Agenzia Entrate: Circolare modifiche al cuneo fiscale
L’Agenzia delle Entrate ricorda che "nella disciplina dell’IRAP vige un principio di indeducibilità generale del costo del lavoro valevole sia nei confronti dei soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) che determinano analiticamente la base imponibile - sia nei confronti dei soggetti (enti non commerciali e pubbliche amministrazioni) che, ai fini del calcolo dell’imposta, fanno ricorso al metodo retributivo, costituendo le retribuzioni e gli altri compensi assimilati la base di determinazione del valore aggiunto della produzione".
Tuttavia, "in deroga a tale principio, l’articolo 11 del decreto IRAP, anche prima della intervenuta modifica legislativa, prevedeva in talune circostanze la possibilità di ridurre l’influenza del costo del lavoro sulla base imponibile IRAP, attribuendo specifiche deduzioni. L’entità ed il numero di tali deduzioni viene significativamente ampliato dall’intervento volto a ridurre il cuneo fiscale".
L’Agenzia delle Entrate ricorda che "nella disciplina dell’IRAP vige un principio di indeducibilità generale del costo del lavoro valevole sia nei confronti dei soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) che determinano analiticamente la base imponibile - sia nei confronti dei soggetti (enti non commerciali e pubbliche amministrazioni) che, ai fini del calcolo dell’imposta, fanno ricorso al metodo retributivo, costituendo le retribuzioni e gli altri compensi assimilati la base di determinazione del valore aggiunto della produzione".
Tuttavia, "in deroga a tale principio, l’articolo 11 del decreto IRAP, anche prima della intervenuta modifica legislativa, prevedeva in talune circostanze la possibilità di ridurre l’influenza del costo del lavoro sulla base imponibile IRAP, attribuendo specifiche deduzioni. L’entità ed il numero di tali deduzioni viene significativamente ampliato dall’intervento volto a ridurre il cuneo fiscale".