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Acquisizione di beni e servizi negli Enti locali

Colori
Ph. Fabio Toto / Colori

Abstract

La presente esposizione analizza, con particolare riferimento alle opere pubbliche, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 avente ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, il quale ha arrecato importanti novità nella articolata e complessa gestione degli investimenti degli Enti locali. Vediamolo nei dettagli.

 

Nomina e compiti del referente responsabile della programmazione

In primo luogo il comma 14, dell’articolo 3 ha introdotto la figura del responsabile per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, individuato, di regola, nel referente unico dell’amministrazione per la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (acronimo di BDAP) - Monitoraggio Opere Pubbliche (acronimo di MOP), salvo diversa scelta dell’amministrazione.

Ogni amministrazione dovrà dunque individuare la struttura e il soggetto competente (è possibile individuare un unico referente per le due tipologie di programmazione) a gestire le fasi sia della programmazione e realizzazione delle opere pubbliche sia l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a € 40.000 (comma 13, articolo 6).

Nella materia degli appalti pubblici detta figura si grava di tutti gli adempimenti necessari affinché ogni fase del procedimento si svolga nel rispetto dei principi di legalità, dell'efficienza, dell'economicità, della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa e nel rispetto della tempistica contenuta nel cronoprogramma, evitando di incorrere in ingiustificati ritardi nel conseguimento dell’opera o del servizio. Racchiude una molteplicità di competenze tecniche e amministrative, anche in termini di assunzione di responsabilità, svolgendo una funzione di garanzia procedurale spingendosi, nel procedimento di individuazione del contraente, sino all’adozione dei provvedimenti di esclusione dei concorrenti.

Risponde, quindi, anche del danno arrecato alla stazione appaltante per il protrarsi dei lavori, in modo ingiustificato, in virtù del nesso di causa rappresentato dal legame eziologico tra il ritardo e la mancata attivazione necessaria per il corretto sviluppo del processo di realizzazione dell’opera.

A seconda del modello organizzativo adottato, e al di là del nomen iuris utilizzato, la figura professionale in possesso di competenze ed esperienze adeguate all’incarico da ricoprire, da reperire all’interno dell’Ente locale e riconducibile all’esigenza di garantire il rispetto della legalità, legittimità e coerenza degli atti gestionali di acquisto di beni e servizi è, a parere dello scrivente, più delle altre, quella di un soggetto appartenente al settore lavori pubblici/ufficio gare e contratti e similari.

Trattandosi di atto di organizzazione generale, la nomina dovrà avvenire con delibera dell’esecutivo (Giunta).

Compito del referente è quello di gestire con diligenza le fasi in cui si articola la procedura, come acquisizione di proposte, dati e informazioni fornite dai Responsabili Unici dei Procedimenti presenti nell’Ente locale, ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvedere ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, commi 7 e 29 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Inoltre, il predetto dovrà provvedere:

- alla pubblicazione del profilo del committente, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (dal 2021 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), sull’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito presso l’ANAC (articolo 213, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016), del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

- pubblicazione e aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” di tutti gli atti connessi e scaturenti dalle procedure di appalto di cui al punto precedente.

 

​​​​​​​La programmazione delle opere pubbliche: modalità di predisposizione e contenuti

Il decreto ministeriale MIT n. 14/2018 rimodula il programma triennale delle opere pubbliche prevedendo sei schede, due in più rispetto alle precedenti, che sono: scheda B) e scheda F).

Il programma triennale, ed eventuali aggiornamenti, include:

a) le opere pubbliche incompiute;

b) i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato;

c) lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.

Le schede A) e C) del programma quantificano le risorse finanziarie cui attingere (fonti di finanziamento) per la realizzazione dell’opera ed individuano immobili (eventuali) da cedere.

La scheda B), di nuova introduzione, comprende le opere da completare con specificazione delle risorse aggiuntive per il loro completamento. In caso di mancato reperimento delle fonti di finanziamento, l’Ente locale dovrà indicare modalità alternative di gestione (cambio di destinazione, alienazione, demolizione, ecc.) oppure ricorrendo a forme diverse di amministrazione come contratti di concessione, promozione del partenariato pubblico-privato.

La scheda D) individua e quantifica, seguendo un ordine prioritario, i bisogni dell’Ente locale in concordanza agli obiettivi riportati nel DUP, quali: indicazione dell’annualità in cui si prevede l’avvio delle procedure di affidamento; costi dell’opera; collegamento con il programma biennale delle forniture e servizi; fonti di finanziamento per singoli interventi, ecc..

L’elenco annuale (scheda E), riporta gli elementi essenziali per l’individuazione, quali: a) il livello di progettazione dell’intervento; b) verifica vincoli ambientali e conformità urbanistica, c) centrale di committenza; d) finalità dell’intervento.

La scheda F), di nuova introduzione, è finalizzata a rendere edotti i portatori di interessi alla realizzazione dei lavori presenti nel precedente elenco annuale, i motivi per i quali si è rinunciato all’attuazione e di quelli non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi dall’avviamento della procedura di affidamento.

Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici sono redatti ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati, sulla base di analisi dei bisogni dell'Ente locale ed in particolare le opere da realizzare, individuando le risorse finanziarie cui attingere, le priorità e le caratteristiche dei medesimi.

I lavori pubblici per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non vanno riproposti nel programma successivo, ma possono essere modificati nel corso dell’anno previa approvazione dell’organo esecutivo (Giunta).

Il programma viene approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il DUP e il bilancio, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli Enti di cui ai decreti legislativi numeri 111 e 228 del 2011.

L'inserimento di un lavoro nel programma triennale e nell'elenco annuale, con esclusione degli interventi di importo inferiore a € 100.000 e previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (acronimo di CUP) e del Codice Unico di Intervento (CUI), è subordinato:

a) approvazione del documento delle alternative progettuali (opportunamente integrata con una relazione tecnica riepilogativa riportante le ragioni che hanno privilegiato tale scelta e gli eventuali vincoli esterni presenti, come particolari autorizzazioni, necessità di variante urbanistica, espropri ecc.), o del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per intervento di importo superiore a € 100.000 ma inferiore a € 1.000.000, per l'inserimento nell’elenco annuale. In ogni caso le opere da 100.000 e fino a 1.000.000 di euro, devono essere inserite previa approvazione di un livello minimo di progettazione, comprendente, a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che, omettendo l’approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi.

b) approvazione preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica (che sostituisce lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare), quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro (intervento di importo pari o superiore a € 1.000.000) per l'inserimento nell’elenco annuale;

c) per interventi di importo superiore alla soglia comunitaria (dal 1° gennaio 2022 € 5.382.000) è obbligatoria, per l'inserimento nel programma triennale, prima dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche l’approvazione del documento delle alternative progettuali.

Inoltre, il programma contiene:

- le opere pubbliche incompiute a prescindere dall’importo ai fini del loro completamento;

- gli interventi previsti nell’elenco annuale del precedente programma triennale non avviati, ma da avviare nella prima annualità per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati.

I lavori, comprese le opere pubbliche incompiute, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma, costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici, se soddisfano le seguenti condizioni:

a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;

b) previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;

c) approvazione preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a € 1.000.000, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a € 1.000.000, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro;

d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

E’ possibile l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione (articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016). In pratica, un'opera pubblica può essere inserita nel programma delle opere pubbliche anche se l'Amministrazione dispone del solo progetto definitivo o esecutivo.

Nella predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche, successivamente riportate nel bilancio di previsione (solo le opere previste nell’elenco annuale), andranno quantificate le corrispondenti risorse finanziarie che abbiano i requisiti di attendibilità e veridicità per la realizzazione delle opere specificando anche la fonte di finanziamento.

Solo quando le risorse saranno realmente ottenute, l’iter di realizzazione delle opere pubbliche può essere avviato, nel rispetto dei principi contabili vigenti che impongono di indicare nell’atto di impegno delle spese di investimento gli estremi dell’accertamento di entrata che vale come copertura finanziaria (salvo qualche eccezione, come il finanziamento attraverso il margine corrente, generato da eccedenza di entrate correnti rispetto alle spese correnti e alle spese per rimborso prestiti accertando la capacità in sede di verifica del rendiconto).

 

Adozione, approvazione ed inserimento dell’opera nel DUP e nel bilancio di previsione

Il decreto ministeriale MIT n. 14 del 16 gennaio 2018, all’articolo 5, comma 5, indica solo il termine massimo (giorni trenta) entro il quale il programma può essere approvato alla scadenza delle consultazioni, ove azionate, oppure, una volta decorsi i termini di pubblicazione in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Non viene indicato un termine per l’adozione e la fase consultiva diventa facoltativa, eliminando un periodo di stasi di 60 giorni tra l’adozione e l’approvazione.

Fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale MEF 18 maggio 2018, di introduzione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) destinato agli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, le Amministrazioni locali approvavano il DUP e il piano delle opere pubbliche con distinti ed autonomi atti deliberativi.

Nel DUP semplificato gli Enti locali individuano: gli indirizzi generali riguardanti in particolar modo: l'organizzazione e la gestione dei sevizi pubblici alla luce dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo di eventuali organismi, entri strumentali e società controllate e partecipate; le risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica anche in termini di equilibri finanziari di bilancio e di gestione; la disponibilità e la gestione delle risorse umane; la coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Il decreto ministeriale MEF 29/08/2018 ha poi stabilito che, salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, anche il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e il piano biennale di forniture e servizi.

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, gli stessi devono essere adottati o approvati a prescindere dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel Documento Unico di Programmazione. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati indipendentemente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non preveda termini di adozione o approvazione (è il caso del programma dei lavori pubblici e del programma delle forniture di beni e servizi) devono essere inseriti nel DUP.

Da condividere l’orientamento giurisprudenziale (Corte dei conti Puglia, deliberazione n. 103/2018) la quale ha escluso che tale “semplificazione” possa applicarsi anche ai comuni superiori a 5.000 abitanti.

Per i magistrati contabili, emerge con tutta evidenza che è stata prevista una diversa disciplina degli adempimenti connessi alla programmazione in ragione delle dimensioni dell’ente e nessun dubbio interpretativo possa ravvisarsi di prevedere la possibilità di approvare più strumenti programmatori in un unico documento solo per i comuni più piccoli. In tale specifica previsione normativa, conclude la deliberazione, non si ravvisano elementi per l’applicazione più ampia del principio di semplificazione oltre la voluntas legis.

Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Secondo il brocardo latino, ciò che non sta scritto in una legge si presume che non sia stato voluto dal legislatore. Nella fattispecie, l’articolo 1 del decreto ministeriale MEF 18 maggio 2018, di revisione del principio contabile paragrafo n. 8.4, ha stabilito che il documento unico di programmazione semplificato è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti e non vi è spazio per interpretazioni diverse.

Rispetto al DUP tradizionale, quello semplificato opera una sintesi e non differenzia tra sezione strategica e sezione operativa, venendo incontro ai piccoli comuni che, in relazione alle dimensioni e alla struttura organizzativa, hanno risorse umane, finanziarie e strumentali ridotte.

Nel caso in cui l’Ente locale abbia necessità di avviare interventi non compresi nel programma triennale o nell’elenco annuale, ciò è ammesso nelle seguente ipotesi:

a) ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e dell’elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, previa adeguata motivazione, l’Ente locale può autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema di programma triennale adottato. avvio di opere previste nel secondo anno del programma approvato e nell’elenco annuale di quello adottato;

b) realizzazione di un lavoro non inserito nell’elenco annuale quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

Infine è previsto che nell’ipotesi in cui si rende necessario modificare il programma delle opere pubbliche, ovvero nel caso di: a) cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale; b) aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; c) aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; d) anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive; e) modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse. Per la modifica al programma delle opere pubbliche non è necessario seguire l’iter complesso previsto per l’approvazione (ovvero adozione-pubblicazione-consultazione (eventuale)-approvazione). Si approva direttamente la modifica in Consiglio comunale, con obbligo di pubblicare tale modifica sul profilo di committente e presso gli Osservatori regionali.

Di seguito indichiamo un percorso per la redazione del programma triennale di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 100.000, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice Unico di Intervento (CUI), riportanti le fonti di finanziamento relativamente al primo anno, le cui fasi sono:

  1. adozione del piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche con atto deliberativo della Giunta (non è previsto un termine per tale adempimento), la cui proposta viene redatta dal referente responsabile della programmazione;

  2. pubblicazione del piano sul profilo del committente per 30 giorni (non i canonici 15). E’ facoltà dell’Ente locale acconsentire la presentazione di osservazioni (eventuali) entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del programma triennale ed elenco annuale;

  3. approvazione definitiva del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, eventualmente aggiornati, entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle osservazioni, ovvero, in assenza di queste, entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

  4. il piano, definitivamente approvato, viene pubblicato in formato open sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite degli osservatori regionali;

  5. aggiornamento del piano, entro 90 giorni dalla data di esecutività del bilancio di previsione.

Definite le fasi o modalità di approvazione del programma delle opere pubbliche, vediamo ora come raccordare detto piano con il DUP e il bilancio di previsione.

Possiamo indicare due diversi iter per l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche/programma di forniture di beni e servizi da inserire sia nel DUP che nel bilancio di previsione: a) uno, riguardo gli Enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) l’altro, riferito agli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Ipotesi sub a): Enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

  1. entro luglio (termine non perentorio) la Giunta approva il DUP per la presentazione al Consiglio, recependo gli atti programmatori di settore già approvati con separati ed autonomi atti, ivi compreso il piano opere pubbliche e il programma di forniture di beni e servizi;

  2. acquisito il parere del predetto organo di revisione (che può avvenire anche dopo la pubblicazione e che sembra la soluzione più coerente con il sistema), la sezione del DUP contenente il piano delle opere pubbliche e il programma di forniture e servizi, viene pubblicata sul profilo del committente, mentre il DUP viene trasmesso al Consiglio;

  3. entro 30 giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono far pervenire, qualora previste, le osservazioni;

  4. entro i successivi 30 giorni (30 settembre, termine non perentorio) il Consiglio Comunale approva il DUP e il piano delle opere pubbliche/programma di forniture di beni e servizi;

  5. una volta approvato, il piano delle opere pubbliche e il programma di forniture di beni e servizi vengono pubblicati in formato aperto sul sito informatico del Ministero (dal 2021 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), per il tramite degli osservatori regionali.

Ipotesi sub): Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

  1. entro luglio (termine non perentorio) adozione del piano delle opere pubbliche/programma di forniture di beni e servizi da parte della Giunta, proposto dal referente responsabile della programmazione, inserito direttamente nel DUP semplificato, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Segue la trasmissione del DUP all’organo di revisione contabile per il rilascio del prescritto parere. Anche qui vale quanto indicato al punto b) dell’ipotesi sub a);

  2. pubblicazione della sezione del DUP contenente il piano delle opere pubbliche e il programma di forniture di beni e servizi sul profilo del committente per 30 giorni, mentre il DUP viene trasmesso al Consiglio. In questa fase l’Ente locale stabilisce se acconsentire la presentazione di osservazioni (eventuali) entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione;

  3. approvazione definitiva del Consiglio del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori e programma di fornitura di beni e servizi, con eventuali aggiornamenti, entro trenta giorni dalla scadenza delle osservazioni, ovvero, in assenza di queste, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione;

  4. pubblicazione definitiva del piano approvato dal Consiglio in formato open sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite gli osservatori regionali.

Ovviamente con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere alla revisione della programmazione dei lavori pubblici e fornitura di beni e servizi direttamente in Consiglio comunale, con il solo obbligo di pubblicare tale modifica sul profilo di committente e presso gli osservatori regionali.

In alternativa, e per finalità semplificative, l’Ente locale può stabilire, nell’atto deliberativo di Giunta che approva il DUP, che la pubblicazione di quest’ultimo avverrà dopo l’adozione della nota di aggiornamento del DUP, così da prendere in considerazione le possibili osservazioni del Consiglio Comunale e delle eventuali modifiche successive.

In tal modo l’adozione e pubblicazione del programma delle opere pubbliche triennale e dell’elenco annuale potranno avvenire in un arco temporale più vicino alla predisposizione del bilancio di previsione ed avere un maggior grado di attendibilità e veridicità delle voci di detto documento contabile.

 

​​​​​​​La programmazione delle forniture di beni e servizi – Cenno

Qualche considerazione, valevole anche per la programmazione triennale delle opere pubbliche, ove non incompatibile, va fatta per la programmazione biennale (non in linea con il triennio previsto per la programmazione delle opere pubbliche, per il DUP e per il bilancio) per la fornitura di beni e servizi.

Il decreto ministeriale MIT 14/2018 prevede l’adozione del programma degli acquisti di beni e servizi, con obbligo per gli Enti locali di individuare la struttura e il soggetto referente, che può essere unico sia per la programmazione dei lavori sia per la programmazione di beni e servizi.

Le schede previste per tali acquisti sono tre:

1) quantificazione delle necessarie risorse per le acquisizioni previste nel programma;

2) specificazione degli acquisti contenuti nel programma con indicazione degli elementi essenziali;

3) elenco degli acquisti presenti nella precedete programmazione biennale.

Inoltre è previsto l’indicazione di Codice Unico di Intervento (CUI) e, qualora l’acquisto sia collegato a un’opera pubblica, deve essere riportato anche il Codice Unico di Progetto (CUP).

Nel quadro economico non vengono computate risorse che sono già ricomprese nel quadro tecnico economico dei lavori cui sono connesse le forniture. Nel programma deve essere indicata l’annualità di avvio del procedimento.

La pubblicità seguita è identica a quella prevista per il programma triennale delle opere pubbliche.

Anche per questa programmazione è previsto lo scorrimento dell’annualità pregressa aggiornando i programmi precedentemente approvati.

Il comma 7 dell’articolo 7 del decreto in commento dispone che, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, gli Enti locali possono, previa idonea motivazione, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato.

Il successivo comma 8 prevede che i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa delibera dell’organo esecutivo, qualora le modifiche riguardino: a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi; b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

E’ opportuno rammentare che della mancata adozione del programma biennale di fornitura di beni e servizi per assenza di forniture, l’Ente locale dovrà comunicarlo nella sezione trasparenza della stazione appaltante. Inoltre, la mancata redazione del programma comporta, oltre una responsabilità gestionale correlata ad una sanzione disciplinare anche ai fini della performance e della mancata corresponsione del salario accessorio, la conseguenza per l’Ente locale di non poter procedere ad acquisti di beni e servizi, eccezion fatta per acquisti necessari per fronteggiare situazioni emergenziali.

Bibliografia

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  4. P. Ruffini – A. Guiducci – Il ciclo di gestione delle opere pubbliche degli enti locali – Finanza e tributi locali / 11_2020

  5. G. Fiorillo - Enti locali: gestione e contabilizzazione delle opere pubbliche. Spese di progettazione e fondo pluriennale vincolato, in “Filodiritto 29 Dicembre 2021”