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Tutela degli interessi finanziari dell’U.E.: in arrivo modifiche al d.lg. 75/2020 attuativo della Direttiva P.I.F.

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Tutela degli interessi finanziari dell’U.E.: in arrivo modifiche al d.lg. 75/2020 attuativo della Direttiva P.I.F.

Interessi finanziari: modifica dell’articolo 322-bis c.p.

Pur dopo la formale abrogazione dell’ipotesi di peculato per distrazione, la previsione dell’art. 314 c.p. resta applicabile «nel caso in cui il denaro o altri beni siano sottratti alla destinazione pubblica ed impiegati per il soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente», ricorrendo tuttavia il diverso delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) «quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che [...] si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’ente cui appartiene [...] ovvero qualora l’utilizzo di denaro pubblico avvenga in violazione delle regole contabili e sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti [...]»

Pertanto, la completa trasposizione nell’ordinamento italiano della fattispecie di «appropriazione indebita» del funzionario pubblico, contemplata dalla Direttiva, passa – quanto all’ipotesi della c.d. distrazione di beni pubblici per finalità diversa da quella prevista – anche per l’applicazione dell’art. 323 c.p., il cui ambito soggettivo di applicazione, conseguentemente, viene adeguato alla nozione di «funzionario pubblico» dettata dalla Direttiva stessa.

Per tali ragioni, si inserisce l’abuso d’ufficio tra i reati previsti nell’art. 322-bis c.p. che contempla la figura del pubblico funzionario non appartenente alla P.A. italiana.
 

Interessi finanziari: modifica del T.U. doganale (D.P.R. n. 43/1973)

L’art. 301, comma 1, del T.U. doganale, prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando, nonché di quelle che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto, ma non contempla la possibilità di procedere a confisca per equivalente nel caso di mancato rinvenimento delle cose suddette.

In tal senso, si provvede ad integrare la disposizione menzionata stabilendo che, quando non è possibile procedere alla confisca diretta delle cose suddette, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
 

Interessi finanziari: modifica della legge n. 898/1986

Si interviene sull’art 2, che – al comma 1 – punisce l’indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

In tal caso, dovendosi provvedere alla previsione anche della confisca per equivalente, oltre che all’art. 240-bis c.p., si opera altresì rinvio - nei limiti della compatibilità - all’art. 322-ter c.p.


Interessi finanziari:: modifica del d.lg. n. 74/2000

Come è noto, con l’entrata in vigore del d.lg. 75/2020, per i reati concernenti le dichiarazioni Iva sono divenute punibili anche le condotte di tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l’importo di dieci milioni di euro (art 6 comma 1-bis).

Si sostituisce il riferimento alla circostanza che l’attività delittuosa sia stata realizzata «anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea» con il riferimento alla necessità che detta attività risulti «posta in essere nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea».

Ai sistemi fraudolenti transfrontalieri risulta, altresì, causalmente riferito il «danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000», da quantificarsi tenendo conto sia degli interessi finanziari degli Stati membri interessati che dell’Unione.

Viene pure modificata la formula oggi utilizzata nel comma 1-bis per descrivere le caratteristiche della fattispecie tentata: l’espressione «atti diretti» potrebbe essere interpretata nel senso dell’inapplicabilità degli ulteriori presupposti previsti dall’art. 56 c.p., ovvero l’idoneità degli atti e la non equivocità della loro direzione.

La riscrittura richiama precisamente la punibilità «a titolo di tentativo» e pare idonea a fugare qualsiasi dubbio in proposito.

Si chiarisce, infine, che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3 del d.lg. n. 74, la punibilità a titolo di tentativo opera unicamente «fuori dei casi di concorso» in detto reato, ovvero allorquando il potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l’emittente secondo le regole generali del concorso punibile.


Interessi finanziari: modifica dell’art 25-quinquiesdecies del d.lg. 231/2001

Si provvede, infine, ad adeguare il comma 1-bis della disposizione in oggetto, alle previsioni della direttiva relative all’elemento transfrontaliero della condotta, nei termini già illustrati.

L’attuale comma 1-bis rende imputabili all’ente i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il nuovo testo ne sancirà la rilevanza nei seguenti termini:

quando sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.