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231 - La Legge Europea 2017 introduce i reati di razzismo e xenofobia

231 - La Legge Europea 2017 introduce i reati di razzismo e xenofobia
231 - La Legge Europea 2017 introduce i reati di razzismo e xenofobia

La Legge Europea 2017, approvata in via definitiva alla Camera e in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto nuove fattispecie di reato nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L’articolo 5, del Capo II, relativo alle disposizioni in materia di sicurezza, ha previsto l’inserimento nel Decreto Legislativo n. 231/2001 del nuovo articolo 25-terdecies (“Razzismo e xenofobia”).

I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale:

si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

Il primo comma dell’articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all’ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, ossia da 51.600 euro a 1.239.200 euro

Alla sanzione pecuniaria, si aggiungono poi le sanzioni interdittive, previste dal comma secondo dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 231/2001, ossia:

(i) l’interdizione dall’esercizio dell’attività,

(ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito,

(iii) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,

(iv) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi,

(v) il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per la durata non inferiore ad un anno.

All’ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l’ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Al fine di rendere gli enti esenti da responsabilità anche per la commissione di reati di razzismo e xenofobia, si rende opportuna la modifica dei modelli organizzativi e l’approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, impedendo, ad esempio, l’utilizzo di locali da parte di organizzazioni e forme di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire tali scopi. Si potrebbe rendere altrettanto opportuna, l’organizzazione di incontri formativi e informativi.