Agenzia delle Entrate: crediti iscritti a ruolo troppo vecchi? Sono automaticamente annullati
Con la Circolare n. 29 del 7 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a norma dell’articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), i crediti di importo fino a duemila Euro (comprensivi di capitale, interessi per la ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono annullati.
A tal proposito, sottolinea l’Agenzia, detto annullamento “è previsto direttamente dalla legge e non è sottoposto ad alcuna condizione, pertanto, anche i crediti oggetto di controversia giudiziale rientrano nella fattispecie contemplata dal ricordato comma 527”.
Inoltre, l’annullamento automatico delle cartelle di pagamento ha effetto a partire dal 1° luglio 2013, fermo restando il diritto degli agenti della riscossione al rimborso delle spese sostenute per le procedure di riscossione relative alle cartelle fondate sui crediti annullati, così come nel caso di ritiro dei ruoli.
Spetterà, quindi, al Ministero dell’economia e delle finanze di stabilire con decreto le modalità di trasmissione agli enti creditori interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle spese per le procedure esecutive poste in essere.
Infine, l’Agenzia raccomanda ai medesimi enti, attraverso indicazioni operative, “ove l’annullamento riguardasse partite creditorie ancora realizzabili, di attivarsi prontamente per il ritiro dei ruoli concernenti i crediti di cui trattasi, già trasmessi a suo tempo all’agente della riscossione, notificando, se del caso, al debitore un atto ingiuntivo, idoneo ad interrompere i termini di prescrizione, in modo da poter riprendere l’attività di riscossione coattiva dopo la richiamata data del 1° luglio 2013”.
(Agenzia delle Entrate, Circolare 7 giugno 2013, n. 29)
Con la Circolare n. 29 del 7 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a norma dell’articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), i crediti di importo fino a duemila Euro (comprensivi di capitale, interessi per la ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono annullati.
A tal proposito, sottolinea l’Agenzia, detto annullamento “è previsto direttamente dalla legge e non è sottoposto ad alcuna condizione, pertanto, anche i crediti oggetto di controversia giudiziale rientrano nella fattispecie contemplata dal ricordato comma 527”.
Inoltre, l’annullamento automatico delle cartelle di pagamento ha effetto a partire dal 1° luglio 2013, fermo restando il diritto degli agenti della riscossione al rimborso delle spese sostenute per le procedure di riscossione relative alle cartelle fondate sui crediti annullati, così come nel caso di ritiro dei ruoli.
Spetterà, quindi, al Ministero dell’economia e delle finanze di stabilire con decreto le modalità di trasmissione agli enti creditori interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle spese per le procedure esecutive poste in essere.
Infine, l’Agenzia raccomanda ai medesimi enti, attraverso indicazioni operative, “ove l’annullamento riguardasse partite creditorie ancora realizzabili, di attivarsi prontamente per il ritiro dei ruoli concernenti i crediti di cui trattasi, già trasmessi a suo tempo all’agente della riscossione, notificando, se del caso, al debitore un atto ingiuntivo, idoneo ad interrompere i termini di prescrizione, in modo da poter riprendere l’attività di riscossione coattiva dopo la richiamata data del 1° luglio 2013”.
(Agenzia delle Entrate, Circolare 7 giugno 2013, n. 29)