x

x

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche

Oggetto: Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008) Art. 23 Vendita e somministrazione di bevande alcoliche

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), in vigore dal 29 luglio 2009, sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti relativi alle disposizioni introdotte con l’art. 23 che aggiunge l’art. 14 bis alla legge 30 marzo 2001, n. 125.

Il predetto articolo, concernente la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche, stabilisce al comma 1 che “La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni” Stabilisce, altresì, al comma 2, che “Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate”.

Con riferimento a quanto sopra, si fa presente quanto segue.

Si precisa, in via preliminare, che già ai sensi della disciplina previgente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 88, la vendita al minuto e la somministrazione di bevande alcoliche potevano essere effettuate, per effetto dell’art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), esclusivamente sulla base della licenza rilasciata dal Questore (ed oggi dal Comune, ai sensi dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ).

L’art. 176, comma 1, del regolamento di attuazione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635) stabilisce però che, agli effetti dell’art. 86, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all’art. 89 (superalcolici) ed a litri 0,33 per le altre.

In conseguenza di quanto sopra, sono soggetti all’obbligo del possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui al citato art. 86 sia i soggetti che intendono somministrare bevande alcoliche sia i soggetti che intendono venderle, con la sola eccezione di coloro che ne effettuano la vendita con le modalità e i limiti di cui al citato art. 176.

Esclusivamente nei predetti termini, infatti, è possibile la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per asporto (disgiunta dal consumo in loco), sia in sede fissa che su aree pubbliche, in mancanza della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 del TULPS.

Agli esercenti il commercio su aree pubbliche (tra i quali sono ricompresi tutti quei commercianti che operano sulle predette aree, sia spostandosi medianti furgoni attrezzati, sia disponendo di posteggi isolati o all’interno di fiere e mercati, settimanali o quotidiani, coperti o scoperti) è vietata la vendita di bevande alcoliche: ciò è stabilito dall’art. 87 del TULPS e confermato dall’art. 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che fa salva la possibilità di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del TULPS.

Agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, invece, la somministrazione di bevande alcoliche (nonché la vendita per effetto dell’art. 5, comma 4, della legge) è consentita, fermo restando il possesso della licenza di cui al citato art. 86.

Non solo, come ripetutamente precisato dalla scrivente, la legge n. 287, non vietandolo, consente il rilascio di autorizzazioni temporanee all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, a soggetti in possesso dei requisiti prescritti in occasione di riunioni straordinarie di persone (ivi comprese fiere o sagre) che, nella quasi totalità dei casi, si svolgono su aree pubbliche. Dette autorizzazioni( rilasciate anche ai sensi delle legislazioni regionali approvate a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione) come stabilito dall’art. 152 del citato R.D. n. 635, come modificato dal DPR 28 maggio 2001, n. 311, svolgono anche le funzioni del titolo di cui all’art. 86 del TULPS.

Fermo quanto sopra, si richiama l’attenzione sulla finalità del citato art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dall’art. 23 della citata legge n. 88, il quale, ponendosi l’obiettivo di disincentivare la vendita e la somministrazione illecita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche, con particolare riguardo agli orari notturni e anche mediante distributori automatici, introduce pesanti sanzioni pecuniarie, in caso di violazione, oltre alla confisca delle merci e delle attrezzature.

Con riferimento alla disposizione richiamata, la scrivente ritiene che in assenza di abrogazioni espresse la medesima valga esclusivamente ad inasprire le sanzioni previste per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei casi di divieto, ferme restando le deroghe ammesse dalla legge con riferimento all’obbligo di attestare il possesso della licenza di cui all’art. 86 del TULPS.

La riproduzione, sia pure con diversa formulazione della norma generale di divieto, infatti, non sembra possa essere ritenuta abrogativa delle disposizioni speciali derogatorie.

Ciò significa che la disposizione in discorso non ha abrogato l’art. 30, comma 5, del d. lgs. n.114 del 1998 e che gli operatori su aree pubbliche autorizzati alla vendita di prodotti alimentari possono continuare a commercializzare le bevande alcoliche in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità ammesse dal citato art. 176, comma 1, del R.D. n. 635.

Una diversa interpretazione, peraltro, renderebbe impossibile, su qualsiasi area pubblica, vendere bevande alcoliche (a mero titolo esemplificativo, anche una lattina di birra nei banchi o box dei mercati rionali ove si commercializzano prodotti alimentari o una bottiglia di vino nel corso di una sagra in cui si promuovono prodotti locali).

Quanto alla possibilità, non esclusa dalla legge statale ed espressamente prevista da alcune leggi regionali, di somministrare temporaneamente bevande alcoliche nelle fiere, nelle sagre, in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione e/o il commercio di prodotti tipici locali e nelle varie riunioni straordinarie di persone, sulla base di regolare autorizzazione facente anche le funzioni del titolo di cui all’art. 86 del TULPS, per effetto del citato art. 152 del RD n. 635, la scrivente ritiene che nulla sia stato innovato dall’introduzione della norma di cui al citato art. 23: il divieto posto dal secondo comma del nuovo art. 14-bis della legge n. 125, infatti, non può riguardare esercizi, sebbene posti su aree pubbliche, provvisti della licenza per quanto temporanea di cui all’art. 86 del TULPS.

Una diversa interpretazione renderebbe possibile la somministrazione e la vendita di alcolici solo nelle aree pubbliche di pertinenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla citata legge n. 287 (piazze, marciapiedi e comunque spazi ove sia autorizzata l’installazione di tavoli e sedie per la somministrazione), con la conseguenza di determinare una situazione di disparità di trattamento, tra tipologie di esercenti e modalità di esercizio dell’attività, priva di giustificazione e logicità, stante la necessità, che sottende la norma, di limitare l’uso di alcool e contrastarne l’abuso.

Si segnala, per concludere, che l’interpretazione proposta con la presente nota appare coerente con l’indirizzo interpretativo desumibile dalla circostanza che la Camera dei Deputati in occasione dell’approvazione del disegno di legge comunitaria, nel corso della seduta n. 191 del 23 giugno 2009, ha accolto l’ordine del giorno (9/2320-bis-B/1 - Pini, e Gozi) secondo cui, “premesso che la norma in questione potrebbe prestarsi a ingenerare equivoci e incertezze in sede interpretativa quanto all’ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, per cui potrebbero risultare penalizzate attività che - nell’intenzione del legislatore - non devono incorrere nelle medesime sanzioni, impegna il Governo a chiarire che le disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 2 non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane previamente autorizzate ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti tipici locali, come anche alle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte di venditori ambulanti autorizzati”.

Peraltro, considerata la rilevanza e delicatezza della questione la presente nota è inviata anche al Ministero dell’Interno, al quale spetta la competenza primaria sulla disciplina del TULPS, ed alle Amministrazioni regionali e delle province autonome, competenti in materia di commercio, affinché possano far conoscere le loro eventuali diverse valutazioni e determinazioni in proposito.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

Oggetto: Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008) Art. 23 Vendita e somministrazione di bevande alcoliche

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), in vigore dal 29 luglio 2009, sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti relativi alle disposizioni introdotte con l’art. 23 che aggiunge l’art. 14 bis alla legge 30 marzo 2001, n. 125.

Il predetto articolo, concernente la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche, stabilisce al comma 1 che “La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni” Stabilisce, altresì, al comma 2, che “Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate”.

Con riferimento a quanto sopra, si fa presente quanto segue.

Si precisa, in via preliminare, che già ai sensi della disciplina previgente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 88, la vendita al minuto e la somministrazione di bevande alcoliche potevano essere effettuate, per effetto dell’art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), esclusivamente sulla base della licenza rilasciata dal Questore (ed oggi dal Comune, ai sensi dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ).

L’art. 176, comma 1, del regolamento di attuazione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635) stabilisce però che, agli effetti dell’art. 86, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all’art. 89 (superalcolici) ed a litri 0,33 per le altre.

In conseguenza di quanto sopra, sono soggetti all’obbligo del possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui al citato art. 86 sia i soggetti che intendono somministrare bevande alcoliche sia i soggetti che intendono venderle, con la sola eccezione di coloro che ne effettuano la vendita con le modalità e i limiti di cui al citato art. 176.

Esclusivamente nei predetti termini, infatti, è possibile la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per asporto (disgiunta dal consumo in loco), sia in sede fissa che su aree pubbliche, in mancanza della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 del TULPS.

Agli esercenti il commercio su aree pubbliche (tra i quali sono ricompresi tutti quei commercianti che operano sulle predette aree, sia spostandosi medianti furgoni attrezzati, sia disponendo di posteggi isolati o all’interno di fiere e mercati, settimanali o quotidiani, coperti o scoperti) è vietata la vendita di bevande alcoliche: ciò è stabilito dall’art. 87 del TULPS e confermato dall’art. 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che fa salva la possibilità di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del TULPS.

Agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, invece, la somministrazione di bevande alcoliche (nonché la vendita per effetto dell’art. 5, comma 4, della legge) è consentita, fermo restando il possesso della licenza di cui al citato art. 86.

Non solo, come ripetutamente precisato dalla scrivente, la legge n. 287, non vietandolo, consente il rilascio di autorizzazioni temporanee all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, a soggetti in possesso dei requisiti prescritti in occasione di riunioni straordinarie di persone (ivi comprese fiere o sagre) che, nella quasi totalità dei casi, si svolgono su aree pubbliche. Dette autorizzazioni( rilasciate anche ai sensi delle legislazioni regionali approvate a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione) come stabilito dall’art. 152 del citato R.D. n. 635, come modificato dal DPR 28 maggio 2001, n. 311, svolgono anche le funzioni del titolo di cui all’art. 86 del TULPS.

Fermo quanto sopra, si richiama l’attenzione sulla finalità del citato art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dall’art. 23 della citata legge n. 88, il quale, ponendosi l’obiettivo di disincentivare la vendita e la somministrazione illecita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche, con particolare riguardo agli orari notturni e anche mediante distributori automatici, introduce pesanti sanzioni pecuniarie, in caso di violazione, oltre alla confisca delle merci e delle attrezzature.

Con riferimento alla disposizione richiamata, la scrivente ritiene che in assenza di abrogazioni espresse la medesima valga esclusivamente ad inasprire le sanzioni previste per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei casi di divieto, ferme restando le deroghe ammesse dalla legge con riferimento all’obbligo di attestare il possesso della licenza di cui all’art. 86 del TULPS.

La riproduzione, sia pure con diversa formulazione della norma generale di divieto, infatti, non sembra possa essere ritenuta abrogativa delle disposizioni speciali derogatorie.

Ciò significa che la disposizione in discorso non ha abrogato l’art. 30, comma 5, del d. lgs. n.114 del 1998 e che gli operatori su aree pubbliche autorizzati alla vendita di prodotti alimentari possono continuare a commercializzare le bevande alcoliche in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità ammesse dal citato art. 176, comma 1, del R.D. n. 635.

Una diversa interpretazione, peraltro, renderebbe impossibile, su qualsiasi area pubblica, vendere bevande alcoliche (a mero titolo esemplificativo, anche una lattina di birra nei banchi o box dei mercati rionali ove si commercializzano prodotti alimentari o una bottiglia di vino nel corso di una sagra in cui si promuovono prodotti locali).

Quanto alla possibilità, non esclusa dalla legge statale ed espressamente prevista da alcune leggi regionali, di somministrare temporaneamente bevande alcoliche nelle fiere, nelle sagre, in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione e/o il commercio di prodotti tipici locali e nelle varie riunioni straordinarie di persone, sulla base di regolare autorizzazione facente anche le funzioni del titolo di cui all’art. 86 del TULPS, per effetto del citato art. 152 del RD n. 635, la scrivente ritiene che nulla sia stato innovato dall’introduzione della norma di cui al citato art. 23: il divieto posto dal secondo comma del nuovo art. 14-bis della legge n. 125, infatti, non può riguardare esercizi, sebbene posti su aree pubbliche, provvisti della licenza per quanto temporanea di cui all’art. 86 del TULPS.

Una diversa interpretazione renderebbe possibile la somministrazione e la vendita di alcolici solo nelle aree pubbliche di pertinenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla citata legge n. 287 (piazze, marciapiedi e comunque spazi ove sia autorizzata l’installazione di tavoli e sedie per la somministrazione), con la conseguenza di determinare una situazione di disparità di trattamento, tra tipologie di esercenti e modalità di esercizio dell’attività, priva di giustificazione e logicità, stante la necessità, che sottende la norma, di limitare l’uso di alcool e contrastarne l’abuso.

Si segnala, per concludere, che l’interpretazione proposta con la presente nota appare coerente con l’indirizzo interpretativo desumibile dalla circostanza che la Camera dei Deputati in occasione dell’approvazione del disegno di legge comunitaria, nel corso della seduta n. 191 del 23 giugno 2009, ha accolto l’ordine del giorno (9/2320-bis-B/1 - Pini, e Gozi) secondo cui, “premesso che la norma in questione potrebbe prestarsi a ingenerare equivoci e incertezze in sede interpretativa quanto all’ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, per cui potrebbero risultare penalizzate attività che - nell’intenzione del legislatore - non devono incorrere nelle medesime sanzioni, impegna il Governo a chiarire che le disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 2 non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane previamente autorizzate ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti tipici locali, come anche alle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte di venditori ambulanti autorizzati”.

Peraltro, considerata la rilevanza e delicatezza della questione la presente nota è inviata anche al Ministero dell’Interno, al quale spetta la competenza primaria sulla disciplina del TULPS, ed alle Amministrazioni regionali e delle province autonome, competenti in materia di commercio, affinché possano far conoscere le loro eventuali diverse valutazioni e determinazioni in proposito.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)