Tribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell’adempimento

TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Sigg.ri Magistratri:

dott Bartolomeo Quatraro Presidente

dott. Fabrizio Filice Giudice

dott.ssa Guendalina Pascale Giudice Rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento ex art. 156, co. 6, c.c. promosso da

(…)

nei confronti di

(…)

e con l’intervento del P.M.

premesso

- che (…) ha proposto ricorso diretto ad ottenere il versamento diretto, da parte del datore di lavoro del coniuge, della somma di euro 3.661,40, ritenuta dovuta a titolo di contributo in misura del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente per le figlie minori, nonché della somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento di queste ultime;

- che la ricorrente, a sostegno della propria pretesa, ha dedotto l’inadempimento del marito, il quale avrebbe corrisposto il mantenimento con ritardo rispetto a quanto indicato nel verbale di separazione, e non avrebbe corrisposto alcunché per le spese straordinarie;

- che il marito si è costituito all’udienza del 3/11/2009, contestando in fatto l’inadempimento ed in diritto l’azionabilità del rimedio di cui all’art. 156, co. 6, cc. per il conseguimento delle spese straordinarie;

- che la ricorrente ha eccepito, a verbale, la tardività della costituzione del coniuge, in quanto attuata successivamente allo spirare del termine all’uopo stabilito nel decreto di fissazione dell’udienza;

ritenuto:

- quanto all’eccezione di tardività della costituzione del resistente, che, trattandosi di procedimento in camera di consiglio, regolato dagli art. 737 ss cpc, il presente giudizio è sottratto alla perentorietà dei termini del processo civile ordinario, dovendosi, ad abundantiam, precisare, a tal proposito, che un termine può dirsi, propriamente, perentorio solo se espressamente stabilito dalla legge a pena di decadenza:

- nel merito, che la domanda principale, avente ad oggetto anche le spese straordinarie, debba essere rigettata, dal momento che il verbale di separazione consensuale omologato, così come la sentenza di separazione, costituisce titolo esecutivo soltanto con riferimento all’assegno di mantenimento, che viene precisato nel suo ammontare e quindi si presenta come credito accertato, liquido ed esigibile, mentre le spese straordinarie, caratterizzate, per loro natura da un’indeterminabilità a priori, potranno essere determinate solo successivamente, caso per caso, a seconda delle esigenze concrete e, quindi, potranno essere oggetto di esecuzione forzata solo - previo accertamento giudiziale dell’esistenza del credito e della sua esatta quantificazione (v. Trib. Roma 24.8.2009 n. 17573, in www.deiure.eiuffre.it);

- che la domanda subordinata, avente ad oggetto unicamente la somma periodica dovuta, in base al verbale di separazione omologato, a titolo di mantenimento delle figlie minori, debba essere anch’essa rigettata in considerazione del difetto del presupposto normativo dell’inadempimento;

- che, infatti, a tal proposito, l’indirizzo giurisprudenziale che ammette l’azionabilità del rimedio di cui all’art. 156, co. 6, cpc anche in caso di ritardo nell’inadempimento richiede, tuttavia, a tal fine che tale comportamento, consistente nel versare quanto dovuto con ritardo anche di pochi giorni, provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti (Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 1095 del l4/02/1990);

- che, pertanto, il Tribunale è chiamato ad effettuare un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento (v. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 23668 del 6/11/2006, che si riferiva ad un caso concreto caratterizzato da inadempimenti nel versamento dell’assegno, seguiti da successivi versamenti maggiorati, in ritardo);

- che. nella fattispecie concreta in esame, il verbale di separazione, omologato in data 9.61009, ha stabilito che il sig. (…) corrispondesse il contributo al mantenimento delle figlie entro il giorno 15 di ogni mese;

- che il convenuto ha prodotto le ricevute dei bonifici effettuati a partire dal mese di giugno e fino al mese di ottobre, i quali attestano che il versamento dell’assegno è avvenuto in ritardo unicamente per il mese di agosto (alla data del 17, tenuto conto che il 15 era festivo e il 16 era domenica) e per il mese di settembre:

- che la stessa ricorrente ha ammesso, all’udienza del 3/11/2009, che il coniuge ha provveduto a corrispondere la quota di spettanza delle spese straordinarie per le prestazioni mediche dell’otorinolaringoiatra e per l’acquisto dei libri scolastici;

- che, pertanto, il contegno complessivamente tenuto dal resistente non si palesa idoneo a far sorgere dubbi sull’esattezza e regolarità del futuro adempimento;

- che, pertanto, anche la domanda subordinata della ricorrente deve essere rigettata;

- che le spese di lite devono seguire il principio della soccombenza. Pertanto, la ricorrente deve essere condannata a corrispondere al resistente, a tale titolo, l’importo omnicomprensivo liquidato forfetariamente, in mancanza di nota spese, in euro 1.000,00, otre C.P.A. ed I.V.A., come per legge;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a corrispondere al convenuto le spese del presente giudizio, liquidate forfetariamente in complessivi euro 1.000,00, oltre c.p.a. Iva, come per legge.

Così deciso in Novara il 5.11.2009

TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Sigg.ri Magistratri:

dott Bartolomeo Quatraro Presidente

dott. Fabrizio Filice Giudice

dott.ssa Guendalina Pascale Giudice Rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento ex art. 156, co. 6, c.c. promosso da

(…)

nei confronti di

(…)

e con l’intervento del P.M.

premesso

- che (…) ha proposto ricorso diretto ad ottenere il versamento diretto, da parte del datore di lavoro del coniuge, della somma di euro 3.661,40, ritenuta dovuta a titolo di contributo in misura del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente per le figlie minori, nonché della somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento di queste ultime;

- che la ricorrente, a sostegno della propria pretesa, ha dedotto l’inadempimento del marito, il quale avrebbe corrisposto il mantenimento con ritardo rispetto a quanto indicato nel verbale di separazione, e non avrebbe corrisposto alcunché per le spese straordinarie;

- che il marito si è costituito all’udienza del 3/11/2009, contestando in fatto l’inadempimento ed in diritto l’azionabilità del rimedio di cui all’art. 156, co. 6, cc. per il conseguimento delle spese straordinarie;

- che la ricorrente ha eccepito, a verbale, la tardività della costituzione del coniuge, in quanto attuata successivamente allo spirare del termine all’uopo stabilito nel decreto di fissazione dell’udienza;

ritenuto:

- quanto all’eccezione di tardività della costituzione del resistente, che, trattandosi di procedimento in camera di consiglio, regolato dagli art. 737 ss cpc, il presente giudizio è sottratto alla perentorietà dei termini del processo civile ordinario, dovendosi, ad abundantiam, precisare, a tal proposito, che un termine può dirsi, propriamente, perentorio solo se espressamente stabilito dalla legge a pena di decadenza:

- nel merito, che la domanda principale, avente ad oggetto anche le spese straordinarie, debba essere rigettata, dal momento che il verbale di separazione consensuale omologato, così come la sentenza di separazione, costituisce titolo esecutivo soltanto con riferimento all’assegno di mantenimento, che viene precisato nel suo ammontare e quindi si presenta come credito accertato, liquido ed esigibile, mentre le spese straordinarie, caratterizzate, per loro natura da un’indeterminabilità a priori, potranno essere determinate solo successivamente, caso per caso, a seconda delle esigenze concrete e, quindi, potranno essere oggetto di esecuzione forzata solo - previo accertamento giudiziale dell’esistenza del credito e della sua esatta quantificazione (v. Trib. Roma 24.8.2009 n. 17573, in www.deiure.eiuffre.it);

- che la domanda subordinata, avente ad oggetto unicamente la somma periodica dovuta, in base al verbale di separazione omologato, a titolo di mantenimento delle figlie minori, debba essere anch’essa rigettata in considerazione del difetto del presupposto normativo dell’inadempimento;

- che, infatti, a tal proposito, l’indirizzo giurisprudenziale che ammette l’azionabilità del rimedio di cui all’art. 156, co. 6, cpc anche in caso di ritardo nell’inadempimento richiede, tuttavia, a tal fine che tale comportamento, consistente nel versare quanto dovuto con ritardo anche di pochi giorni, provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti (Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 1095 del l4/02/1990);

- che, pertanto, il Tribunale è chiamato ad effettuare un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento (v. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 23668 del 6/11/2006, che si riferiva ad un caso concreto caratterizzato da inadempimenti nel versamento dell’assegno, seguiti da successivi versamenti maggiorati, in ritardo);

- che. nella fattispecie concreta in esame, il verbale di separazione, omologato in data 9.61009, ha stabilito che il sig. (…) corrispondesse il contributo al mantenimento delle figlie entro il giorno 15 di ogni mese;

- che il convenuto ha prodotto le ricevute dei bonifici effettuati a partire dal mese di giugno e fino al mese di ottobre, i quali attestano che il versamento dell’assegno è avvenuto in ritardo unicamente per il mese di agosto (alla data del 17, tenuto conto che il 15 era festivo e il 16 era domenica) e per il mese di settembre:

- che la stessa ricorrente ha ammesso, all’udienza del 3/11/2009, che il coniuge ha provveduto a corrispondere la quota di spettanza delle spese straordinarie per le prestazioni mediche dell’otorinolaringoiatra e per l’acquisto dei libri scolastici;

- che, pertanto, il contegno complessivamente tenuto dal resistente non si palesa idoneo a far sorgere dubbi sull’esattezza e regolarità del futuro adempimento;

- che, pertanto, anche la domanda subordinata della ricorrente deve essere rigettata;

- che le spese di lite devono seguire il principio della soccombenza. Pertanto, la ricorrente deve essere condannata a corrispondere al resistente, a tale titolo, l’importo omnicomprensivo liquidato forfetariamente, in mancanza di nota spese, in euro 1.000,00, otre C.P.A. ed I.V.A., come per legge;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a corrispondere al convenuto le spese del presente giudizio, liquidate forfetariamente in complessivi euro 1.000,00, oltre c.p.a. Iva, come per legge.

Così deciso in Novara il 5.11.2009