: redazione Giuffrè 2011.

[48] Cass. pen., sez. VI, 21/06/10, n. 32720.

[49] Cass. pen., sez. VI, 28/10/08, n. 4372.

[50] Cass. pen., sez. VI, 11/02/10, n. 8998.

[51] Cass. pen., sez. IV, 17/11/09, n. 8688.

[52] Cass. pen., sez. VI, 14/04/08, n. 27051.

[53] Ibidem.

[54] Cass. pen., sez. VI, 14/04/08, n. 27051.

[55] Cass. pen., sez. VI, 7/11/06, n. 42248.

[56] Cass. pen., sez. VI, 25/03/92, fonti: Cass. pen. 1994, 1225 (s.m.). Contra: Cass. pen., sez. VI, 17/11/88, fonti: Giust. pen. 1990, II,36 (s.m.): “La sentenza ecclesiastica che annulla un matrimonio, anche se delibata dalla competente corte d’appello, non fa venir meno l’obbligo di assistenza verso i figli minori, non eludibile neanche con la dimostrazione che l’altro genitore è fornito di mezzi di sussistenza derivanti da attività lavorativa”.

[57] Cass. pen., sez. VI, 13/07/05, n. 41018.

[58] Cass. pen., sez. VI, 8/07/04, n. 31137.

[59] Cass. pen., sez. I, 17/05/04, n. 32508.

[60] Cass. pen., sez. VI, 21/03/00, n. 4887. In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 29/10/09, n. 43288: “La pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale non altera i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati; tale provvedimento non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all’art. 570, commi primo e secondo, c.p. e non ne fa venire meno la permanenza”.

[61] Trib. Trieste, 21/02/11, n. 222.

[62] Cass. pen., sez. VI, 7/04/80, fonti: Cass. pen. 1982, 1182 (s.m.).

[63] Trib. Lucera, 15/05/08, fonti: redazione Giuffrè 2009.

[64] Cass. pen., sez. VI, 7/04/81, fonti: Cass. pen. 1982, 1333 (s.m.).

[65] Cass. pen., sez. IV, 21/09/94, fonti: Cass. pen. 1996, 830 (s.m.), Giur. it. 1996, II, 299, Giust. pen. 1995, II, 387.

[66] Ibidem.

[67] Ibidem.

[68] Cass. pen., sez. V, 3/11/11, n. 9600.

[69] Cass. pen., sez. VI, 1/12/03, n. 715. In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 1/12/03, n. 715: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando questi siano assistiti economicamente da altri”; Trib. Bari, sez. I, 30/10/07, fonti: Giurisprudenzabarese.it 2008: “Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 570, comma 2 c.p. è sufficiente che il responsabile ometta di contribuire alla corresponsione dei mezzi necessari alla sussistenza del minore (non limitati ai soli vitto ed alloggio, ma anche al soddisfacimento di tutte le altre esigenze di vita abiti, scarpe, libri eccc commisurate alle condizioni economiche della famiglia), atteso che tale onere incombe su entrambi i coniugi in ragione delle proprie disponibilità economiche e non vale certo ad escludere la sussistenza del reato il fatto che altre persone provvedano comunque a fornirli”.

[70] Corte Appello Milano, 20/04/93, fonti: Giur. merito 1993, 1330.

[71] Trib. Terni, 24/01/12, n. 48.

[72] Trib. Milano, sez. IV, 9/06/06, fonti: Foro ambrosiano 2006, 2, 175.

[73] Trib. Latina, 21/10/11, n. 105.

[74] Cass. pen., sez. VI, 14/12/10, n. 5751.

[75] Corte Appello Catanzaro, sez. I, 9/12/09, n. 1058.

[76] Cass. pen., sez. VI, 27/06/11, n. 26085.

[77] Cass. pen., sez. VI, 13/02/81, fonti: Cass. pen. 1982, 1332 (s.m.).

[78] Cass. pen., sez. VI, 18/02/89, fonti: Cass. pen. 1991, I,1790 (s.m.); in senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 4/03/88 ove nella “specie era stato accertato che l’imputato si era dimesso dall’impiego di metronotte per precostituirsi una situazione di apparente disoccupazione”.

[79] Trib. Torino, sez. III, 28/03/08, fonti: Il merito 2008, 11, 65.

[80] Ibidem.

[81] Cass. pen., sez. VI, 4/02/11, n. 8912.

[82] Cass. pen., sez. VI, 14/12/10, n. 5752.

[83] Cass. pen., sez. I, 17/05/04, n. 32508.

[84] Cass. pen., sez. VI, 14/12/10, n. 5752.

[85] Ibidem.

[86] Cass. pen., sez. VI, 9/04/10, n. 34336.

[87] Cass. pen., sez. VI, 11/02/10, n. 8998.

[88] Cass. pen., sez. I, 17/05/04, n. 32508.

[89] Cass. pen., sez. VI, 3/02/10, n. 14906.

[90] Cass. pen., sez. VI, 25/11/09, n. 47034.

[91] Trib. Milano, sez. II, 18/06/09, fonti: Foro ambrosiano 2009, 2, 142.

[92] Cass. pen., sez. III, 13/11/08, n. 2736.

[93] Corte Appello Caltanisetta, 8/05/08, fonti: redazione Giuffrè 2009.

[94] (Trib. Bologna, 21/04/08, n. 1303.

[95] Cass. pen., sez. VI, 26/04/07, n. 33808.

[96] Corte Appello Potenza, 11/01/01, fonti: Riv. pen. 2001, 747.

[97] Cass. pen., sez. VI, 7/05/98, n. 7806.

[98] Cass. pen., sez. VI, 29/05/95, n. 11228.

[99] Pret. Perugia, 1/06/94, fonti: Rass. giur. umbra 1994, 823.

[100] Trib. Milano, 30/04/11, fonti: Foro Ambrosiano 2001, 333.

[101] Cass. pen., sez. VI, 12/07/11, n. 34111.

[102] Corte Appello L’Aquila, 20/07/11, n. 2125.

[103] Cass. pen., sez. VI, 28/10/09, n. 42631. In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 28/04/88, fonti: Riv. pen. 1988, 943.: “In relazione al reato di cui all’art. 570 c.p., e con riguardo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, mediante l’omissione (o l’autoriduzione) dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, hanno rilevanza la disponibilità di risorse economiche sufficienti da parte dell’obbligato e lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo”; Trib. Napoli, 25/03/04, fonti: Giur. merito 2004, 1806 (s.m.): “Ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 comma 2 c.p., devono concorrere sia la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell’obbligato, sia lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo”.

[104] Corte Appello Caltanisetta, 8/05/08, fonti: redazione Giuffrè 2009.

[105] In quanto: qualora la vittima “non avesse proceduto ad esecuzione forzata, si sarebbe protratta quella situazione di estrema difficoltà economica verificatasi a cagione della condotta del prevenuto che, non contribuendo alle necessità dei figli, li aveva privati dei mezzi di sussistenza” (Trib. Milano, 3/02/03, fonti: Foro ambrosiano 2003, 310 (s.m.)).

[106] Cass. pen., sez. VI, 21/05/97, n. 6679.

[107] Trib. Milano, 3/02/03, fonti: Foro ambrosiano 2003, 310 (s.m.).

[108] Fonti: Riv. pen. 1992, 449, Giust. pen. 1992, II,362 (s.m.), Cass. pen. 1993, 327 (s.m.).

[109] Cass. pen., sez. VI, 15/2/85, fonti: Giust. pen. 1985, II,449,742 (s.m.).

[110] Cass. pen., sez. VI, 31/05/89, fonti: Cass. pen. 1991, I,263 (s.m.).

[111] Cass. pen., sez. VI, 13/11/08, n. 2736. In senso eguale: Cass. pen., sez. VI, 13/11/08, n. 2736: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - diversa dalla più ampia nozione civilistica di "mantenimento" - debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione); Cass. pen., sez. VI, 28/10/08, n. 4372: “Nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" richiamata dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (diversa dalla più estesa nozione civilistica di "mantenimento") debbono ritenersi compresi - nell’attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale - non più e non soltanto i mezzi di sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”; Trib. Napoli, sez. III, 31/03/11, fonti: Giur. merito 2012, 1, 188: “I mezzi di sussistenza invocati nell’art. 570 c.p. si riferiscono genericamente a quanto è strettamente necessario ai bisogni elementari della vita e cioè non solo il vitto e l’alloggio, ma anche il soddisfacimento di altre esigenze primarie di vita (vestiti, scarpe, libri, istruzione, mezzi di trasporto, attività ricreative e sportive ecc), in maniera indipendente dal mantenimento disposto dal giudice in sede civile”.

[112] Trib. Genova, 12/05/02, fonti: Giur. merito 2002, 1353 (s.m.); Cass. pen., sez. VI, 31/05/89, fonti: Cass. pen. 1991, I,263 (s.m.): “la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza (vitto, vestiario, canoni di locazione per la casa di abitazione, canoni per luce, acqua, gas, riscaldamento, spese per l’istruzione dei figli ecc.) dei familiari di chi sia obbligato a provvedervi nel momento storico in cui il fatto avviene”.

[113] Con la quale la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza (art. 570, comma 2, n. 2, c.p.) e ai fini dell’accertamento del requisito della concreta capacità economica dell’obbligato, deve tenersi in adeguata considerazione la circostanza che il genitore inadempiente si trovi in rilevanti difficoltà economiche, dovute all’avvenuto pignoramento presso il datore di lavoro delle retribuzioni, delle indennità di fine rapporto e di altri emolumenti a sé spettanti, nonché al concorrente (e sopravvenuto) obbligo di mantenimento di altri due figli (nella specie, il pignoramento era stato disposto in seguito all’azione esecutiva per l’integrale pagamento degli arretrati riconosciuti dalla sentenza dichiarativa della paternità; mentre l’obbligo di mantenimento nei confronti degli altri due figli legittimi era sorto in ragione dell’intervenuta separazione dalla moglie, determinata proprio dal riconoscimento di paternità del figlio nato fuori dal matrimonio)”.

[114] Con cui la Cassazione ha formulato il susseguente criterio ermeneutico: “Non realizza il reato di cui all’art. 570 comma 2 n. 2 c.p., per difetto del requisito della concreta capacità economica dell’obbligato, il genitore sordomuto che non adempia l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito in favore della figlia minore, in quanto, titolare del solo reddito pensionistico per invalidità, si trovi in una persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le proprie esigenze di vita (nella specie, a fronte di un reddito pensionistico d’invalidità di circa 3150 euro l’anno, l’importo dell’assegno di mantenimento da versare in favore della figlia minore era stato determinato nella misura di 150 euro mensili)”.

[115] Francesco Parisi, “Insoliti riconoscimenti dell’impossibilità economica ad adempiere nel delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare: una Cassazione più attenta alle ragioni dei genitori in difficoltà?”, Nota a Cass., sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 6597, Pres. De Roberto, rel. Calvanese; e a Cass., sez. VI, 10 maggio 2011, n. 27051; Pres. Serpico, rel. Calvanese, tratto dal sito internet diritto penale contemporaneo.

[116] Ibidem.

La sentenza in esame è interessante da un punto di vista scientifico siccome i Giudici di legittimità hanno affrontato la seguente problematica di diritto: la indisponibilità dei mezzi economici, come e in che termini, può escludere la configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare a danno del figlio?

                 

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ravvisato la sussistenza dell’illecito penale de quo affermando, per un verso, come esso sia escluso “dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato”, dall’altro verso, che “incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione” a nulla rilevando “la generica indicazione dello stato di disoccupazione”.

                        

Sulla scorta di tali principi ermeneutici, i Giudici di “Piazza Cavour” hanno reputato infondate le doglianze difensive vista la genericità delle argomentazioni addotte (in sostanza: il fatto che l’impresa che l’imputato gestiva avesse subito delle “perdite non meglio definite e che, per l’esercizio dell’attività di impresa, costui aveva dovuto sostenere costi non meglio precisati che gli avevano impedito di adempiere all’obbligazione di mantenimento”) e attesa “la ritenuta inidoneità delle denunce dei redditi a dimostrare la impossibilità del B. a far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia minore”, “non potendosi identificare la situazione reddituale dell’imputato, quale indicata nella denuncia nei redditi, con la incapacità rilevante ai fini dell’inadempimento dell’obbligazione di cui si tratta che deve essere assoluta e non derivante da colpa dell’interessato”.

Tale approdo ermeneutico è inoltre conforme a quel consolidato indirizzo secondo il quale, la “semplice situazione di difficoltà economica, non è di per sé sufficiente a far venire meno l’obbligo di assistenza e contribuzione nei confronti dei figli”[1] considerato che, da un lato, in “tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condizione di impossibilità economica dell’obbligato deve consistere in una situazione del tutto incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto”[2] e che, dall’altro lato, detta situazione deve “estendersi a tutto il periodo dell’inadempimento e di consistere in una persistente, oggettiva e incolpevole situazione di indisponibilità di introiti”[3].

 

Inoltre, sempre sulla scorta di questo percorso ermeneutico, incombe al soggetto obbligato, il dovere “di allegare gli elementi indicativi dell’impossibilità di adempiere”[4] i quali, a loro volta, non possono ritenersi soddisfatti “con la mera documentazione dello stato formale di disoccupato”[5] dato che le difficoltà economiche rilevano, ai fini del giudizio de quo, solo nella misura in cui esse si traducano in una “vera e propria indigenza economica”[6].

In effetti, occorre “verificare che la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell’obbligato”[7] posto che affinchè “l’indigenza possa rilevare nel giudizio penale - ed escludere quindi la punibilità del reo - è necessario che l’imputato non si limiti a dedurre genericamente la sua difficoltà economica, bensì ha l’onere di introdurre elementi oggettivi dai quali possa risultare che essa non fosse preordinata o colposamente determinata al fine di evitare il versamento dell’assegno mensile”[8].

 

Di talchè è evidente che, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l’ “incapacità economica dell’obbligato può assumere valore esimente solo quando sia assoluta e non sia ascrivibile a sua colpa”[9] dato che è suo onere, come appena esposto, dimostrare di non aver avuto “la relativa possibilità economica durante tutto il periodo cui si riferisce il contestato addebito”[10].

A tal proposito, corre l’obbligo di rilevare che i giudici, sia di merito che di legittimità, declinando tali principi ai casi sottoposti al loro scrutinio decisorio, oltre al caso in questione, hanno escluso la configurabilità dell’illecito penale de quo nelle seguenti situazioni:

1)    “se l’inadempimento non ha l’elevata frequenza denunciata (nella specie non erano state versate 6 mensilità su 21 dovute), ma risulta saltuario, plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dal soggetto obbligato (cameriere con contratto a tempo)”[11] ovvero esso sia “coincidente con una crisi lavorativa”[12];

2)    quando “la regolarità dei pagamenti e il breve ritardo fanno ragionevolmente ritenere che si sia in presenza di un ritardo di adempimento che ben trova giustificazione in situazioni particolari del debitore”[13];

3)    nel caso in cui il versamento di una somma sia inferiore rispetto a quella stabilita in sede civile per l’assegno mensile di mantenimento sempreché detta riduzione abbia ad oggetto “un periodo temporale circoscritto e limitato che non incide sul tenore di vita dei beneficiari ai quali sono garantiti i mezzi di sostentamento elementari per attendere alle primarie e necessarie esigenze di vita in ragione dell’importo versato”[14] ovvero qualora sia accertato che, da tale omesso parziale versamento, non “sia derivato alla persona offesa l’impossibilità di far fronte alle esigenze minime”[15];

4)    laddove il soggetto obbligato sia affetto da una malattia impeditiva idonea quindi a determinare un quadro di inabilità lavorativa[16] specie se questi, nel dover ottemperare al prefato obbligo, sia costretto a “versare l’assegno di mantenimento al figlio minore per un importo pari alla sua pensione d’invalidità”[17]; 

5)    qualora l’obbligato percepisca “una pensione di invalidità pari a euro 243 al mese, a fronte di un versamento mensile, stabilito dal giudice civile, di euro 150 in favore della figlia”[18]; 

6)    se il lavoro svolto, essendo precario, non consenta all’obbligato a “far fronte con dignità alle elementari necessità di vita”[19]; 

7)    nel caso in cui vi siano “eventuali concorrenti obblighi alimentari gravanti sull’obbligato (…) in favore di altri due figli minori”[20]; 

8)    quando l’imputato sia “affetto da disturbo paranoide che aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli minori”[21] e, in particolar modo, qualora ciò emerga dalle “cartelle cliniche comprovanti i ricoveri e le dichiarazioni della stessa moglie”[22];

9)    quando, alla luce di quanto emerso da una perizia psichiatrica, trapeli come l’obbligato non sia “in grado di procacciarsi un lavoro o comunque un reddito idoneo per la sua patologia psico-fisica”[23];  

10)  se vi sia stata una intesa “tra i coniugi in forza della quale il marito, obbligato al versamento del mantenimento in favore del figlio, nel riconoscere il proprio obbligo, aveva concordato con la moglie il decorso dell’obbligazione pecuniaria dal momento in cui costui, completati gli studi universitari, avrebbe avuto disponibilità di denaro”[24];

11) “laddove risulti provato che il minore disponga di redditi patrimoniali propri”[25] “sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa, la quale, anzi, costituisce prova dello stato di bisogno”[26];

12) “quando la condotta sia consistita nella mera diminuzione del lussuoso tenore in precedenza garantito all’avente diritto”[27];

13) nell’ipotesi di “mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, ancorché (…) salvo il caso di inabilità al lavoro degli stessi”[28];

14)  quando nei confronti del coniuge separato (e/o dei figli minori o maggiorenni inabili al lavoro), sia stato violato solo il “dovere civilistico di garantire un tenore di vita proporzionato a quello mantenuto in costanza di matrimonio”[29];

15) se, a fronte di quest’inadempimento, il genitore obbligato abbia tuttavia “continuato a mantenere con i figli un rapporto affettivo, contribuendo alla loro crescita ed ai loro bisogni in vario modo e nei limiti delle sue possibilità”[30];  

16) quando la paternità sia disconosciuta nelle forme di legge nel momento in cui sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la relativa domanda giudiziale[31];

17) laddove l’imputato abbia “allegato, quale causa di impossibilità assoluta di adempiere all’obbligo di somministrare i mezzi di sussistenza, la sua condizione di detenuto”[32];

18) nel caso di “genitore sordomuto che non adempia l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito in favore della figlia minore, in quanto, essendo titolare del solo reddito pensionistico per invalidità, si trova in una persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le proprie esigenze di vita”[33];  

19) “qualora il padre, pur disobbedendo alle statuizioni del giudice civile che gli imponevano di versare l’assegno di mantenimento alla madre, abbia in concreto provveduto a garantire direttamente alla prole i mezzi di sussistenza”[34] posto che non sussiste tale reato “qualora il genitore non corrisponda l’assegno di mantenimento per il figlio, stabilito dal giudice civile, ma tuttavia non gli faccia mancare i mezzi di sussistenza, per soddisfare le primarie esigenze di vita”[35] occorrendo a tal fine “accertare se nella fattispecie concreta tale omesso versamento abbia determinato in capo all’avente diritto una vera e propria indisponibilità dei basilari mezzi patrimoniali necessari per il proprio sostentamento”[36];

20) (seppur con sentenza risalente) “ove il bisogno sia stato completamente soddisfatto da altro coobbligato, l’omissione della prestazione dell’assegno alimentare da parte dell’altro genitore costituisce un illecito civile, ma non integra gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 570 c.p.”[37];

21)  (sebbene con un orientamento minoritario e sporadico) quando “la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza”[38];

22) nel caso in cui il giudice di merito si sia limitato a far leva “esclusivamente sull’argomento formale che l’imputato non poteva di sua iniziativa venire meno al suo obbligo”[39];

23) qualora l’imputato “nel periodo in cui si reiterano le sue inadempienze, versi in una situazione d’incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare, in maniera adeguata e congrua, le esigenze vitali degli aventi diritto”[40].

Tra l’altro, al di là delle problematiche di ordine economico sottese a casi di questo tipo, tale obbligo comunque non sussiste, per i figli nati fuori dal matrimonio, se non v’è “la prova della filiazione da acquisirsi mediante l’atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito”[41] posto che non è sufficiente la mera dichiarazione della madre[42].

Inoltre, per dovere di completezza espositiva, si deve fare presente che la giurisprudenza (sia di legittimità che di merito), ha reputato viceversa sussistente l’ipotesi delittuosa in argomento, nelle seguenti circostanze:

1)    nel caso di inadempimento parziale “quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione”[43];

2)    se il figlio è nato in costanza di matrimonio e, in tal caso, l’obbligazione in oggetto si protrae “fino all’esperimento con successo del disconoscimento della paternità, operativo peraltro "ex nunc" e non "ex tunc"”[44];

3)     laddove i figli maggiorenni non siano “in grado di divenire autosufficienti economicamente”[45] e, con particolar riguardo, al caso in cui il padre “abbia fatto mancare, inescusabilmente, al figlio studente (ma bisognoso e senza alcuna attività lavorativa, pur avendola insistentemente richiesta) dal giorno del compimento del diciottesimo anno di età, i mezzi di sussistenza, non corrispondendogli neppure, tutta o in parte, della pur modesta somma stabilita dall’autorità giudiziaria competente nel giudizio di separazione tra i genitori della persona offesa dal reato, affidato, in età minore, alla madre e con la stessa convivente, ma pure lei priva di mezzi, e con altra figlia a carico”[46];

4)    qualora il genitore “che, pur avendo i mezzi economici, si sottrae all’obbligo di mantenimento”[47] a nulla rilevando:

a)    “le vicende giuridiche dell’atto di matrimonio”[48] ovvero le “vicissitudini dei rapporti coniugali”[49];

b)     Il fatto “che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, dovendosi ritenere necessario al riguardo il passaggio in giudicato della sentenza civile che accolga la relativa domanda di disconoscimento della paternità”[50];

c)     “l’asserita convinzione dell’imputato circa la concreta insussistenza dello stato di bisogno del figlio, basata sulla considerazione che l’altro genitore non gli aveva mai chiesto alcun contributo per il mantenimento”[51];

d)    il disconoscimento di paternità, il quale, “sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, opera "ex nunc" e non "ex tunc", (atteso che il rapporto di discendenza cui fa riferimento la fattispecie incriminatrice è collegato ad una situazione "ex lege", non alla filiazione naturale”)[52] fa sì “che l’elemento materiale del reato non può ritenersi cancellato dal successivo accertamento dell’inesistenza del rapporto di filiazione”[53] posto che “l’obbligo penalmente sanzionato di corrispondere i mezzi vitali in favore del discendente di minore età permane finché lo "status" dell’avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato”[54];

e)    “il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui tale sentenza diviene efficace per l’ordinamento italiano”[55] il cui termine coincide non con la “data della sentenza di delibazione, ma in quella in cui questa sia passata in giudicato”[56];

f)     l’eventuale controversia sul vincolo parentale la quale “non costituisce questione pregiudiziale rispetto all’accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale”[57];

g)    “che l’obbligato, pur in crisi di liquidità, disponga di un rilevante patrimonio immobiliare, almeno sino a quando non sia trascorso il tempo ordinariamente necessario per alienarne una parte”[58];

h)    “le temporanee difficoltà economiche in cui si trovi l’obbligato, e tanto meno la dichiarazione di fallimento dello stesso, occorrendo provare anche in tal caso che l’obbligato sia stato con essa privato di tutti i suoi mezzi economici e non sia stato in grado di sopperire alla privazione con una diversa attività”[59];

i)      Il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale che, “se fa venire meno i poteri inerenti alla potestà, lascia inalterati i doveri del genitore decaduto - sia di natura materiale sia morale - i quali non siano incompatibili con le cause che hanno dato origine al provvedimento decadenziale”[60];

j)     se la ex moglie riceve “sia un assegno regionale per il nucleo familiare e sia la pensione di invalidità per il minore colpito da una patologia rara, gravissima e invalidante”[61] oppure percepisca la “pensione sociale”[62];

k)    se i figli minori percepiscono “eventuali cespiti reddituali relativi ad elargizioni a carico della pubblica assistenza”[63];

l)      la “costituzione di un nuovo nucleo familiare”[64];

m)   la dichiarazione di fallimento che non “osta all’adempimento dell’obbligo alimentare da parte del fallito”[65] siccome, da un lato, “ai sensi dell’art. 46 comma 1 n. 2 e comma 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), infatti, gli assegni alimentari ed in genere tutto ciò che il fallito guadagni con la propria attività non sono compresi nel fallimento, entro i limiti, fissati dal giudice, di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia”[66], dall’altro, “ai sensi del successivo art. 47, il giudice delegato può addirittura porre a carico della massa fallimentare un sussidio a titolo di alimenti per il fallito e la sua famiglia”[67];

n)    l’esistenza di un credito nei confronti dell’avente diritto da vantare a titolo di compensazione[68];

o)    quando i figli minori “siano assistiti economicamente da altri, anche in relazione alla percezione di eventuali cespiti reddituali relativi ad elargizioni a carico della pubblica assistenza”[69];

p)    un eventuale consenso che “è privo di qualsiasi validità scriminante, non solo nel caso in cui sia prestato dal minore, ma anche, e soprattutto, nel caso in cui sia prestato dall’altro coniuge, rientrando i mezzi di sussistenza nell’ambito della categoria dei beni indisponibili”[70];

5)    se non viene emesso l’assegno di mantenimento del figlio minore da parte del padre anche se, per il primo periodo dopo la separazione, i primi cinque mesi, era stato versato[71] oppure nel caso di “omissione del versamento di quanto mensilmente dovuto a titolo di assegno di mantenimento, pur accompagnato dal versamento sporadico di somme anche di una certa consistenza”[72];

6)    “laddove soggetti terzi sopperiscano alle sue necessità, atteso che tale circostanza non vale ad escludere lo stato di bisogno, costituendone invece effettivo riscontro”[73];

7)    nel caso in cui “alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda l’altro coniuge (nella specie, la madre), specialmente quando questi non abbia risorse ordinarie e per tale motivo non possa compiutamente provvedervi”[74] a nulla rilevando il fatto che ella abbia potuto “contare sulla collaborazione dei nonni materni”[75];

8)    allorchè l’imputato “non si sia fatto carico di spese riferibili ai figli, se non in minima parte”[76] ovvero sia stata erogata una “somma di gran lunga inferiore all’assegno alimentare, inidonea a consentire ai beneficiari dell’obbligo, che versano in condizioni di bisogno, di far fronte alle più indispensabili esigenze di vita”[77];

9)    nel caso di dimissioni dal posto di lavoro nella misura in cui, con tale comportamento, il padre faccia “venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli”[78];

10) laddove “l’obbligato, dopo essersi reso inadempiente a tali suoi doveri, abbia, in sede di richiesta congiunta di separazione, assunto spontaneamente l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio”[79] posto che tale atteggiamento “può essere ritenuto fortemente indicativo delle reali capacità di reddito dell’obbligato, posto che nessuno sarebbe disposto ad accollarsi tale onere se non a condizione di sapere di poter contare su una qualsivoglia entrata di tipo economico”[80];

11)  “quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore”[81];

12) qualora l’onerato “si autoriduce l’assegno disposto a favore dei minori, fatta salva la prova dell’incapacità di far fronte all’impegno”[82] ossia il pagamento sia saltuario[83];

13) nell’evenienza in cui sia posta una condotta consistente nel non corrispondere “al figlio l’assegno di mantenimento nella specifica misura stabilita dal giudice civile in sede di separazione o di divorzio”[84] ovvero nel versare “in favore del figlio una somma inferiore a quella determinata dal giudice”[85];

14) “nel caso in cui il familiare tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento, pur se formalmente percettore di uno stipendio mensile di limitato importo, abbia stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto di un immobile, dovendosi da ciò supporre l’esistenza di ulteriori (pur se occulte) fonti di reddito che concorrono a formare l’effettiva capacità patrimoniale del soggetto”[86];

15) allorché il soggetto obbligato, in sede di separazione legale dei coniugi, sostituisca, “di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con "cose" o "beni" che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario”[87] oppure laddove questi storni “modeste elargizioni in danaro o in natura erogate direttamente al minore e non al genitore affidatario”[88];

16) se l’importo - pari a circa 500 euro - versato dall’imputato alla figlia sia “minore rispetto a quello imposto dal giudice civile - pari a 1000 euro -, tenuto conto delle concrete possibilità economiche dell’obbligato, titolare di due studi odontoiatrici e valutata l’irrilevanza della situazione economica dell’altro genitore”[89];

17) laddove vengano erogate solo “spese voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pure erogate in favore del minore, in presenza di difficoltà da parte del genitore affidatario nell’assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie (vitto, alloggio confortevole, scuola, sanità)”[90];

18) “qualora il coniuge obbligato si sia limitato a corrispondere somme minime di denaro e la parte civile e la figlia si siano trovate in condizioni di grave difficoltà economica ed in stato di bisogno, tanto da rischiare lo sfratto per morosità, condizioni di indigenza superate solo grazie al costante e significativo aiuto prestato dai familiari”[91];

19) nel caso in cui un genitore, che per due anni non corrisponde l’assegno alimentare mensile fissato dal giudice per le sue tre figlie, ha confidato “nel godimento da parte delle minori di un sussidio comunale”[92];

20) se viene pignorata una quota dello stipendio del coniuge obbligato al versamento di una somma mensile a titolo di mantenimento dei figli minori se costituisce un importo notevolmente inferiore a quello stabilito nella sentenza di separazione posto che, tale titolo esecutivo, “non fa venire meno la configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 570 c.p. non essendo sufficiente ad assicurare il sostentamento mensile dei figli minori”[93];

21) qualora lo stato di bisogno emerga alla luce delle dichiarazioni della “madre della persona offesa, che ha descritto le sue condizioni economiche estremamente misere e ha precisato che poteva far fronte alle minime esigenze di vita soltanto grazie al contributo della madre e di un’altra figlia maggiore”[94];

22) quando sia avvenuto un “recupero forzoso dei crediti operato dall’avente diritto non esclude affatto”[95];

23) allorché “la moglie dell’imputato, priva come il figlio minore di redditi propri, era costretta a svolgere saltuario lavoro stagionale di bracciante agricola ed a procurarsi così i mezzi di sussistenza necessari per sè ed il ragazzo”[96];

24) laddove l’imputato abbia svolto una sua attività lavorativa produttiva di un reddito sufficiente, abbia avuto la disponibilità di un’autovettura di grossa cilindrata e abbia frequentato una casa da giuoco[97];

25)  in caso di “mancata prestazione da parte del soggetto obbligato e capace di provvedervi, a fronte di grave patologia invalidante del familiare, di quei mezzi necessari per integrare le spese delle cure mediche non assicurate nella forma dell’assistenza diretta e gratuita degli enti di previdenza nonché la mancata osservanza dell’ulteriore dovere di assicurarsi, a mezzo di costanti rapporti personali, dell’effettivo stato di bisogno del detto familiare”[98];

26) se la situazione di impossibilità economica sia “genericamente documentata da una dichiarazione di fallimento intervenuta a due anni di distanza dal primo inadempimento”[99];

27) quando “con provvedimento del giudice civile, venga fissato un termine per l’adempimento mensile dell’obbligo di contributo al mantenimento dei figli minori” e, tale termine, non venga osservato[100].

Inoltre, le condizioni appena illustrate integrano il reato de quo solo nella misura in cui i figli versino in uno stato di bisogno.

Sul significato da conferire a tale dato costitutivo si registrano due diversi orientamenti ermeneutici e precisamente, secondo una parte della ermeneutica, tale “stato” è “in re ipsa”[101] poiché il minore “non è in grado di procurarsi un proprio reddito”[102]; secondo un altro indirizzo interpretativo, invece, “è necessario l’accertamento, da parte del giudice penale, dell’effettivo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza”[103] nel senso che l’organo giudicante, anche avvalendosi di fatti presuntivi quale, ad esempio, la concessione a favore del soggetto passivo del reato “del beneficio del reddito minimo di inserimento da parte del comune di residenza”[104] ovvero il pagamento da parte dell’imputato degli “assegni familiari solo perché costretto dalle azioni civili promosse dall’ex coniuge”[105] “non può esimersi dall’accertare - tra l’altro - la sussistenza di un vero e proprio stato di bisogno in capo all’avente diritto”[106].

Al di là di quale delle due opzioni interpretative si voglia preferire (irrilevante ai fini del tema in esame), va tuttavia evidenziato come la giurisprudenza di merito, nel ravvisare la sussistenza dello stato de quo, “qualora l’imputato abbia pagato gli assegni familiari solo perché costretto dalle azioni civili promosse dall’ex coniuge, in quanto, qualora quest’ultimo non avesse proceduto ad esecuzione forzata, si sarebbe protratta quella situazione di estrema difficoltà economica verificatasi a cagione della condotta del prevenuto che, non contribuendo alle necessità dei figli, li aveva privati dei mezzi di sussistenza”[107], lascia chiaramente intendere come il bisogno possa ricorrere non solo nei casi di assoluta povertà ma pure in quelli di “estrema difficoltà economica”, e, inoltre, determina, come logica conseguenza, che, per appurare quando questo stato sussista, si debba procedere ad una sua verifica in concreto (e non, dunque, in via meramente presuntiva).

Del resto, il fatto che il riferimento alla presunzione connessa allo stato minorile non sia condivisibile, risulta anche alla luce di quanto affermato dagli Ermellini (sez. VI) nella decisione datata 21/11/91[108].

In effetti, in questo provvedimento, il Supremo Consesso, avendo stabilito che ai “fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai sensi dell’art. 570 comma 2 n. 2 c.p., in favore dei figli minori affidati alla moglie separata, il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l’obbligo del versamento di un assegno può costituire solo un punto di partenza per l’accertamento del reato, nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari”, ha affermato, seppur in via indiretta e mediata, che tale stato di bisogno, per considerarsi sussistente, richiede necessariamente una previa valutazione di natura giudiziale.

In un’altra decisione, la Cassazione ha rilevato che la “situazione di bisogno dei figli minorenni potrebbe escludersi se essi avessero un proprio patrimonio personale ovvero se, avendo raggiunto l’età di sedici anni, possono legittimamente impegnarsi in attività lavorativa e non sono disoccupati”[109] e, quindi, la presunzione connessa alla età, dovrebbe cadere ogniqualvolta vi siano elementi probatori da cui inferire l’insussistenza dello stato di bisogno.

Invero, “nell’ipotesi di mancata corresponsione, da parte del coniuge obbligato, dell’assegno in quella sede stabilito, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all’art. 570 comma 2 n. 2 c.p., deve accertare se per effetto di tale comportamento dell’obbligato, siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari”[110].

Oltre a ciò, sempre per dovere di compiutezza argomentativa, va rilevato che tale reato sussiste solo ove il soggetto faccia venir meno i “mezzi di sussistenza” i quali, a loro volta, comprendono “non più e non soltanto i mezzi di sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”[111] nonché quelli “necessari ad una sana ed equilibrata vita di relazione”[112].

In conclusione, tornando al caso in analisi, la decisione in questione è sicuramente condivisibile in punto ermeneutico siccome conforme, come suesposto, ad un orientamento nomofilattico consolidato.

Tuttavia, sarebbe auspicabile conferire allo stato di disoccupazione una rilevanza probatoria di gran lunga superiore rispetto a quella sino adesso attribuita da questo indirizzo interpretativo, almeno nei periodi di crisi economica acuta ove, come noto, è assai difficile trovare un posto di lavoro.

Del resto, a conferma della bontà di tale considerazione logica (ancor prima che giuridica) milita anche il fatto che, di recente, in due decisioni e, segnatamente, la sentenza n. 6597 del 10/01/11[113] e la decisione n. 27051 del 10/05/11[114], i Giudici di legittimità, “pur non mettendo in discussione le regole di giudizio seguite dalla giurisprudenza dominate, sembrano però mostrare una (inconsueta) sensibilità per le concrete difficoltà economiche che può incontrare un genitore nell’adempiere i propri obblighi di sostentamento”[115].

Con tale tesi ovviamente non si vuole de-responsabilizzare il genitore in ordine ai propri doveri parentali ma più semplicemente si vuole tutelare colui che “si trovi realmente nelle condizioni di non poter adempiere i propri obblighi di sostentamento, e non abbia (per ragionevoli motivi) le capacità o le forze per riuscire a garantire ai figli adeguate risorse economiche”[116] e che, dunque, non ha nessuna intenzione di commettere il delitto previsto dall’art. 570, co. II, n. 2, c.p..

[1] Tra le più recenti: Cass. pen., sez. VI, 31/05/12, n. 34481.

[2] Ex plurimibus: Cass. pen., sez. VI, 22/09/11, n. 35612. In senso analogo: Cass. pen., sez. VI, 21/10/10, n. 41362: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti”; Cass. pen., sez. VI, 17/11/09, n. 8688: “In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per escludere la responsabilità del soggetto obbligato non basta l’allegazione di difficoltà economiche, qualora difetti la prova che tali difficoltà si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell’impossibilità assoluta di adempiere l’obbligazione”.

[3] Cass. pen., sez. VI, 14/11/08, n. 58.

[4] Cass. pen., sez. IV, 14/12/10, n. 5751. In senso eguale: Corte di Appello di Palermo, sez. I, 23/03/09, n. 767: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione”.

[5] Cass. pen., sez. VI, 22/09/11, n. 35612. In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 29/04/02, n. 27245: “Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all’art. 570 c.p., non è escluso dalla circostanza che il reo sia disoccupato”; Cass. pen., sez. VI, 25/06/99, n. 1283: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell’obbligato non è sufficiente a fare venire meno l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia”; Cass. pen., sez. VI, 25/10/90, fonti: Cass. pen. 1992, 2758 (s.m.), Foro it. 1992, II,295: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la indicazione della condizione di disoccupato non esime da responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 570 comma 2 c.p., in quanto incombe pur sempre all’imputato - come per tutte le cause di giustificazione del reato - l’onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi dalla concreta impossibilità di adempiere”; Trib. Monza, 15/02/11, n. 2801: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la disagiata condizione economica dell’obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell’assegno all’avente diritto e che, a tal fine, non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l’onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli in tenera età”; Trib. Firenze, sez. II, 18/01/08: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell’obbligato non è sufficiente a fare venire meno l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza”; Trib. Milano, sez. IV, 9/06/06, fonti: foro ambrosiano 2006, 2, 175: “Ai fini dell’esclusione della responsabilità per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’impossibilità di adempiere all’obbligazione deve essere provata in concreto, non essendo sufficiente la mera dichiarazione di disoccupazione o quella di non possedere redditi propri”.

[6] Cass. pen., sez. V, 10/11/10, n. 673. In senso eguale: Trib. Napoli, 6/04/04, fonti: Riv. pen. 2005, 66: “In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’impossibilità economica di adempiere deve essere provata dall’imputato e non soltanto affermata e deve tradursi in indigenza, tale da non consentire neppure un mantenimento parziale”; Trib. Napoli, 25/03/04, fonti: Giur. merito 2004, 1806 (s.m.): “Ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 comma 2 c.p., devono concorrere sia la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell’obbligato, sia lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo; tuttavia l’impossibilità economica di adempiere deve essere concretamente provata dall’imputato e non soltanto affermata, e deve tradursi in indigenza tale da non consentire neppure un adempimento parziale”.

[7] Cass. pen., sez. VI, 23/01/97, n. 5969.

[8] (Trib. Bari, sez. I, 16/02/12, n. 1244).

[9] Tra le tante: Cass. pen., sez. VI, 27/04/11, n. 22705. In senso analogo: Cass. pen., sez. VI, 21/09/01, n. 37419: “In tema violazione degli obblighi di assistenza, l’asserita incapacità economica dell’obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio ad impossibilia nemo tenetur, solo allorché sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell’indagato”; Cass. pen., sez. VI, 3/03/11, n. 11696: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato”.

[10] Cass. pen., sez, VI, 28/04/88, fonti: Riv. pen. 1988, 94.

[11] Cass. pen., sez. VI, 19/07/12, n. 33319.

[12] Trib. Bari, sez. I, 14/12/09, n. 1470.

[13] Cass. pen., sez. VI, 31/05/12, n. 25596.

[14] Trib. Nola, 12/12/05, fonti: Giur. merito 2006, 4, 1003.

[15] Argomentando a contrario: Trib. Roma, sez. IV, 29/01/10, n. 579.

[16] Argomentando a contrario: Trib. La Spezia, 10/10/11, fonti: redazione Giuffrè 2011.

[17] Cass. pen., sez. VI, 19/07/11, n. 35607.

[18] Cass. pen., sez. VI, 10/05/11, n. 27051.

[19] Cass. pen., sez. VI, 14/02/94, fonti: Cass. pen. 1995, 2915 (s.m.), Mass. pen. cass. 1994, fasc. 11, 116, Riv. pen. 1995, 608.

[20] Cass. pen., sez. VI, 10/01/11, n. 6597.

[21] Cass. pen., sez. VI, 9/04/10, n. 34333.

[22] Argomentando a contrario: Cass. pen., sez. VI, 18/11/04, fonti: Foro it. 2005, II, 198.

[23] Cass. pen., sez. VI, 3/07/07, n. 34691.

[24] Cass. pen., sez. VI, 9/10/08, n. 39986.

[25] Corte Appello Milano, sez. I, 11/02/08, fonti: Foro ambrosiano 2007, 4, 432.

[26] Cass. pen., sez. VI, 15/11/07, n. 2972. In senso eguale: Trib. Pescara, 8/01/10, fonti: PQM, 2010, 3, 79: “La mancata corresponsione dell’assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione integra la fattispecie di cui all’art. 570 c.p. in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, che può essere superata laddove risulti che il minore disponga di redditi patrimoniali, sempre che non si tratti di retribuzioni derivanti da attività lavorativa o da interventi economici dell’altro coniuge, ovvero di altri congiunti che, anzi, costituiscono la prova della sussistenza dello stato di bisogno”.

[27] Cass. pen., sez. VI, 8/07/04, n. 37137.

[28] Trib. Napoli, 30/10/02, fonti: Giur. merito 2003, 946.

[29] Argomentando a contrario: Trib. Napoli, 30/10/02, fonti: Giur. merito 2003, 946.

[30] Trib. Genova, 1/04/02, fonti: Giur. merito 2002, 1355 (s.m.).

[31] Argomentando a contrario: Cass. pen., sez. VI, 26/11/99, n. 3893.

[32] Cass. pen., sez. VI, 16/05/97, n. 10539.

[33] Cass. pen., sez. VI, 10/05/11, n. 27051.

[34] Trib. Milano, sez. IX, 13/04/06, fonti: foro ambrosiano 2006, 1, 11.

[35] Cass. pen., sez. VI, 10/04/01, n. 27851.

[36] Trib. Milano, 27/06/00, fonti: Foro ambrosiano, 2000, 292.

[37] Cass. pen., sez. VI, 23/06/80, fonti: Cass. pen. 1983, 93.

[38] Cass. pen., sez. VI, 5/10/10, n. 36190.

[39] Cass. pen., sez. VI, 4/06/09, n. 33492.

[40] Ibidem.

[41] Cass. pen., sez. VI, 28/03/12, n. 19592.

[42] Ibidem.

[43] Cass. pen., sez. VI, 28/03/12, n. 13900.

[44] Cass. pen., sez. VI, 28/03/12, n. 15952.

[45] Cass. pen., sez. VI, 13/03/12, n. 12306.

[46] (Pretura Lecce, 26/01/96, fonti: Foro it. 1997, II, 583.

[47] Trib. Napoli, sez. III, 31/03/11, fonti: redazione Giuffrè 2011.

[48] Cass. pen., sez. VI, 21/06/10, n. 32720.

[49] Cass. pen., sez. VI, 28/10/08, n. 4372.

[50] Cass. pen., sez. VI, 11/02/10, n. 8998.

[51] Cass. pen., sez. IV, 17/11/09, n. 8688.

[52] Cass. pen., sez. VI, 14/04/08, n. 27051.

[53] Ibidem.

[54] Cass. pen., sez. VI, 14/04/08, n. 27051.

[55] Cass. pen., sez. VI, 7/11/06, n. 42248.

[56] Cass. pen., sez. VI, 25/03/92, fonti: Cass. pen. 1994, 1225 (s.m.). Contra: Cass. pen., sez. VI, 17/11/88, fonti: Giust. pen. 1990, II,36 (s.m.): “La sentenza ecclesiastica che annulla un matrimonio, anche se delibata dalla competente corte d’appello, non fa venir meno l’obbligo di assistenza verso i figli minori, non eludibile neanche con la dimostrazione che l’altro genitore è fornito di mezzi di sussistenza derivanti da attività lavorativa”.

[57] Cass. pen., sez. VI, 13/07/05, n. 41018.

[58] Cass. pen., sez. VI, 8/07/04, n. 31137.

[59] Cass. pen., sez. I, 17/05/04, n. 32508.

[60] Cass. pen., sez. VI, 21/03/00, n. 4887. In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 29/10/09, n. 43288: “La pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale non altera i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati; tale provvedimento non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all’art. 570, commi primo e secondo, c.p. e non ne fa venire meno la permanenza”.

[61] Trib. Trieste, 21/02/11, n. 222.

[62] Cass. pen., sez. VI, 7/04/80, fonti: Cass. pen. 1982, 1182 (s.m.).

[63] Trib. Lucera, 15/05/08, fonti: redazione Giuffrè 2009.

[64] Cass. pen., sez. VI, 7/04/81, fonti: Cass. pen. 1982, 1333 (s.m.).

[65] Cass. pen., sez. IV, 21/09/94, fonti: Cass. pen. 1996, 830 (s.m.), Giur. it. 1996, II, 299, Giust. pen. 1995, II, 387.

[66] Ibidem.

[67] Ibidem.

[68] Cass. pen., sez. V, 3/11/11, n. 9600.

[69] Cass. pen., sez. VI, 1/12/03, n. 715. In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 1/12/03, n. 715: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando questi siano assistiti economicamente da altri”; Trib. Bari, sez. I, 30/10/07, fonti: Giurisprudenzabarese.it 2008: “Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 570, comma 2 c.p. è sufficiente che il responsabile ometta di contribuire alla corresponsione dei mezzi necessari alla sussistenza del minore (non limitati ai soli vitto ed alloggio, ma anche al soddisfacimento di tutte le altre esigenze di vita abiti, scarpe, libri eccc commisurate alle condizioni economiche della famiglia), atteso che tale onere incombe su entrambi i coniugi in ragione delle proprie disponibilità economiche e non vale certo ad escludere la sussistenza del reato il fatto che altre persone provvedano comunque a fornirli”.

[70] Corte Appello Milano, 20/04/93, fonti: Giur. merito 1993, 1330.

[71] Trib. Terni, 24/01/12, n. 48.

[72] Trib. Milano, sez. IV, 9/06/06, fonti: Foro ambrosiano 2006, 2, 175.

[73] Trib. Latina, 21/10/11, n. 105.

[74] Cass. pen., sez. VI, 14/12/10, n. 5751.

[75] Corte Appello Catanzaro, sez. I, 9/12/09, n. 1058.

[76] Cass. pen., sez. VI, 27/06/11, n. 26085.

[77] Cass. pen., sez. VI, 13/02/81, fonti: Cass. pen. 1982, 1332 (s.m.).

[78] Cass. pen., sez. VI, 18/02/89, fonti: Cass. pen. 1991, I,1790 (s.m.); in senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 4/03/88 ove nella “specie era stato accertato che l’imputato si era dimesso dall’impiego di metronotte per precostituirsi una situazione di apparente disoccupazione”.

[79] Trib. Torino, sez. III, 28/03/08, fonti: Il merito 2008, 11, 65.

[80] Ibidem.

[81] Cass. pen., sez. VI, 4/02/11, n. 8912.

[82] Cass. pen., sez. VI, 14/12/10, n. 5752.

[83] Cass. pen., sez. I, 17/05/04, n. 32508.

[84] Cass. pen., sez. VI, 14/12/10, n. 5752.

[85] Ibidem.

[86] Cass. pen., sez. VI, 9/04/10, n. 34336.

[87] Cass. pen., sez. VI, 11/02/10, n. 8998.

[88] Cass. pen., sez. I, 17/05/04, n. 32508.

[89] Cass. pen., sez. VI, 3/02/10, n. 14906.

[90] Cass. pen., sez. VI, 25/11/09, n. 47034.

[91] Trib. Milano, sez. II, 18/06/09, fonti: Foro ambrosiano 2009, 2, 142.

[92] Cass. pen., sez. III, 13/11/08, n. 2736.

[93] Corte Appello Caltanisetta, 8/05/08, fonti: redazione Giuffrè 2009.

[94] (Trib. Bologna, 21/04/08, n. 1303.

[95] Cass. pen., sez. VI, 26/04/07, n. 33808.

[96] Corte Appello Potenza, 11/01/01, fonti: Riv. pen. 2001, 747.

[97] Cass. pen., sez. VI, 7/05/98, n. 7806.

[98] Cass. pen., sez. VI, 29/05/95, n. 11228.

[99] Pret. Perugia, 1/06/94, fonti: Rass. giur. umbra 1994, 823.

[100] Trib. Milano, 30/04/11, fonti: Foro Ambrosiano 2001, 333.

[101] Cass. pen., sez. VI, 12/07/11, n. 34111.

[102] Corte Appello L’Aquila, 20/07/11, n. 2125.

[103] Cass. pen., sez. VI, 28/10/09, n. 42631. In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 28/04/88, fonti: Riv. pen. 1988, 943.: “In relazione al reato di cui all’art. 570 c.p., e con riguardo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, mediante l’omissione (o l’autoriduzione) dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, hanno rilevanza la disponibilità di risorse economiche sufficienti da parte dell’obbligato e lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo”; Trib. Napoli, 25/03/04, fonti: Giur. merito 2004, 1806 (s.m.): “Ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 comma 2 c.p., devono concorrere sia la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell’obbligato, sia lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo”.

[104] Corte Appello Caltanisetta, 8/05/08, fonti: redazione Giuffrè 2009.

[105] In quanto: qualora la vittima “non avesse proceduto ad esecuzione forzata, si sarebbe protratta quella situazione di estrema difficoltà economica verificatasi a cagione della condotta del prevenuto che, non contribuendo alle necessità dei figli, li aveva privati dei mezzi di sussistenza” (Trib. Milano, 3/02/03, fonti: Foro ambrosiano 2003, 310 (s.m.)).

[106] Cass. pen., sez. VI, 21/05/97, n. 6679.

[107] Trib. Milano, 3/02/03, fonti: Foro ambrosiano 2003, 310 (s.m.).

[108] Fonti: Riv. pen. 1992, 449, Giust. pen. 1992, II,362 (s.m.), Cass. pen. 1993, 327 (s.m.).

[109] Cass. pen., sez. VI, 15/2/85, fonti: Giust. pen. 1985, II,449,742 (s.m.).

[110] Cass. pen., sez. VI, 31/05/89, fonti: Cass. pen. 1991, I,263 (s.m.).

[111] Cass. pen., sez. VI, 13/11/08, n. 2736. In senso eguale: Cass. pen., sez. VI, 13/11/08, n. 2736: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - diversa dalla più ampia nozione civilistica di "mantenimento" - debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione); Cass. pen., sez. VI, 28/10/08, n. 4372: “Nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" richiamata dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (diversa dalla più estesa nozione civilistica di "mantenimento") debbono ritenersi compresi - nell’attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale - non più e non soltanto i mezzi di sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”; Trib. Napoli, sez. III, 31/03/11, fonti: Giur. merito 2012, 1, 188: “I mezzi di sussistenza invocati nell’art. 570 c.p. si riferiscono genericamente a quanto è strettamente necessario ai bisogni elementari della vita e cioè non solo il vitto e l’alloggio, ma anche il soddisfacimento di altre esigenze primarie di vita (vestiti, scarpe, libri, istruzione, mezzi di trasporto, attività ricreative e sportive ecc), in maniera indipendente dal mantenimento disposto dal giudice in sede civile”.

[112] Trib. Genova, 12/05/02, fonti: Giur. merito 2002, 1353 (s.m.); Cass. pen., sez. VI, 31/05/89, fonti: Cass. pen. 1991, I,263 (s.m.): “la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza (vitto, vestiario, canoni di locazione per la casa di abitazione, canoni per luce, acqua, gas, riscaldamento, spese per l’istruzione dei figli ecc.) dei familiari di chi sia obbligato a provvedervi nel momento storico in cui il fatto avviene”.

[113] Con la quale la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza (art. 570, comma 2, n. 2, c.p.) e ai fini dell’accertamento del requisito della concreta capacità economica dell’obbligato, deve tenersi in adeguata considerazione la circostanza che il genitore inadempiente si trovi in rilevanti difficoltà economiche, dovute all’avvenuto pignoramento presso il datore di lavoro delle retribuzioni, delle indennità di fine rapporto e di altri emolumenti a sé spettanti, nonché al concorrente (e sopravvenuto) obbligo di mantenimento di altri due figli (nella specie, il pignoramento era stato disposto in seguito all’azione esecutiva per l’integrale pagamento degli arretrati riconosciuti dalla sentenza dichiarativa della paternità; mentre l’obbligo di mantenimento nei confronti degli altri due figli legittimi era sorto in ragione dell’intervenuta separazione dalla moglie, determinata proprio dal riconoscimento di paternità del figlio nato fuori dal matrimonio)”.

[114] Con cui la Cassazione ha formulato il susseguente criterio ermeneutico: “Non realizza il reato di cui all’art. 570 comma 2 n. 2 c.p., per difetto del requisito della concreta capacità economica dell’obbligato, il genitore sordomuto che non adempia l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito in favore della figlia minore, in quanto, titolare del solo reddito pensionistico per invalidità, si trovi in una persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le proprie esigenze di vita (nella specie, a fronte di un reddito pensionistico d’invalidità di circa 3150 euro l’anno, l’importo dell’assegno di mantenimento da versare in favore della figlia minore era stato determinato nella misura di 150 euro mensili)”.

[115] Francesco Parisi, “Insoliti riconoscimenti dell’impossibilità economica ad adempiere nel delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare: una Cassazione più attenta alle ragioni dei genitori in difficoltà?”, Nota a Cass., sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 6597, Pres. De Roberto, rel. Calvanese; e a Cass., sez. VI, 10 maggio 2011, n. 27051; Pres. Serpico, rel. Calvanese, tratto dal sito internet diritto penale contemporaneo.

[116] Ibidem.