Tribunale di Novara: mantenimento del figlio a carico di genitore disoccupato o contumace

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Composto dagli Ill.mi Sig.rri:

Dott. Bartolomeo QUATRARO Presidente

Dott. Fabrizio FILICE Giudice Rel.

Dott. Guendalina PASCALE Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

- omissis –

MOTIVI DELLA DECISIONE

I (…) contraevano matrimonio con rito civile in (…). L’atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (…). Dal matrimonio sono nati (…) e (…). I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale in data 13.4.1999, omologato dal Tribunale di Novara in data 26.4.1999.

Con ricorso depositato il 16.10.2007 (…) chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all’art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1070, n. 898, modificata dal1a legge 613/1981, n. 74. Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva nonostante regolare notifica. Il Presidente disponeva con ordinanza in data 8.1.2008 il passaggio alla fase istruttoria.

Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese.

La parte convenuta non si costituiva, nonostante regolare notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. ( come da certificato di irreperibilità rilasciato dal Comune di Novara) e veniva dichiarata contumace.

Non veniva svolta istruttoria.

lI Pubblico Ministero concludeva chiedendo l’accoglimento della domanda.

La domanda di scioglimento del matrimonio.

Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cuì all’art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/l 2/1970, n. 898, modificata dalla legge 613/1987 , n. 74. E’ provata l’esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.

La domanda è stata proposta quando 1o stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre tre anni a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. E’ dimostrato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda attorea, cui la parte convenuta non si oppone.

L’affidamento del figlio minore

Per quanto attiene, poi, ai provvedimenti nell’interesse della prole, pur in considerazione dell’intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art 155 comma 2 c.c.) ed ha previsto l’affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie, in considerazione della mancata manifestazione di alcun interesse all’affidamento dei figli da parte dell’odierno convenuto, devono ritenersi sussistere i presupposti per l’affidamento esclusivo del figlio minore della coppia in favore della ricorrente.

Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo accordi presi di volta in volta con la madre e con il figlio stesso, ormai quattordicenne, e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e delle esigenze del ragazzo.

Il contributo al mantenimento dei figli

La contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla posizione, a carico del resistente medesimo, dell’obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che Ia scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.

In conseguenza ritiene il Tribunale di uniformarsi ai seguenti corollari:

1) qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole -, il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell’obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall’altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili, e compatibilmente, almeno nella fase presidenziale, con la necessaria urgenza dell’emanazione dei provvedimenti provvisori;

2) qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, nemmeno sub specie di allegazione mera - e suscettiva di essere verificata dal Tribunale - l’obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita, la cui attendibilità andrà vagliata dal Tribunale, sempre tenendo presente, almeno nella fase presidenziale, la necessaria urgenza dell’emanazione dei provvedimenti provvisori.

Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni - id est in punto di mantenimento "minimo", non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell’obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato.

Nel solco di questa problematica infatti, si è affermato che a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quatto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l’età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974), e che, pertanto, lo stato di disoccupazione del genitore non affidatario non può comunque giustificare il venir meno dell’obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacita lavorativa generica.

Ciò premesso, e venendo al caso di specie, la ricorrente ha dichiarato, all’udienza del 27.1.2010: “io non vedo mio marito dal 2004 (...) so che ha sempre lavorato, prima (…) e poi credo come addetto alle pulizie, ma non sono sicura; non ha mai versato nulla per i figli".

Non sussistono, dunque, apprezzabili elementi oggettivi per dubitare della sussistenza, in capo al convenuto contumace, quantomeno della capacità lavorativa generica alla stregua di cui, in assenza di altri elementi, deve essere quantificato l’obbligo contributivo al mantenimento dei figli, che il tribunale ritiene equo disporre nella misura "minima’’ di complessive € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo indici ISTAT.

Le spese del giudizio

Non si accollano le spese alla parte convenuta che non si è opposta.

Il Tribunale di Novara pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori (…) i cui estremi sono precisati in narrativa.

Ordina all’Ufficiale dello stato civile del (…) di provvedere alle incombenze di legge.

Dispone che il figlio mino sia affidato in via esclusiva alla madre; il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo accordi presi di volta in volta con la madre e con il figlio stesso, e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e delle esigenze del ragazzo.

Dispone che il sig. (…) dia alla sig. (…) a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 200,00, somma rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate o necessitate e documentate.

Dichiara la perdita del cognome (…) per la ricorrente (…).

Non si accollano le spese alla parte convenuta.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile di NOVARA in data 11/2/2010

Il Giudice Estensore

Dr. Fabrizio Filice

Il Presidente

Dr. Bartolomeo Quatraro

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Composto dagli Ill.mi Sig.rri:

Dott. Bartolomeo QUATRARO Presidente

Dott. Fabrizio FILICE Giudice Rel.

Dott. Guendalina PASCALE Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

- omissis –

MOTIVI DELLA DECISIONE

I (…) contraevano matrimonio con rito civile in (…). L’atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (…). Dal matrimonio sono nati (…) e (…). I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale in data 13.4.1999, omologato dal Tribunale di Novara in data 26.4.1999.

Con ricorso depositato il 16.10.2007 (…) chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all’art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1070, n. 898, modificata dal1a legge 613/1981, n. 74. Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva nonostante regolare notifica. Il Presidente disponeva con ordinanza in data 8.1.2008 il passaggio alla fase istruttoria.

Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese.

La parte convenuta non si costituiva, nonostante regolare notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. ( come da certificato di irreperibilità rilasciato dal Comune di Novara) e veniva dichiarata contumace.

Non veniva svolta istruttoria.

lI Pubblico Ministero concludeva chiedendo l’accoglimento della domanda.

La domanda di scioglimento del matrimonio.

Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cuì all’art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/l 2/1970, n. 898, modificata dalla legge 613/1987 , n. 74. E’ provata l’esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.

La domanda è stata proposta quando 1o stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre tre anni a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. E’ dimostrato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda attorea, cui la parte convenuta non si oppone.

L’affidamento del figlio minore

Per quanto attiene, poi, ai provvedimenti nell’interesse della prole, pur in considerazione dell’intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art 155 comma 2 c.c.) ed ha previsto l’affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie, in considerazione della mancata manifestazione di alcun interesse all’affidamento dei figli da parte dell’odierno convenuto, devono ritenersi sussistere i presupposti per l’affidamento esclusivo del figlio minore della coppia in favore della ricorrente.

Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo accordi presi di volta in volta con la madre e con il figlio stesso, ormai quattordicenne, e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e delle esigenze del ragazzo.

Il contributo al mantenimento dei figli

La contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla posizione, a carico del resistente medesimo, dell’obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che Ia scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.

In conseguenza ritiene il Tribunale di uniformarsi ai seguenti corollari:

1) qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole -, il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell’obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall’altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili, e compatibilmente, almeno nella fase presidenziale, con la necessaria urgenza dell’emanazione dei provvedimenti provvisori;

2) qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, nemmeno sub specie di allegazione mera - e suscettiva di essere verificata dal Tribunale - l’obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita, la cui attendibilità andrà vagliata dal Tribunale, sempre tenendo presente, almeno nella fase presidenziale, la necessaria urgenza dell’emanazione dei provvedimenti provvisori.

Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni - id est in punto di mantenimento "minimo", non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell’obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato.

Nel solco di questa problematica infatti, si è affermato che a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quatto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l’età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974), e che, pertanto, lo stato di disoccupazione del genitore non affidatario non può comunque giustificare il venir meno dell’obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacita lavorativa generica.

Ciò premesso, e venendo al caso di specie, la ricorrente ha dichiarato, all’udienza del 27.1.2010: “io non vedo mio marito dal 2004 (...) so che ha sempre lavorato, prima (…) e poi credo come addetto alle pulizie, ma non sono sicura; non ha mai versato nulla per i figli".

Non sussistono, dunque, apprezzabili elementi oggettivi per dubitare della sussistenza, in capo al convenuto contumace, quantomeno della capacità lavorativa generica alla stregua di cui, in assenza di altri elementi, deve essere quantificato l’obbligo contributivo al mantenimento dei figli, che il tribunale ritiene equo disporre nella misura "minima’’ di complessive € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo indici ISTAT.

Le spese del giudizio

Non si accollano le spese alla parte convenuta che non si è opposta.

Il Tribunale di Novara pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori (…) i cui estremi sono precisati in narrativa.

Ordina all’Ufficiale dello stato civile del (…) di provvedere alle incombenze di legge.

Dispone che il figlio mino sia affidato in via esclusiva alla madre; il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo accordi presi di volta in volta con la madre e con il figlio stesso, e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e delle esigenze del ragazzo.

Dispone che il sig. (…) dia alla sig. (…) a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 200,00, somma rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate o necessitate e documentate.

Dichiara la perdita del cognome (…) per la ricorrente (…).

Non si accollano le spese alla parte convenuta.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile di NOVARA in data 11/2/2010

Il Giudice Estensore

Dr. Fabrizio Filice

Il Presidente

Dr. Bartolomeo Quatraro