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Vulnerabili: introduzione del reato di frode patrimoniale a loro danno

La previsione di una nuova ed effettiva tutela per le persone anziane.
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Vulnerabili: una proposta di legge per difenderli

L’esame della proposta di legge n. 2601, pubblicata il 23 giugno alla Camera dei Deputati, che prevede l’introduzione del nuovo reato di cui all’art. 643 bis del codice penale (Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili) e modifiche al reato di circonvenzione di incapace e possibilità di arresto in flagranza e applicabilità di misure cautelari.

Con sempre maggiore frequenza la cronaca riporta la notizia di gravissimi episodi ai danni di persone anziane, spesso sole e prive di assistenza, vittime di truffe da parte di persone senza scrupoli che le avvicinano o si introducono nelle loro abitazioni con l’inganno.

Non è raro che, a causa di queste truffe, gli anziani perdano, in tutto o in parte, i risparmi accumulati in tutta una vita di lavoro e che al danno economico si aggiunga quello psichico, provocato da un senso di umiliazione e di insicurezza che può trasformarsi in una vera e propria depressione, la quale, a sua volta, può essere causa di ulteriori malattie e, a volte, anche della morte.

Le pene per chi commette una truffa sono attualmente stabilite dall’articolo 640 del codice penale, ma non è prevista nessuna specifica circostanza aggravante per chi compie una truffa a danno di persone anziane, sole e, quindi, vulnerabili, né si ravvisa una simile ipotesi nell’articolo 643 del medesimo codice che, in materia del reato di circonvenzione di persone incapaci, prevede pene più severe, stabilendo la reclusione da due a sei anni.

Purtroppo, l’articolo 643, sotto il profilo soggettivo, fa riferimento esclusivamente a soggetti legalmente o naturalmente incapaci o che, comunque, versano in uno stato di infermità o di deficienza psichica.

Proprio da tale peculiarità discende, di fatto, una restrizione del campo applicativo dello stesso articolo 643. Ne consegue che il giudice dovrà comunque procedere, in via preliminare, ad accertare l’esistenza di uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettiva e volitiva e, qualora la vittima del reato non versi in un tale stato, il soggetto agente non sarà punibile. Inoltre, l’indagato può essere arrestato solo se è colto in flagranza di reato e questa ipotesi è molto rara in quanto le vittime, ovviamente, comprendono ciò che è successo soltanto dopo essere state raggirate.

Si deve, poi, considerare il problema relativo all’avvio dell’inchiesta che, nel caso del reato di truffa semplice, può avvenire solo se la vittima presenta una formale querela.

In Italia, come d’altronde in tutti gli altri Paesi industrializzati, in particolare nei grandi centri urbani, ogni persona anziana, pur senza essere “in stato d’infermità o deficienza psichica (secondo la definizione data dallo stesso articolo 643), rischia di essere un potenziale e facile bersaglio per truffatori spregiudicati e senza scrupoli, verso i quali non può esserci alcun tipo di indulgenza.

Per queste ragioni appare necessario e urgente introdurre nell’ordinamento, attraverso la presente proposta di legge, la fattispecie specifica del reato di frode patrimoniale in danno di persone vulnerabili, quali sono gli anziani, al fine di tutelare in modo adeguato ed efficace il loro diritto a una vita serena, rispondendo anche a esigenze di chiarezza determinate da un orientamento giurisprudenziale non sempre uniforme.

L’articolo 643-bis (Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili) stabilisce: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con artifizi o raggiri, induce una persona che versi in situazioni di particolare vulnerabilità psico-fisica, in ragione dell’età avanzata, a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altre utilità, commettendo il fatto in luogo pubblico o privato, ovvero simulando un’offerta commerciale di beni o di servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con multa…”.

Vulnerabili: l’esame della proposta di legge, che si compone di quattro articoli

L’articolo 1 introduce l’articolo 643-bis del codice penale, recante la nuova fattispecie del reato di “frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili”, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 412 euro a euro 4.130.

L’articolo 2 stabilisce che, nel caso di condanna per il reato di cui all’articolo 643-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al risarcimento integrale del danno alla persona offesa.

L’articolo 3 reca modifiche all’articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali, inserendo tra le fattispecie di reato ivi previste anche quella dell’articolo 643-bis del codice penale.

L’articolo 4, infine, interviene modificando l’articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza, prevedendo che esso si applichi anche nel caso del reato di cui all’articolo 643-bis del codice penale.