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Agenzia Entrate: i certificati rilasciati ai fini dell’allegazione alla dichiarazione di successione sono esenti dall’imposta di bollo

Istanza di interpello - Imposta di bollo - Certificati da allegare alla dichiarazione di successione - Quesito
OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di bollo - Certificati da allegare alla dichiarazione di successione - Quesito

Quesito

Lo Studio … in sede di predisposizione di denuncie di successione ha chiesto di conoscere il trattamento tributario concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sui documenti da allegare alla dichiarazione della successione con particolare riferimento allo stato di famiglia.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante ritiene che i certificati da allegare alla dichiarazione di successione, siano esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 5 della tabella, Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 in quanto “…documenti (…) presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”. Considera, inoltre, operante l’esenzione di cui sopra “…per analogia…” in virtù della possibilità della sostituzione dei certificati con una dichiarazione, esente dall’imposta di bollo, resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Parere della Direzione

Preliminarmente si osserva che l’imposta di bollo è disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 il quale all’articolo 1 della tariffa allegata, prevede l’applicazione del tributo fin dall’origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per gli: “1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi…”.

Il successivo articolo 4 della stessa tariffa assoggetta all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 14,62 euro per ogni foglio gli: “Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

La nota 2 al citato articolo 4 dispone che: “Sono esenti dall’imposta: (…) c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive….”

Le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (DPR 3 novembre 2000, n. 396). Tra le predette certificazioni, quindi, non rientrano i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (articolo 33, comma 1, del DPR 30 maggio 1989, n. 223 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

L’Amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata, affermando sempre l’assoggettabilità fin dall’origine all’imposta di bollo delle certificazioni anagrafiche. (cfr. risoluzioni: 9/12/1983 prot. 300612, ris. 21/11/1986 prot. 301694, ris. 19/10/1987 prot. 352014, ris. 9/12/1987 prot. 352119, ris. 22/4/1994 prot. 811, ris. 22/4/1994 prot. 851, ris. 17/12/1994 prot. 27, ris. 5/6/1995 prot. 135, ris 15/7/1995 prot. 208).

Tuttavia, i certificati in discorso possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972, recante l’elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta, o nei casi previsti da leggi speciali.

L’articolo 5 della Tabella allegata al predetto decreto prevede, tra l’altro, l’esenzione dall’imposta di bollo per gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentate ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…”.

Atteso ciò, poichè la denuncia di successione è un adempimento di natura fiscale adottato per dichiarare che il patrimonio di un soggetto defunto viene trasferito ad altri soggetti, siano essi eredi o legatari ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett f), del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 si intende per “CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”, si ritiene che i certificati rilasciati ai fini dell’allegazione alla dichiarazione di successioni siano esenti dall’imposta di bollo in quanto ricompresi nella fattispecie di documenti richiamati all’articolo 5 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

E’, tuttavia, il caso precisare che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso al quale gli stessi sono destinati (cfr. risoluzione 23 novembre 1987, n. prot.280908).

Per completezza di argomento si comunica che ai sensi dell’articolo 30, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) “I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”.

Al riguardo, si rammenta che il DPR n. 445 del 2000, che ha abrogato la legge n. 15 del 1968, ha introdotto all’articolo 46, norme in materia di dichiarazioni sostitutive prodotte in luogo delle normali certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 37 del richiamato DPR n. 445, il quale all’articolo 74, dispone pure che “Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (…) rese a norma delle disposizioni del (…) testo unico…”.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di bollo - Certificati da allegare alla dichiarazione di successione - Quesito

Quesito

Lo Studio … in sede di predisposizione di denuncie di successione ha chiesto di conoscere il trattamento tributario concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sui documenti da allegare alla dichiarazione della successione con particolare riferimento allo stato di famiglia.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante ritiene che i certificati da allegare alla dichiarazione di successione, siano esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 5 della tabella, Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 in quanto “…documenti (…) presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”. Considera, inoltre, operante l’esenzione di cui sopra “…per analogia…” in virtù della possibilità della sostituzione dei certificati con una dichiarazione, esente dall’imposta di bollo, resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Parere della Direzione

Preliminarmente si osserva che l’imposta di bollo è disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 il quale all’articolo 1 della tariffa allegata, prevede l’applicazione del tributo fin dall’origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per gli: “1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi…”.

Il successivo articolo 4 della stessa tariffa assoggetta all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 14,62 euro per ogni foglio gli: “Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

La nota 2 al citato articolo 4 dispone che: “Sono esenti dall’imposta: (…) c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive….”

Le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (DPR 3 novembre 2000, n. 396). Tra le predette certificazioni, quindi, non rientrano i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (articolo 33, comma 1, del DPR 30 maggio 1989, n. 223 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

L’Amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata, affermando sempre l’assoggettabilità fin dall’origine all’imposta di bollo delle certificazioni anagrafiche. (cfr. risoluzioni: 9/12/1983 prot. 300612, ris. 21/11/1986 prot. 301694, ris. 19/10/1987 prot. 352014, ris. 9/12/1987 prot. 352119, ris. 22/4/1994 prot. 811, ris. 22/4/1994 prot. 851, ris. 17/12/1994 prot. 27, ris. 5/6/1995 prot. 135, ris 15/7/1995 prot. 208).

Tuttavia, i certificati in discorso possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972, recante l’elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta, o nei casi previsti da leggi speciali.

L’articolo 5 della Tabella allegata al predetto decreto prevede, tra l’altro, l’esenzione dall’imposta di bollo per gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentate ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…”.

Atteso ciò, poichè la denuncia di successione è un adempimento di natura fiscale adottato per dichiarare che il patrimonio di un soggetto defunto viene trasferito ad altri soggetti, siano essi eredi o legatari ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett f), del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 si intende per “CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”, si ritiene che i certificati rilasciati ai fini dell’allegazione alla dichiarazione di successioni siano esenti dall’imposta di bollo in quanto ricompresi nella fattispecie di documenti richiamati all’articolo 5 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

E’, tuttavia, il caso precisare che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso al quale gli stessi sono destinati (cfr. risoluzione 23 novembre 1987, n. prot.280908).

Per completezza di argomento si comunica che ai sensi dell’articolo 30, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) “I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”.

Al riguardo, si rammenta che il DPR n. 445 del 2000, che ha abrogato la legge n. 15 del 1968, ha introdotto all’articolo 46, norme in materia di dichiarazioni sostitutive prodotte in luogo delle normali certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 37 del richiamato DPR n. 445, il quale all’articolo 74, dispone pure che “Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (…) rese a norma delle disposizioni del (…) testo unico…”.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.