Agenzia delle Entrate: per gli atti giudiziari formati via corrispondenza l’imposta di registro si paga meno

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 5 luglio scorso, ha risposto al quesito proposto dalla Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, in merito all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari nei quali siano enunciati atti di garanzia (reale o personale) formati per corrispondenza e quindi soggetti a registrazione in caso d’uso.


L’Agenzia ha dapprima ricordato che l’articolo 6 Parte I allegata al TUR prevede l’assoggettamento degli atti sopra menzionati ad imposizione in misura proporzionale, con applicazione dell’aliquota dello 0,50%.


In generale, quindi, l’assunzione di garanzie reali o personali a favore di terzi rivela la capacità contributiva, tale per cui il tributo va applicato in misura proporzionale sull’importo che corrisponde alla somma garantita.


Tuttavia, l’articolo 2, comma 1, lettera a), della Tariffa Parte II allegata al TUR introduce una deroga per quanto riguarda gli atti formati mediante corrispondenza, prevedendo che gli stessi siano assoggettati a registrazione solo in caso d’uso e con applicazione dell’aliquota pari allo 0,50%.


Infatti, per quanto riguarda gli atti non soggetti a registrazione in termine fisso, il comma 3 dell’articolo 22 del TUR prevede che la base imponibile dell’imposta “debba essere determinata considerando la parte dell’atto enunciato non ancora eseguita”.


Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7 del 21 gennaio 1999, che, in virtù del necessario collegamento fra il momento dell’imposizione e l’attualità della capacità contributiva espressa nell’atto, ha confermato il principio secondo il quale “l’imposta colpisce soltanto le disposizioni dell’atto enunciato che vengono ancora utilizzate”.


Di conseguenza, la fideiussione, formata per corrispondenza ed enunciata in un provvedimento giudiziario richiesto dal creditore a tutela del proprio diritto di credito, deve essere “tassata limitatamente alla parte della stessa che, non avendo ancora trovato esecuzione, sia ancora espressiva di attuale capacità contributiva”, comprendendo, pertanto, “solo la somma risultante dal decreto ingiuntivo e non l’intero importo della fideiussione”.


(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 luglio 2013, n. 46/E)

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 5 luglio scorso, ha risposto al quesito proposto dalla Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, in merito all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari nei quali siano enunciati atti di garanzia (reale o personale) formati per corrispondenza e quindi soggetti a registrazione in caso d’uso.


L’Agenzia ha dapprima ricordato che l’articolo 6 Parte I allegata al TUR prevede l’assoggettamento degli atti sopra menzionati ad imposizione in misura proporzionale, con applicazione dell’aliquota dello 0,50%.


In generale, quindi, l’assunzione di garanzie reali o personali a favore di terzi rivela la capacità contributiva, tale per cui il tributo va applicato in misura proporzionale sull’importo che corrisponde alla somma garantita.


Tuttavia, l’articolo 2, comma 1, lettera a), della Tariffa Parte II allegata al TUR introduce una deroga per quanto riguarda gli atti formati mediante corrispondenza, prevedendo che gli stessi siano assoggettati a registrazione solo in caso d’uso e con applicazione dell’aliquota pari allo 0,50%.


Infatti, per quanto riguarda gli atti non soggetti a registrazione in termine fisso, il comma 3 dell’articolo 22 del TUR prevede che la base imponibile dell’imposta “debba essere determinata considerando la parte dell’atto enunciato non ancora eseguita”.


Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7 del 21 gennaio 1999, che, in virtù del necessario collegamento fra il momento dell’imposizione e l’attualità della capacità contributiva espressa nell’atto, ha confermato il principio secondo il quale “l’imposta colpisce soltanto le disposizioni dell’atto enunciato che vengono ancora utilizzate”.


Di conseguenza, la fideiussione, formata per corrispondenza ed enunciata in un provvedimento giudiziario richiesto dal creditore a tutela del proprio diritto di credito, deve essere “tassata limitatamente alla parte della stessa che, non avendo ancora trovato esecuzione, sia ancora espressiva di attuale capacità contributiva”, comprendendo, pertanto, “solo la somma risultante dal decreto ingiuntivo e non l’intero importo della fideiussione”.


(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 luglio 2013, n. 46/E)