x

x

Video clip - Tribunale di Bologna: i video clip creativi scalano la classifica delle opere tutelate dal diritto d’autore, fino ad essere equiparati alle opere audiovisive

Video clip - Tribunale di Bologna: i video clip creativi scalano la classifica delle opere tutelate dal diritto d’autore, fino ad essere equiparati alle opere audiovisive
Video clip - Tribunale di Bologna: i video clip creativi scalano la classifica delle opere tutelate dal diritto d’autore, fino ad essere equiparati alle opere audiovisive

Secondo il Tribunale di Bologna i video clip di carattere creativo, per il risultato finale e le caratteristiche con cui sono realizzati, sono un’estensione delle opere audiovisive assimilate, a loro volta, alle opere cinematografiche previste dall’articolo 44 della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (“LdA”).

L’opera cinematografica o audiovisiva è un’opera dell’ingegno composta da contributi di diversa natura provenienti da più persone, i quali si fondono in un risultato finale.

Ai soggetti che partecipano alla realizzazione delle suddette opere, qualora essi forniscano un proprio apporto creativo di concerto con ciascuno degli altri collaboratori, viene riconosciuta la qualità di coautori, che implica non solo l’attribuzione del diritto morale ma anche la titolarità e l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica in relazione all’opera finale, oltre che al rispettivo contributo.

Al contrario gli altri soggetti, per così dire “passivi” rispetto all’attività creativa in funzione di un progetto comune e unitario, restano esclusi dalla tutela del diritto d’autore, come è accaduto nella fattispecie sottoposta alla decisione del Collegio bolognese.

Fatto

L’attore aveva realizzato la ripresa video del lancio di due paracadutisti: la committente e altro soggetto, i quali, dopo aver ideato e organizzato una scena da riprodurre durante il volo al fine di rappresentare visivamente il concetto di unione di coppia, avevano dato preciso incarico per la realizzazione del video all’attore.

L’attore consegnava poi il video alla committente che successivamente lo cedeva a società di produzione, con contestuale dichiarazione liberatoria, per la realizzazione del video musicale relativo al brano “Stammi Vicino” del cantante Vasco Rossi.

Ritenendo illegittimo e abusivo l’utilizzo commerciale della sua opera, l’attore lamentava la lesione dei suoi diritti esclusivi di riproduzione e diffusione del video, ai sensi degli articoli 87, 88, 98 della LdA.

Decisione

I Giudici del Tribunale di Bologna, rigettando le domande dell’attore e rilevando l’errato inquadramento giuridico-normativo del caso in esame, hanno illustrato le differenze fra le opere fotografiche creative e semplici, i fotogrammi e le riproduzioni video, per spiegare come queste ultime, sempre che siano dotate di elementi creativi, rientrino nell’ambito di applicazione delle opere cinematografiche o audiovisive di cui all’articolo 44 della LdA.

Secondo il Tribunale, il video in questione si inserisce all’interno di un video clip musicale che costituisce una tipologia delle opere audiovisive, e che pertanto non soggiace, come argomentato dall’attore, alla disciplina di cui agli articoli 87, 88 e 98 prevista per la tutela delle fotografie semplici.

Il Collegio inoltre afferma che anche qualora l’attore fosse qualificato come fotografo semplice non sarebbe in ogni caso titolare dei diritti di esclusiva rivendicati perché al committente ritratto, dal momento della consegna del video, vengono attribuiti i diritti di pubblicazione e riproduzione in forza degli articoli 88, commi II e III, e 98 della LdA.

Infine, secondo il Tribunale di Bologna, l’attore, che certamente non può essere annoverato fra i coautori del video ai sensi dell’articolo 44 della LdA, non potrebbe nemmeno appartenere alla categoria dei soggetti che godono dei diritti di cui agli articoli 78 bis e seguenti della LdA, in quanto il suo servizio, come fosse un cameraman, si limitava alla ripresa video di un evento ideato e organizzato esclusivamente dai committenti, per il quale non è stato nemmeno dimostrato alcun personale apporto creativo essenziale alla costituzione di un’opera.

La sentenza è consultabile nell’archivio della banca dati Giuraemilia.

(Tribunale Ordinario di Bologna - Quarta Sezione Civile - Sezione specializzata in materia di Impresa, Sentenza 20 dicembre 2016, n. 3121)

Secondo il Tribunale di Bologna i video clip di carattere creativo, per il risultato finale e le caratteristiche con cui sono realizzati, sono un’estensione delle opere audiovisive assimilate, a loro volta, alle opere cinematografiche previste dall’articolo 44 della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (“LdA”).

L’opera cinematografica o audiovisiva è un’opera dell’ingegno composta da contributi di diversa natura provenienti da più persone, i quali si fondono in un risultato finale.

Ai soggetti che partecipano alla realizzazione delle suddette opere, qualora essi forniscano un proprio apporto creativo di concerto con ciascuno degli altri collaboratori, viene riconosciuta la qualità di coautori, che implica non solo l’attribuzione del diritto morale ma anche la titolarità e l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica in relazione all’opera finale, oltre che al rispettivo contributo.

Al contrario gli altri soggetti, per così dire “passivi” rispetto all’attività creativa in funzione di un progetto comune e unitario, restano esclusi dalla tutela del diritto d’autore, come è accaduto nella fattispecie sottoposta alla decisione del Collegio bolognese.

Fatto

L’attore aveva realizzato la ripresa video del lancio di due paracadutisti: la committente e altro soggetto, i quali, dopo aver ideato e organizzato una scena da riprodurre durante il volo al fine di rappresentare visivamente il concetto di unione di coppia, avevano dato preciso incarico per la realizzazione del video all’attore.

L’attore consegnava poi il video alla committente che successivamente lo cedeva a società di produzione, con contestuale dichiarazione liberatoria, per la realizzazione del video musicale relativo al brano “Stammi Vicino” del cantante Vasco Rossi.

Ritenendo illegittimo e abusivo l’utilizzo commerciale della sua opera, l’attore lamentava la lesione dei suoi diritti esclusivi di riproduzione e diffusione del video, ai sensi degli articoli 87, 88, 98 della LdA.

Decisione

I Giudici del Tribunale di Bologna, rigettando le domande dell’attore e rilevando l’errato inquadramento giuridico-normativo del caso in esame, hanno illustrato le differenze fra le opere fotografiche creative e semplici, i fotogrammi e le riproduzioni video, per spiegare come queste ultime, sempre che siano dotate di elementi creativi, rientrino nell’ambito di applicazione delle opere cinematografiche o audiovisive di cui all’articolo 44 della LdA.

Secondo il Tribunale, il video in questione si inserisce all’interno di un video clip musicale che costituisce una tipologia delle opere audiovisive, e che pertanto non soggiace, come argomentato dall’attore, alla disciplina di cui agli articoli 87, 88 e 98 prevista per la tutela delle fotografie semplici.

Il Collegio inoltre afferma che anche qualora l’attore fosse qualificato come fotografo semplice non sarebbe in ogni caso titolare dei diritti di esclusiva rivendicati perché al committente ritratto, dal momento della consegna del video, vengono attribuiti i diritti di pubblicazione e riproduzione in forza degli articoli 88, commi II e III, e 98 della LdA.

Infine, secondo il Tribunale di Bologna, l’attore, che certamente non può essere annoverato fra i coautori del video ai sensi dell’articolo 44 della LdA, non potrebbe nemmeno appartenere alla categoria dei soggetti che godono dei diritti di cui agli articoli 78 bis e seguenti della LdA, in quanto il suo servizio, come fosse un cameraman, si limitava alla ripresa video di un evento ideato e organizzato esclusivamente dai committenti, per il quale non è stato nemmeno dimostrato alcun personale apporto creativo essenziale alla costituzione di un’opera.

La sentenza è consultabile nell’archivio della banca dati Giuraemilia.

(Tribunale Ordinario di Bologna - Quarta Sezione Civile - Sezione specializzata in materia di Impresa, Sentenza 20 dicembre 2016, n. 3121)