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Verso la riforma della riscossione esattoriale

Il fisco incassa il 42,68% e rimborsa quasi l’1%
Porto turistico, Marina di Ragusa
Ph. Simona Loprete / Porto turistico, Marina di Ragusa

Il Disegno di legge delega di riforma fiscale, che il Governo ha approvato il 05 ottobre 2021, prevede la riforma della riscossione esattoriale che, attualmente, penalizza fortemente il cittadino/contribuente e favorisce al massimo le richieste fiscali.

 

A) Quando il fisco incassa

Quando il fisco iscrive a ruolo la liquidazione delle imposte (art. 36 – bis D.P.R. n. 600/1973) pretende dal contribuente moroso, anche per motivi di forza maggiore (per esempio, crisi economica, crisi del settore, pandemia ecc.), le seguenti percentuali sull’imposta non versata:

4% annuo, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte (art. 20 D.P.R. n. 602/1973 e art. 2 D.M. del 21 maggio 2009);

4,5% annuo, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso (art. 21 D.P.R. n. 602/1973 e art. 3 D.M. del 21 maggio 2009);

2,68% annuo, decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, escluse le sanzioni e gli interessi, gli interessi di mora si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento (art. 30 D.P.R. n. 602/1973);

30%, sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti (art. 13, primo comma, D.Lgs. n. 471/1997);

6%, aggio (oggi onere della riscossione) a carico totale del contribuente debitore, che non versa entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, sulle somme iscritte a ruolo e sui relativi interessi di mora riscossi (art. 9 D.Lgs. n. 159 del 24/09/2015).

Totale 42,68% sull’importo non versato.

A tal proposito, occorre precisare che, sino ad oggi, il fisco ancora non ha rispettato le seguenti disposizioni normative:

  1. si premette che il tasso degli interessi legali (art. 1284 c.c.) è variato nel corso degli anni (per esempio, 0,30% per il 2018, 0.80% per il 2019, 0,05% per il 2020 e 0,01% per il 2021;
  2. la misura degli interessi fiscali per la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo è sempre determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto ai suddetti tassi di interesse fissati dall’art. 1284 c.c. (art. 13, primo comma, Legge n. 133/1999); il fisco non si è mai adeguato a quanto sopra, tanto è vero che per l’anno 2021 continua ad applicare l’interesse del 4%, quando, invece, dovrebbe essere il 3,01%;
  3. in ogni caso, con Decreto Ministeriale, il tasso di interesse fiscale deve sempre essere determinato per la riscossione ed i rimborsi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra l’01 per cento ed il 3 per cento al massimo (art. 37 D.L. n. 124/2019, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 157/2019); il succitato Decreto Ministeriale sino ad oggi non è stato ancora emanato.

 

B) Quando il fisco rimborsa

Musica totalmente diversa quando il fisco deve rimborsare.

Infatti:

  1. gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (artt. 44 e 44-bis D.P.R. n. 602/1973) sono dovuti nella misura del 2% annuo e dell’1% semestrale a decorrere dall’01 gennaio 2010 (art. 1, primo comma, Decreto Ministeriale del 21 maggio 2009);
  2. in ogni caso, si esclude sempre il primo semestre e l’ultimo semestre in cui l’ordinativo è emesso (artt. 44 e 44-bis D.P.R. n. 602/1973);
  3. non è ammesso l’anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. (art. 37, comma 50, D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006);
  4. anche per gli interessi da calcolare sui rimborsi non sono stati rispettati i limiti e le condizioni delle disposizioni normative già citate ai numeri 2 e 3 della precedente lettera A);
  5. per il ritardo del pagamento dei rimborsi non sono previsti a carico del fisco né interessi di mora né sanzioni.

 

C) Conclusioni

Alla luce di quanto succintamente sopra esposto, è auspicabile che, in sede di approvazione della delega, il Parlamento corregga le succitate storture e, per quanto riguarda almeno gli interessi, metta sullo stesso piano il fisco ed il cittadino/contribuente.

Infine, è necessario che si riformi subito l’aggio (come più volte sollecitato dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 120/2021), per esempio affidandolo alla fiscalità generale.