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Antiriciclaggio: gli obblighi per i liberi professionisti, impatto sulla professione notarile

Relazione per il convegno "Normativa antiriciclaggio - Le novità 2008 per intermediari e liberi professionisti - La Circolare MEF del 20 marzo 2008", organizzato da IUS Consulting, Roma, 6 maggio 2008

1. - LA NORMATIVA.

La normativa antiriciclaggio ha avuto immediata e diretta influenza sull’attività notarile fin dall’entrata in vigore delle disposizioni che hanno limitato l’utilizzo del denaro contante, incidendo sulla regolarità delle transazioni civili e commerciali e, quindi, sull’attività di consulenza del notaio, tenuto a far rispettare alle parti contrattuali il rispetto del dettato legislativo.

Si rammenta così il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, che ha limitato all’importo di Lire 20.000.000 l’utilizzo di denaro contante e di titoli al portatore, importo poi aumentato ad Euro 12.500,00 con D.M. 17 ottobre 2002.

Un impatto molto più incisivo e pregnante della normativa antiriciclaggio sugli obblighi che ne sono derivati per le libere professioni - tra cui quella notarile - si è invece avuto a partire dal 22 aprile 2006, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, portante regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Il suddetto regolamento ha dato esecuzione a quanto previsto dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, che già individuava gli obblighi a carico delle suddette libere professioni, ma ne differiva l’efficacia all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi.

In questo contesto normativo di contrasto del fenomeno riciclaggio, ma con incidenza limitata all’attività notarile, si è inserito anche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (cd. Decreto Bersani), il cui art. 35, comma 22, entrato in vigore il 6 luglio 2006, ha previsto l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo per gli atti di trasferimento immobiliari.

Ferma rimanendo la normativa prevista dal decreto Bersani, con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, entrato in vigore il 29 dicembre 2007 (attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) l’intera normativa che disciplina gli obblighi a carico dei liberi professionisti in materia di antiriciclaggio è stata ridisegnata, a partire dall’importo di riferimento ora previsto da Euro 15.000 in su.

Col provvedimento da ultimo citato, a differenza di quanto disposto nella normativa previgente, indirizzata indifferentemente e genericamente ad una pluralità di categorie professionali, il legislatore ha avuto particolare attenzione alla peculiarità della professione notarile rispetto alle altre libere professioni.

La normativa antiriciclaggio si inserisce infatti, nel caso specifico dell’attività notarile, e si affianca alla normativa di lunga tradizione che regolamenta la suddetta attività: in primis la legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) ed il relativo regolamento di cui al R.D. 10 settembre 1914, n. 1325 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), nel testo attualmente in vigore risultante dalle modifiche ed integrazioni succedutesi nel tempo.

I suddetti provvedimenti legislativi prevedono già autonomamente per l’attività notarile, e da molto prima dell’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio, alcuni obblighi analoghi a quelli ora dettati da ultimo dal decreto legislativo n. 231/2007.

Con riferimento alla professione notarile, si può pertanto osservare che la normativa antiriciclaggio, più che imporre obblighi nuovi, si inserisce armonicamente in un substrato di regole preesistenti, completandone alcune, affiancandosi ad altre, sovrapponendosi ad altre ancora e persino mutuando dalle stesse la disciplina propria, che ne esce così talora rafforzata.

Non dobbiamo infatti dimenticare che, parlando di notariato in Italia, ci riferiamo esclusivamente ad un Paese di civil law e, quindi ad un notariato di tipo latino la cui funzione propria si esplica contemporaneamente in quella di certificazione - che consiste nell’attribuire la pubblica fede - ed in quella di adeguamento, definita da D’Orazi Flavoni come congrua aderenza dell’intento empirico manifestato dalle parti ai paradigmi offerti dall’ordinamento giuridico. In altri termini il notaio è chiamato ad individuare ed utilizzare lo strumento giuridico più idoneo a raggiungere l’intento perseguito dalle parti, nel rispetto del principio di legalità (non contrarietà dell’atto alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume).

L’unico elemento comune fra il notariato di tipo latino e quello di common law può essere molto banalmente ridotto al solo utilizzo di un sigillo (o seal come è definito in inglese), sia pure con caratteristiche differenti. Per il resto si tratta di mondi giuridici sostanzialmente e profondamente diversi.

Se da un lato il notary public proprio dei paesi di common law esercita pressoché esclusivamente una mera attività di certificazione dell’identità del sottoscrittore di un documento preparato da altri, disinteressandosi totalmente del suo contenuto - funzione per la quale non è richiesta alcuna formazione (tanto meno di tipo giuridico) ma è sufficiente il superamento di un test di controllo della conoscenza di regole contenute in un manuale illustrativo - dall’altro lato il notaio di tipo latino è soggetto alla stessa formazione giuridica comune alle principali professioni legali (avvocatura e magistratura), oltre alla specializzazione specifica propria, esercitata, sia pure con l’indipendenza della libera professione, con delega di funzioni pubbliche da parte dello Stato ed obbligo, tra l’altro, del preventivo controllo di legalità del documento con correlativa responsabilità per negligenza o colpa professionale.

Ne consegue che, mentre il notary public non ha certamente competenza per rimediare ad eventuali squilibri nel contenuto del documento, il notaio di civil law, con terzietà ed imparzialità, avvalendosi della sua funzione di adeguamento, è tenuto a contemperare anche l’equilibrio fra i diversi interessi delle parti.

L’utilizzo del tutto improprio del termine notary public quale traduzione inglese della professione notarile può ragionevolmente indurre confusione tra le due figure per chi non abbia familiarità con la terminologia giuridica. Per assurdo, la differenza tra i due tipi di notariato è forse percepita con maggiore evidenza dai "non addetti ai lavori" proprio in quei paesi nei quali le due diverse realtà sono più facilmente a confronto per ragioni geografiche.

Si pensi ad esempio che, negli Stati Uniti d’America, proprio per evitare confusione tra i due ruoli e frodi da parte di notai privi di scrupoli, specialmente dove l’immigrazione da Paesi di civil law può determinare un pericoloso affidamento (come avviene in alcuni paesi di lingua spagnola che definiscono il notaio “notario publico”), alcuni Stati si sono visti costretti a proibire con normative specifiche (es. California e Florida) la traduzione letterale, in lingue diverse dall’inglese, del termine “notary public”.

La sicurezza che deriva al traffico giuridico dal documento redatto da un notaio di civil law è ulteriormente rafforzata, nel nostro ordinamento, in virtù della previsione normativa dell’obbligo di pubblicità dei trasferimenti immobiliari nei pubblici registri.

Grazie alla funzione svolta dal notaio, la garanzia nel tempo di sicurezza nei traffici giuridici comporta, come diretta conseguenza, una drastica riduzione del contenzioso. Non è certo un mistero il fatto che, nella realtà giuridica e giudiziaria italiana, sia infinitesimale l’incidenza, nelle aule giudiziarie, del contenzioso che trovi radice in un atto notarile, quale può essere, ad esempio un trasferimento immobiliare in relazione al quale, nel nostro ordinamento giuridico, il notaio esercita un controllo non solo sulla legalità del documento, ma sulla provenienza del bene, sulla legittimità del venditore ad alienare, sulla assenza di gravami pregiudizievoli, creando un contratto che contemperi in modo equilibrato i diversi interessi delle parti.

Ne consegue che, nonostante la dilagante globalizzazione e l’incremento delle transazioni transfrontaliere, ai documenti provenienti da un notary public non viene riconosciuta pari valenza rispetto al documento notarile dei Paesi di civil law, non essendo ragionevole ipotizzare - per le devastanti conseguenze che ne deriverebbero - che si abbassino gli standard che hanno garantito fino ad ora la sicurezza nei traffici giuridici.

Per meglio comprendere l’importanza della questione, basti pensare che i Paesi di civil law, aderenti all’Unione Internazionale del notariato, sono 76 nel mondo, tra i quali 35 in Europa, 23 nel continente americano, 15 in Africa e 3 in Asia (fra cui un paese economicamente emergente come la Cina, divenuta membro dell’Unione in epoca recente e precisamente nell’anno 2003).

Tornando alla normativa antiriciclaggio, si nota appunto come il decreto legislativo n. 231/2007, entrato in vigore alla fine dello scorso anno, abbia parzialmente modificato la previsione normativa degli obblighi indirizzati ai professionisti con particolare attenzione, come meglio verrà di seguito precisato, alla categoria notarile.

L’art. 12 del decreto legislativo n. 231/2007 individua, tra i destinatari del provvedimento, anche notai (ed avvocati) quando "in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di specifiche operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Al di là dell’interpretazione della norma appena citata e del suo possibile ambito applicativo, per cui si rimanda al consistente contributo interpretativo che proviene dal Consiglio Nazionale del Notariato, ciò che preme sottolineare in questa sede è piuttosto il rapporto che viene ad instaurarsi tra la normativa specifica dell’ordinamento del notariato e quella propria dell’antiriciclaggio.

 

 

2. - GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

 

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, si applica ai notai la disciplina dettata in generale per i liberi professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio.

La norma di riferimento è l’art. 16 del decreto legislativo n. 231/2007, che prevede l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento dell’attività professionale nei casi espressamente elencati e precisamente:

a) prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore ad Euro 15.000,00;

b) prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad Euro 15.000,00, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;

c) operazione di valore indeterminato o indeterminabile. La costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi siano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

E’ lo stesso legislatore a dettare i criteri che soddisfano gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 18), precisandone modalità operative e contenuto nel modo seguente:

a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità.

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale[1];

d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Per quanto concerne la specificità della prestazione notarile, tale previsione normativa si inserisce in un contesto nel quale l’art. 49 dell’ordinamento del notariato, come modificato dall’art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 333, prevede già che "il notaio deve essere certo dell’identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni."

A differenza di quanto stabilito in tema di antiriciclaggio, il notaio - in quanto pubblico ufficiale - è infatti soggettivamente tenuto a raggiungere la (plausibile) certezza dell’identità personale delle parti, non potendo delegare tale accertamento a propri dipendenti o collaboratori, come invece previsto espressamente per la verifica della clientela ai soli fini dell’antiriciclaggio dall’art. 19 del d. lgs. n. 231/2007 ed è altresì tenuto a certificare in atto, con apposita menzione, l’avvenuto rispetto del precetto stesso.

La differenza non è di poco conto.

L’obbligo che discende dalla legge notarile - la cui inosservanza è peraltro sanzionata con la sospensione da sei mesi ad un anno – trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di documentare con certezza la provenienza dell’atto, acquistando un significato pregnante in relazione all’efficacia probatoria privilegiata che il nostro ordinamento attribuisce all’atto pubblico.

Fanno da corollario a tale principio i controlli di legalità, i controlli sulla capacità e legittimazione cui è tenuto il notaio pubblico ufficiale nell’esercizio del suo ministero, l’obbligo del notaio di indagare la volontà delle parti, di curare la compilazione integrale dell’atto sotto la propria direzione e responsabilità e, ovviamente, di ricevere l’atto in presenza delle parti (art. 47 l.n.).

A garanzia del rispetto delle suddette disposizioni, è poi previsto un controllo ispettivo biennale, eseguito dagli archivi notarili, su tutti gli atti conservati a raccolta dal notaio, categoria quest’ultima che è ora tassativamente individuata dalla legge fino a comprendere anche le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale (art. 72 , terzo comma, l.n., come modificato dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 12, comma 1.

Tutto ciò discende dalla imprescindibile personalità della prestazione professionale del notaio, destinatario – in quanto pubblico ufficiale - della competenza esclusiva di ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne copie, certificati ed estratti (art. 1 l.n.).

A proposito dei citati controlli, si ricorda l’art. 28, primo comma, l.n., che vieta al notaio di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico", e l’art. 54 reg. not. che stabilisce che i notai non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi.

Si tratta di disposizioni che prevedono, pertanto, obblighi ai quali si allinea il disposto della normativa antiriciclaggio, che richiede - nell’ottica della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio ed il rischio del terrorismo - una verifica ulteriore, quella sull’identificazione del titolare effettivo.

A ciò va aggiunta la responsabilità civile professionale del notaio, a garanzia della quale è prevista, a massima tutela dell’affidamento dei terzi, l’assicurazione obbligatoria, alla quale provvede ora anche il consiglio nazionale del notariato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 l.n., come introdotto dall’art. 1 D. Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

A proposito poi dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 23 del d. lgs. n. 231/2007 per i soggetti destinatari del provvedimento che non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, il legislatore dell’antiriciclaggio ha tenuto conto ancora una volta della peculiarità della professione notarile ed in particolare dell’art. 27 l.n., che impone al notaio di prestare il suo ministero ogni volta che ne sia richiesto.

A fronte di questo dovere di ricevere l’atto, imposto al notaio dalla legge, è lo stesso legislatore a dare prevalenza al rispetto del dovere che istituzionalmente discende dall’esercizio di una pubblica funzione, con l’introduzione di una deroga al dovere di astensione, mitigato da un correlato obbligo di immediata informazione della UIF, subito dopo l’esecuzione dell’operazione.

 

 

3. - GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

 

Per quanto concerne invece gli obblighi di registrazione ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio, il d. lgs. n. 231/2007, innovando rispetto alla normativa previgente, ha tenuto conto di una inutile duplicazione di adempimenti che veniva a crearsi limitatamente allo svolgimento della professione notarile, riconoscendo la perfetta equivalenza tra la tenuta dei repertorio notarili ed i registri specifici ai fini dell’antiriciclaggio.

Il comma 6 dell’art. 38 del d. lgs. n. 231/2007, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, ha così disposto che la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge notarile e del relativo regolamento, nonché la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell’art. 35 del d.l. n. 223/2006 convertito in legge, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni[2].

 

Ne consegue che, dalla predetta data:

- per gli atti soggetti ad annotazione a repertorio, la tenuta del repertorio notarile sostituisce l’archivio (unico) informatico, mentre le informazioni che non risultano dal repertorio (es. codice fiscale, partita Iva, estremi del documento di identità) possono risultare dagli atti notarili e dai documenti custoditi nel fascicolo della pratica;

- per le operazioni non soggette ad annotazione a repertorio (es. consulenza, contratti preliminari, certificazioni per esecuzioni e più in generale tutte le prestazioni che non si concludono con un atto a repertorio) e limitatamente a queste, è invece necessaria - anche da parte dei notai, al pari degli altri soggetti obbligati - l’istituzione di un archivio unico informatico o di un archivio tenuto con mezzi informatici o del registro della clientela.

In tutti i casi, comunque la documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni richiesti dalla normativa antiriciclaggio saranno conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

 

Si sottolinea inoltre il richiamo che il legislatore del d. lgs. n. 231/2007 fa espressamente al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (cd. Decreto Bersani), cui sopra si è accennato, il cui art. 35, comma 22, entrato in vigore il 6 luglio 2006[3], ha introdotto un’assoluta novità per il trasferimento degli immobili, prevedendo l’obbligo delle parti, all’atto della cessione - anche se assoggettata ad IVA - di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione "analitica" delle modalità di pagamento del corrispettivo.

La norma trova applicazione in presenza di un corrispettivo di natura pecuniaria (es. compravendita, divisione con conguaglio, permuta con conguaglio), rimanendo pertanto esclusi dal suo ambito operativo i negozi privi di tale requisito, quali permute alla pari, divisioni senza conguaglio, transazioni, ecc., nonché cessioni a titolo gratuito.

Per indicazione "analitica" delle modalità di pagamento devono intendersi gli estremi completi dei mezzi di pagamento (estremi degli assegni, dei bonifici), nonché l’indicazione di eventuali pagamenti in contanti, in ordine ai quali viene in rilievo l’osservanza della normativa specifica.

L’obbligo di indicazione delle modalità di pagamento riguarda anche le somme pagate anteriormente al contratto, quali caparre, acconti, ecc. La legge finanziaria 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 207, ha tuttavia limitato l’applicazione della disposizione ai "pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006"[4].

Il medesimo decreto Bersani ha ulteriormente previsto che, con le medesime modalità (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), ciascuna delle parti abbia l’ulteriore obbligo di dichiarare[5] se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi analiticamente richiesti, nonché l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. Quest’ultima dichiarazione riguarda tutte le cessioni immobiliari, ancorché con corrispettivo diverso da quello pecuniario.

La previsione introdotta dal suddetto decreto Bersani, di indicazione in atto circa le modalità di pagamento del corrispettivo, fa si che le esigenze di repressione del fenomeno del riciclaggio, ma anche dell0evasione fiscale nel caso specifico, vengano rafforzate sotto un duplice profilo:

- la forma della dichiarazione sostitutiva, con la specifica responsabilità che comporta, è concretamente utilizzabile in quanto resa ad un soggetto autorizzato a riceverla (il notaio);

- il contesto in cui tale dichiarazione si inserisce è potenzialmente privilegiato quanto alla sua valenza probatoria, potendo ben rivestire la forma documentale dell’atto pubblico.

Non si può comunque non rilevare come, nel pur meritorio intento di reprimere fenomeni dannosi, l’obbligatoria previsione dell’indicazione in atto delle analitiche modalità di pagamento del corrispettivo negli atti immobiliari rende di fatto difficilmente gestibili, se non addirittura improponibili, quei trasferimenti immobiliari, all’interno di una stessa famiglia, finalizzati ad una sistemazione patrimoniale che magari anticipa una successione, ma che non trovano nella donazione lo strumento più idoneo. E ciò nonostante si tratti di trasferimenti per i quali è escluso a priori il rischio di riciclaggio.

In assenza di una previsione legislativa estesa a tutti gli atti notarili nei quali sia previsto un corrispettivo, indipendentemente dalla loro natura immobiliare, ci si interroga sull’opportunità di inserire analoga dichiarazione in atto almeno per le cessioni di aziende ed i trasferimenti di quote sociali e proprio in quest’ottica sembrano indirizzati i protocolli notarili che stanno per entrare in vigore nel prossimo mese di giugno.

Le sanzioni previste per il mancato rispetto di quanto stabilito dal decreto Bersani, ossia per il caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati sono le seguenti:

- sanzione amministrativa da Euro 500 ad Euro 10.000;

- ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore;

- sanzione penale per la dichiarazione giurata resa a pubblico ufficiale[6]

Con riferimento alla normativa citata, i primi commentatori si sono espressi nel senso che:

- la mancata acquisizione delle modalità di pagamento non è anomalia che va segnalata all’UIF, in assenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano sospetta l’operazione (CNN Massime in materia di antiriciclaggio 31/3/2008);

- il tracciamento delle modalità di pagamento va rapportato agli obblighi vigenti nel momento in cui è avvenuto il pagamento (CNN Massime in materia di antiriciclaggio 31/3/2008) e precisamente:

 

Epoca del pagamento

Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Obbligo di tracciamento

Soglia massima di utilizzo denaro contante

Soglia minima clausola di intrasferibilità assegni

Pagamenti frazionati

Dal 22/4/2006

Si

 

Obbligo di  archivio unico da conservare per 10 anni.

Registrazione entro 30 gg. dalla identificazione del cliente

 

 

 

 

Prima del 4/7/2006

 

No

Fino a:

- £. 20.000.000 (dal 9/5/1991)

--------

- € 12.500

(D.M. 17/10/2002)

Superiore a:

£. 20.000.000 (d.l. 3/5/1991, n. 143)

--------

- € 12.500

(D.M. 17/10/2002

Non si cumulano

Da 4/7/2006 a 29/4/2008

 

Si

Fino a:

€. 12.500

Superiore a:

€. 12.500

Non si cumulano

Dal 30/4/2008

 

Si

Inferiore a:

€. 5.000

Da:

€. 5.000

Dubbi sul cumulo

Una delle problematiche più frequenti riguarda il frazionamento di un pagamento in più rate, con riferimento al quale si ritiene che, se effettuato secondo le modalità consentite dall’art. 1, comma 1, della legge 197/1991 non costituisce di per sé anomalia da comunicare all’UIF, salvo che si sia in presenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano sospetta l’operazione (Cons. Stato 12/12/1995, n. 1504; CNN Massime in materia di antiriciclaggio 31/3/2008. Nello stesso senso Dipartimento Provinciale del Ministero dell’economia e delle finanze - direzione provinciale di Verona, nota 9/10/2006, prot. 0910/Segr., che parla di inesistenza del divieto, in presenza di più pagamenti rateali in denaro o titoli al portatore ciascuno inferiore al limite di legge).

Si nutre invece qualche dubbio – auspicando al proposito un chiarimento - sulla possibilità di giungere ad analoga conclusione in ordine al rispetto delle modalità di cui all’art. 49 del d. lgs. 231/2007 (più assegni liberi inferiori a 5.000 euro), stante il tenore letterale della previsione normativa che fa riferimento all’operazione nel suo complesso, anche se frazionata.

Riassumendo, pertanto, gli obblighi legati all’antiriciclaggio si sono così articolati nel tempo:

 

 

Decorrenza

Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Termine di registrazione

Obbligo di identificazione della clientela - valore dell’operazione

Dal 22/4/2006

Archivio unico da conservare per 10 anni.

30 gg. dalla identificazione del cliente

 

Sono esclusi gli incarichi conferiti prima del 22/4/2006, salvo che siano ancora in essere nei 12 mesi successivi.

Superiore a

Euro 12.500

Dal 29/12/2007

- Prestazioni a rep.: conservazione informazioni nel fascicolo

 

- Prestazioni non a rep.: archivio informatico o registro della clientela

30 gg. dalla fine della prestazione.

Da Euro 15.000

 

 

 

4. - LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.

 

Per quanto riguarda poi il dovere di segnalazione di operazioni sospette all’unità di informazione finanziaria, cui sono tenuti, ex art. 41 d lgs. n. 231/2007, i soggetti obbligati qualora sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, molteplici sono i profili che rilevano per il professionista notaio.

Molto opportunamente il legislatore si è preoccupato di precisare che le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. A contrario si desume che le segnalazioni effettuate in assenza dei suddetti elementi espongano invece il professionista a responsabilità anche nei confronti del cliente.

E’ poi stata introdotta la possibilità, da parte dei professionisti, di trasmettere la segnalazione direttamente, anziché alla UIF, agli ordini professionali (art. 43)[7], che provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

Gli ordini professionali sono a loro volta tenuti ad adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei professionisti che effettuano la segnalazione.

A questo proposito si sottolinea il fatto che, con riferimento alla professione notarile, la tutela della riservatezza del professionista che effettua la segnalazione - ben tenuta presente dal legislatore - non raggiunge pienamente il risultato voluto, in quanto il solo fatto che, oggetto di segnalazione sia un atto notarile, comporta la concreta possibilità di individuazione del notaio che lo ha ricevuto.

Nulla dispone poi la normativa antiriciclaggio in ordine ai rapporti tra l’obbligo di segnalazione previsto D. Lgs. 231/2007 e l’obbligo di rapporto a carico del notaio previsto dall’art. 361 c.p.[8]. Al riguardo il C.N.N. si esprime nel senso di ritenere che la condotta del notaio che segnala un’operazione sospetta all’UIF realizza, al contempo, anche la condotta prescritta dall’art. 361 c.p.[9]

 



[1] In presenza di indici di anomalia, il professionista ha l’obbligo di chiedere tali informazioni al cliente e quindi di acquisire dal cliente stesso dati ed informazioni ulteriori per valutare l’opportunità di segnalare o meno l’operazione all’. E’ questa l’unica attività di tipo investigativo di cui può farsi carico il professionista.

[2] In attesa di disposizioni applicative da parte del Ministero della giustizia e del non chiaro tenore letterale dell’art. 36, comma 2, lett. b), pare prudente conservare in fascicolo i mezzi di pagamento anche oltre le ipotesi di contrattazione immobiliare di cui all’art. 35 del d.l. n. 223/2006 (es. cessioni di aziende e di partecipazioni sociali). In tal senso G. Petrelli, Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile - secondo semestre 2007, in www.gaetanopetrelli.it.

Contra: Antiriciclaggio: il decreto legislativo di recepimento della III Direttiva (2005/60/CE) in CNN Notizie del 26/11/2007, in assenza di una disposizione espressa che obblighi i contraenti a comunicare i pagamenti ed a renderli tracciabili, non sussiste alcun obbligo a carico dei notai relativo all’indicazione dei mezzi di pagamento, che tuttavia se indicati all’interno dell’atto notarile saranno comunque da conservare. Nello stesso senso I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE (cd. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, in CNN Notizie 4/1/2008 (est. Krogh), p. 45-46.

Secondo CNN, Risposte a quesiti ricorrenti (Frequently Asked Questions – FAQ) in materia di antiriciclaggio, in CNN Notizie 31 marzo 2008, non vi è obbligo di acquisire le modalità di pagamento per pagamenti inferiori a € 15.000; per quelli superiori, oltre ai casi previsti dall’art. 35, comma 22, d.l. 223/2006, il notaio deve acquisire la documentazione relativa se abbia agito quale mandatario o comunque fornito consulenza circa la predisposizione del pagamento, o le parti abbiano comunicato come hanno provveduto o il pagamento sia avvenuto in presenza del notaio. In questo caso si possono riportarne gli estremi in atto, oppure conservarne copia nel fascicolo. Nelle altre ipotesi il notaio ha facoltà di richiedere informazioni sulle modalità di pagamento, che verranno valutate ai fini della possibile anomalia dell’operazione.

Se le parti dichiarano di aver effettuato il pagamento in contanti, in più rate, prima dell’atto, il notaio ne verificherà la regolarità sulla base della normativa vigente al momento del pagamento.

[3] Il D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, a differenza della pluralità delle sue disposizioni aventi efficacia immediata dallo stesso giorno di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2006), è entrato in vigore soltanto il 6 luglio 2006, ossia con riferimento agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La norma è stata poi modificata dall’art. 1, commi 48 e 49, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in vigore dal 1° gennaio 2007.

[4] Art 1, comma 49 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007.

Nel periodo compreso tra il 6 luglio 2006 ed il 31 dicembre 2006, invece, andavano indicate anche le modalità dei pagamenti effettuati in data anteriore all’entrata in vigore del decreto Bersani.

[5] Il contenuto della dichiarazione prevista dal decreto Bersani è stato modificato, con effetti dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

[6] La fattispecie integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, disciplinato dall’art. 483 c.p. e ricompreso nel titolo VII del codice penale sui delitti contro la pubblica fede: "Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni".

Si tratta di una condanna che incide pesantemente sull’applicazione della sospensione condizionale della pena, concedibile una sola volta ("nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni …., il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni") (cfr. artt. 163 e 164 c.p.).

Tuttavia pare applicabile alla fattispecie in esame l’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che recita: "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, … si applica la disposizione speciale", con la conseguenza che l’improvvida previsione di una sanzione amministrativa vanificherebbe l’applicazione della sanzione penale.

[7] Nel silenzio del legislatore, ci si domanda se si tratti del Consiglio nazionale del notariato o dei Consigli notarili distrettuali.

[8] Ex art. 361 c.p., il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 a euro 516 La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

[9] I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE (cd. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, in CNN Notizie 4/1/2008 (est. Krogh), p. 53.

1. - LA NORMATIVA.

La normativa antiriciclaggio ha avuto immediata e diretta influenza sull’attività notarile fin dall’entrata in vigore delle disposizioni che hanno limitato l’utilizzo del denaro contante, incidendo sulla regolarità delle transazioni civili e commerciali e, quindi, sull’attività di consulenza del notaio, tenuto a far rispettare alle parti contrattuali il rispetto del dettato legislativo.

Si rammenta così il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, che ha limitato all’importo di Lire 20.000.000 l’utilizzo di denaro contante e di titoli al portatore, importo poi aumentato ad Euro 12.500,00 con D.M. 17 ottobre 2002.

Un impatto molto più incisivo e pregnante della normativa antiriciclaggio sugli obblighi che ne sono derivati per le libere professioni - tra cui quella notarile - si è invece avuto a partire dal 22 aprile 2006, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, portante regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Il suddetto regolamento ha dato esecuzione a quanto previsto dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, che già individuava gli obblighi a carico delle suddette libere professioni, ma ne differiva l’efficacia all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi.

In questo contesto normativo di contrasto del fenomeno riciclaggio, ma con incidenza limitata all’attività notarile, si è inserito anche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (cd. Decreto Bersani), il cui art. 35, comma 22, entrato in vigore il 6 luglio 2006, ha previsto l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo per gli atti di trasferimento immobiliari.

Ferma rimanendo la normativa prevista dal decreto Bersani, con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, entrato in vigore il 29 dicembre 2007 (attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) l’intera normativa che disciplina gli obblighi a carico dei liberi professionisti in materia di antiriciclaggio è stata ridisegnata, a partire dall’importo di riferimento ora previsto da Euro 15.000 in su.

Col provvedimento da ultimo citato, a differenza di quanto disposto nella normativa previgente, indirizzata indifferentemente e genericamente ad una pluralità di categorie professionali, il legislatore ha avuto particolare attenzione alla peculiarità della professione notarile rispetto alle altre libere professioni.

La normativa antiriciclaggio si inserisce infatti, nel caso specifico dell’attività notarile, e si affianca alla normativa di lunga tradizione che regolamenta la suddetta attività: in primis la legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) ed il relativo regolamento di cui al R.D. 10 settembre 1914, n. 1325 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), nel testo attualmente in vigore risultante dalle modifiche ed integrazioni succedutesi nel tempo.

I suddetti provvedimenti legislativi prevedono già autonomamente per l’attività notarile, e da molto prima dell’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio, alcuni obblighi analoghi a quelli ora dettati da ultimo dal decreto legislativo n. 231/2007.

Con riferimento alla professione notarile, si può pertanto osservare che la normativa antiriciclaggio, più che imporre obblighi nuovi, si inserisce armonicamente in un substrato di regole preesistenti, completandone alcune, affiancandosi ad altre, sovrapponendosi ad altre ancora e persino mutuando dalle stesse la disciplina propria, che ne esce così talora rafforzata.

Non dobbiamo infatti dimenticare che, parlando di notariato in Italia, ci riferiamo esclusivamente ad un Paese di civil law e, quindi ad un notariato di tipo latino la cui funzione propria si esplica contemporaneamente in quella di certificazione - che consiste nell’attribuire la pubblica fede - ed in quella di adeguamento, definita da D’Orazi Flavoni come congrua aderenza dell’intento empirico manifestato dalle parti ai paradigmi offerti dall’ordinamento giuridico. In altri termini il notaio è chiamato ad individuare ed utilizzare lo strumento giuridico più idoneo a raggiungere l’intento perseguito dalle parti, nel rispetto del principio di legalità (non contrarietà dell’atto alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume).

L’unico elemento comune fra il notariato di tipo latino e quello di common law può essere molto banalmente ridotto al solo utilizzo di un sigillo (o seal come è definito in inglese), sia pure con caratteristiche differenti. Per il resto si tratta di mondi giuridici sostanzialmente e profondamente diversi.

Se da un lato il notary public proprio dei paesi di common law esercita pressoché esclusivamente una mera attività di certificazione dell’identità del sottoscrittore di un documento preparato da altri, disinteressandosi totalmente del suo contenuto - funzione per la quale non è richiesta alcuna formazione (tanto meno di tipo giuridico) ma è sufficiente il superamento di un test di controllo della conoscenza di regole contenute in un manuale illustrativo - dall’altro lato il notaio di tipo latino è soggetto alla stessa formazione giuridica comune alle principali professioni legali (avvocatura e magistratura), oltre alla specializzazione specifica propria, esercitata, sia pure con l’indipendenza della libera professione, con delega di funzioni pubbliche da parte dello Stato ed obbligo, tra l’altro, del preventivo controllo di legalità del documento con correlativa responsabilità per negligenza o colpa professionale.

Ne consegue che, mentre il notary public non ha certamente competenza per rimediare ad eventuali squilibri nel contenuto del documento, il notaio di civil law, con terzietà ed imparzialità, avvalendosi della sua funzione di adeguamento, è tenuto a contemperare anche l’equilibrio fra i diversi interessi delle parti.

L’utilizzo del tutto improprio del termine notary public quale traduzione inglese della professione notarile può ragionevolmente indurre confusione tra le due figure per chi non abbia familiarità con la terminologia giuridica. Per assurdo, la differenza tra i due tipi di notariato è forse percepita con maggiore evidenza dai "non addetti ai lavori" proprio in quei paesi nei quali le due diverse realtà sono più facilmente a confronto per ragioni geografiche.

Si pensi ad esempio che, negli Stati Uniti d’America, proprio per evitare confusione tra i due ruoli e frodi da parte di notai privi di scrupoli, specialmente dove l’immigrazione da Paesi di civil law può determinare un pericoloso affidamento (come avviene in alcuni paesi di lingua spagnola che definiscono il notaio “notario publico”), alcuni Stati si sono visti costretti a proibire con normative specifiche (es. California e Florida) la traduzione letterale, in lingue diverse dall’inglese, del termine “notary public”.

La sicurezza che deriva al traffico giuridico dal documento redatto da un notaio di civil law è ulteriormente rafforzata, nel nostro ordinamento, in virtù della previsione normativa dell’obbligo di pubblicità dei trasferimenti immobiliari nei pubblici registri.

Grazie alla funzione svolta dal notaio, la garanzia nel tempo di sicurezza nei traffici giuridici comporta, come diretta conseguenza, una drastica riduzione del contenzioso. Non è certo un mistero il fatto che, nella realtà giuridica e giudiziaria italiana, sia infinitesimale l’incidenza, nelle aule giudiziarie, del contenzioso che trovi radice in un atto notarile, quale può essere, ad esempio un trasferimento immobiliare in relazione al quale, nel nostro ordinamento giuridico, il notaio esercita un controllo non solo sulla legalità del documento, ma sulla provenienza del bene, sulla legittimità del venditore ad alienare, sulla assenza di gravami pregiudizievoli, creando un contratto che contemperi in modo equilibrato i diversi interessi delle parti.

Ne consegue che, nonostante la dilagante globalizzazione e l’incremento delle transazioni transfrontaliere, ai documenti provenienti da un notary public non viene riconosciuta pari valenza rispetto al documento notarile dei Paesi di civil law, non essendo ragionevole ipotizzare - per le devastanti conseguenze che ne deriverebbero - che si abbassino gli standard che hanno garantito fino ad ora la sicurezza nei traffici giuridici.

Per meglio comprendere l’importanza della questione, basti pensare che i Paesi di civil law, aderenti all’Unione Internazionale del notariato, sono 76 nel mondo, tra i quali 35 in Europa, 23 nel continente americano, 15 in Africa e 3 in Asia (fra cui un paese economicamente emergente come la Cina, divenuta membro dell’Unione in epoca recente e precisamente nell’anno 2003).

Tornando alla normativa antiriciclaggio, si nota appunto come il decreto legislativo n. 231/2007, entrato in vigore alla fine dello scorso anno, abbia parzialmente modificato la previsione normativa degli obblighi indirizzati ai professionisti con particolare attenzione, come meglio verrà di seguito precisato, alla categoria notarile.

L’art. 12 del decreto legislativo n. 231/2007 individua, tra i destinatari del provvedimento, anche notai (ed avvocati) quando "in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di specifiche operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Al di là dell’interpretazione della norma appena citata e del suo possibile ambito applicativo, per cui si rimanda al consistente contributo interpretativo che proviene dal Consiglio Nazionale del Notariato, ciò che preme sottolineare in questa sede è piuttosto il rapporto che viene ad instaurarsi tra la normativa specifica dell’ordinamento del notariato e quella propria dell’antiriciclaggio.

 

 

2. - GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

 

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, si applica ai notai la disciplina dettata in generale per i liberi professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio.

La norma di riferimento è l’art. 16 del decreto legislativo n. 231/2007, che prevede l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento dell’attività professionale nei casi espressamente elencati e precisamente:

a) prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore ad Euro 15.000,00;

b) prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad Euro 15.000,00, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;

c) operazione di valore indeterminato o indeterminabile. La costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi siano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

E’ lo stesso legislatore a dettare i criteri che soddisfano gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 18), precisandone modalità operative e contenuto nel modo seguente:

a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità.

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale[1];

d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Per quanto concerne la specificità della prestazione notarile, tale previsione normativa si inserisce in un contesto nel quale l’art. 49 dell’ordinamento del notariato, come modificato dall’art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 333, prevede già che "il notaio deve essere certo dell’identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni."

A differenza di quanto stabilito in tema di antiriciclaggio, il notaio - in quanto pubblico ufficiale - è infatti soggettivamente tenuto a raggiungere la (plausibile) certezza dell’identità personale delle parti, non potendo delegare tale accertamento a propri dipendenti o collaboratori, come invece previsto espressamente per la verifica della clientela ai soli fini dell’antiriciclaggio dall’art. 19 del d. lgs. n. 231/2007 ed è altresì tenuto a certificare in atto, con apposita menzione, l’avvenuto rispetto del precetto stesso.

La differenza non è di poco conto.

L’obbligo che discende dalla legge notarile - la cui inosservanza è peraltro sanzionata con la sospensione da sei mesi ad un anno – trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di documentare con certezza la provenienza dell’atto, acquistando un significato pregnante in relazione all’efficacia probatoria privilegiata che il nostro ordinamento attribuisce all’atto pubblico.

Fanno da corollario a tale principio i controlli di legalità, i controlli sulla capacità e legittimazione cui è tenuto il notaio pubblico ufficiale nell’esercizio del suo ministero, l’obbligo del notaio di indagare la volontà delle parti, di curare la compilazione integrale dell’atto sotto la propria direzione e responsabilità e, ovviamente, di ricevere l’atto in presenza delle parti (art. 47 l.n.).

A garanzia del rispetto delle suddette disposizioni, è poi previsto un controllo ispettivo biennale, eseguito dagli archivi notarili, su tutti gli atti conservati a raccolta dal notaio, categoria quest’ultima che è ora tassativamente individuata dalla legge fino a comprendere anche le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale (art. 72 , terzo comma, l.n., come modificato dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 12, comma 1.

Tutto ciò discende dalla imprescindibile personalità della prestazione professionale del notaio, destinatario – in quanto pubblico ufficiale - della competenza esclusiva di ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne copie, certificati ed estratti (art. 1 l.n.).

A proposito dei citati controlli, si ricorda l’art. 28, primo comma, l.n., che vieta al notaio di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico", e l’art. 54 reg. not. che stabilisce che i notai non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi.

Si tratta di disposizioni che prevedono, pertanto, obblighi ai quali si allinea il disposto della normativa antiriciclaggio, che richiede - nell’ottica della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio ed il rischio del terrorismo - una verifica ulteriore, quella sull’identificazione del titolare effettivo.

A ciò va aggiunta la responsabilità civile professionale del notaio, a garanzia della quale è prevista, a massima tutela dell’affidamento dei terzi, l’assicurazione obbligatoria, alla quale provvede ora anche il consiglio nazionale del notariato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 l.n., come introdotto dall’art. 1 D. Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

A proposito poi dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 23 del d. lgs. n. 231/2007 per i soggetti destinatari del provvedimento che non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, il legislatore dell’antiriciclaggio ha tenuto conto ancora una volta della peculiarità della professione notarile ed in particolare dell’art. 27 l.n., che impone al notaio di prestare il suo ministero ogni volta che ne sia richiesto.

A fronte di questo dovere di ricevere l’atto, imposto al notaio dalla legge, è lo stesso legislatore a dare prevalenza al rispetto del dovere che istituzionalmente discende dall’esercizio di una pubblica funzione, con l’introduzione di una deroga al dovere di astensione, mitigato da un correlato obbligo di immediata informazione della UIF, subito dopo l’esecuzione dell’operazione.

 

 

3. - GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

 

Per quanto concerne invece gli obblighi di registrazione ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio, il d. lgs. n. 231/2007, innovando rispetto alla normativa previgente, ha tenuto conto di una inutile duplicazione di adempimenti che veniva a crearsi limitatamente allo svolgimento della professione notarile, riconoscendo la perfetta equivalenza tra la tenuta dei repertorio notarili ed i registri specifici ai fini dell’antiriciclaggio.

Il comma 6 dell’art. 38 del d. lgs. n. 231/2007, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, ha così disposto che la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge notarile e del relativo regolamento, nonché la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell’art. 35 del d.l. n. 223/2006 convertito in legge, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni[2].

 

Ne consegue che, dalla predetta data:

- per gli atti soggetti ad annotazione a repertorio, la tenuta del repertorio notarile sostituisce l’archivio (unico) informatico, mentre le informazioni che non risultano dal repertorio (es. codice fiscale, partita Iva, estremi del documento di identità) possono risultare dagli atti notarili e dai documenti custoditi nel fascicolo della pratica;

- per le operazioni non soggette ad annotazione a repertorio (es. consulenza, contratti preliminari, certificazioni per esecuzioni e più in generale tutte le prestazioni che non si concludono con un atto a repertorio) e limitatamente a queste, è invece necessaria - anche da parte dei notai, al pari degli altri soggetti obbligati - l’istituzione di un archivio unico informatico o di un archivio tenuto con mezzi informatici o del registro della clientela.

In tutti i casi, comunque la documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni richiesti dalla normativa antiriciclaggio saranno conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

 

Si sottolinea inoltre il richiamo che il legislatore del d. lgs. n. 231/2007 fa espressamente al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (cd. Decreto Bersani), cui sopra si è accennato, il cui art. 35, comma 22, entrato in vigore il 6 luglio 2006[3], ha introdotto un’assoluta novità per il trasferimento degli immobili, prevedendo l’obbligo delle parti, all’atto della cessione - anche se assoggettata ad IVA - di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione "analitica" delle modalità di pagamento del corrispettivo.

La norma trova applicazione in presenza di un corrispettivo di natura pecuniaria (es. compravendita, divisione con conguaglio, permuta con conguaglio), rimanendo pertanto esclusi dal suo ambito operativo i negozi privi di tale requisito, quali permute alla pari, divisioni senza conguaglio, transazioni, ecc., nonché cessioni a titolo gratuito.

Per indicazione "analitica" delle modalità di pagamento devono intendersi gli estremi completi dei mezzi di pagamento (estremi degli assegni, dei bonifici), nonché l’indicazione di eventuali pagamenti in contanti, in ordine ai quali viene in rilievo l’osservanza della normativa specifica.

L’obbligo di indicazione delle modalità di pagamento riguarda anche le somme pagate anteriormente al contratto, quali caparre, acconti, ecc. La legge finanziaria 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 207, ha tuttavia limitato l’applicazione della disposizione ai "pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006"[4].

Il medesimo decreto Bersani ha ulteriormente previsto che, con le medesime modalità (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), ciascuna delle parti abbia l’ulteriore obbligo di dichiarare[5] se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi analiticamente richiesti, nonché l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. Quest’ultima dichiarazione riguarda tutte le cessioni immobiliari, ancorché con corrispettivo diverso da quello pecuniario.

La previsione introdotta dal suddetto decreto Bersani, di indicazione in atto circa le modalità di pagamento del corrispettivo, fa si che le esigenze di repressione del fenomeno del riciclaggio, ma anche dell0evasione fiscale nel caso specifico, vengano rafforzate sotto un duplice profilo:

- la forma della dichiarazione sostitutiva, con la specifica responsabilità che comporta, è concretamente utilizzabile in quanto resa ad un soggetto autorizzato a riceverla (il notaio);

- il contesto in cui tale dichiarazione si inserisce è potenzialmente privilegiato quanto alla sua valenza probatoria, potendo ben rivestire la forma documentale dell’atto pubblico.

Non si può comunque non rilevare come, nel pur meritorio intento di reprimere fenomeni dannosi, l’obbligatoria previsione dell’indicazione in atto delle analitiche modalità di pagamento del corrispettivo negli atti immobiliari rende di fatto difficilmente gestibili, se non addirittura improponibili, quei trasferimenti immobiliari, all’interno di una stessa famiglia, finalizzati ad una sistemazione patrimoniale che magari anticipa una successione, ma che non trovano nella donazione lo strumento più idoneo. E ciò nonostante si tratti di trasferimenti per i quali è escluso a priori il rischio di riciclaggio.

In assenza di una previsione legislativa estesa a tutti gli atti notarili nei quali sia previsto un corrispettivo, indipendentemente dalla loro natura immobiliare, ci si interroga sull’opportunità di inserire analoga dichiarazione in atto almeno per le cessioni di aziende ed i trasferimenti di quote sociali e proprio in quest’ottica sembrano indirizzati i protocolli notarili che stanno per entrare in vigore nel prossimo mese di giugno.

Le sanzioni previste per il mancato rispetto di quanto stabilito dal decreto Bersani, ossia per il caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati sono le seguenti:

- sanzione amministrativa da Euro 500 ad Euro 10.000;

- ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore;

- sanzione penale per la dichiarazione giurata resa a pubblico ufficiale[6]

Con riferimento alla normativa citata, i primi commentatori si sono espressi nel senso che:

- la mancata acquisizione delle modalità di pagamento non è anomalia che va segnalata all’UIF, in assenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano sospetta l’operazione (CNN Massime in materia di antiriciclaggio 31/3/2008);

- il tracciamento delle modalità di pagamento va rapportato agli obblighi vigenti nel momento in cui è avvenuto il pagamento (CNN Massime in materia di antiriciclaggio 31/3/2008) e precisamente:

 

Epoca del pagamento

Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Obbligo di tracciamento

Soglia massima di utilizzo denaro contante

Soglia minima clausola di intrasferibilità assegni

Pagamenti frazionati

Dal 22/4/2006

Si

 

Obbligo di  archivio unico da conservare per 10 anni.

Registrazione entro 30 gg. dalla identificazione del cliente

 

 

 

 

Prima del 4/7/2006

 

No

Fino a:

- £. 20.000.000 (dal 9/5/1991)

--------

- € 12.500

(D.M. 17/10/2002)

Superiore a:

£. 20.000.000 (d.l. 3/5/1991, n. 143)

--------

- € 12.500

(D.M. 17/10/2002

Non si cumulano

Da 4/7/2006 a 29/4/2008

 

Si

Fino a:

€. 12.500

Superiore a:

€. 12.500

Non si cumulano

Dal 30/4/2008

 

Si

Inferiore a:

€. 5.000

Da:

€. 5.000

Dubbi sul cumulo

Una delle problematiche più frequenti riguarda il frazionamento di un pagamento in più rate, con riferimento al quale si ritiene che, se effettuato secondo le modalità consentite dall’art. 1, comma 1, della legge 197/1991 non costituisce di per sé anomalia da comunicare all’UIF, salvo che si sia in presenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano sospetta l’operazione (Cons. Stato 12/12/1995, n. 1504; CNN Massime in materia di antiriciclaggio 31/3/2008. Nello stesso senso Dipartimento Provinciale del Ministero dell’economia e delle finanze - direzione provinciale di Verona, nota 9/10/2006, prot. 0910/Segr., che parla di inesistenza del divieto, in presenza di più pagamenti rateali in denaro o titoli al portatore ciascuno inferiore al limite di legge).

Si nutre invece qualche dubbio – auspicando al proposito un chiarimento - sulla possibilità di giungere ad analoga conclusione in ordine al rispetto delle modalità di cui all’art. 49 del d. lgs. 231/2007 (più assegni liberi inferiori a 5.000 euro), stante il tenore letterale della previsione normativa che fa riferimento all’operazione nel suo complesso, anche se frazionata.

Riassumendo, pertanto, gli obblighi legati all’antiriciclaggio si sono così articolati nel tempo:

 

 

Decorrenza

Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Termine di registrazione

Obbligo di identificazione della clientela - valore dell’operazione

Dal 22/4/2006

Archivio unico da conservare per 10 anni.

30 gg. dalla identificazione del cliente

 

Sono esclusi gli incarichi conferiti prima del 22/4/2006, salvo che siano ancora in essere nei 12 mesi successivi.

Superiore a

Euro 12.500

Dal 29/12/2007

- Prestazioni a rep.: conservazione informazioni nel fascicolo

 

- Prestazioni non a rep.: archivio informatico o registro della clientela

30 gg. dalla fine della prestazione.

Da Euro 15.000

 

 

 

4. - LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.

 

Per quanto riguarda poi il dovere di segnalazione di operazioni sospette all’unità di informazione finanziaria, cui sono tenuti, ex art. 41 d lgs. n. 231/2007, i soggetti obbligati qualora sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, molteplici sono i profili che rilevano per il professionista notaio.

Molto opportunamente il legislatore si è preoccupato di precisare che le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. A contrario si desume che le segnalazioni effettuate in assenza dei suddetti elementi espongano invece il professionista a responsabilità anche nei confronti del cliente.

E’ poi stata introdotta la possibilità, da parte dei professionisti, di trasmettere la segnalazione direttamente, anziché alla UIF, agli ordini professionali (art. 43)[7], che provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

Gli ordini professionali sono a loro volta tenuti ad adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei professionisti che effettuano la segnalazione.

A questo proposito si sottolinea il fatto che, con riferimento alla professione notarile, la tutela della riservatezza del professionista che effettua la segnalazione - ben tenuta presente dal legislatore - non raggiunge pienamente il risultato voluto, in quanto il solo fatto che, oggetto di segnalazione sia un atto notarile, comporta la concreta possibilità di individuazione del notaio che lo ha ricevuto.

Nulla dispone poi la normativa antiriciclaggio in ordine ai rapporti tra l’obbligo di segnalazione previsto D. Lgs. 231/2007 e l’obbligo di rapporto a carico del notaio previsto dall’art. 361 c.p.[8]. Al riguardo il C.N.N. si esprime nel senso di ritenere che la condotta del notaio che segnala un’operazione sospetta all’UIF realizza, al contempo, anche la condotta prescritta dall’art. 361 c.p.[9]

 



[1] In presenza di indici di anomalia, il professionista ha l’obbligo di chiedere tali informazioni al cliente e quindi di acquisire dal cliente stesso dati ed informazioni ulteriori per valutare l’opportunità di segnalare o meno l’operazione all’. E’ questa l’unica attività di tipo investigativo di cui può farsi carico il professionista.

[2] In attesa di disposizioni applicative da parte del Ministero della giustizia e del non chiaro tenore letterale dell’art. 36, comma 2, lett. b), pare prudente conservare in fascicolo i mezzi di pagamento anche oltre le ipotesi di contrattazione immobiliare di cui all’art. 35 del d.l. n. 223/2006 (es. cessioni di aziende e di partecipazioni sociali). In tal senso G. Petrelli, Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile - secondo semestre 2007, in www.gaetanopetrelli.it.

Contra: Antiriciclaggio: il decreto legislativo di recepimento della III Direttiva (2005/60/CE) in CNN Notizie del 26/11/2007, in assenza di una disposizione espressa che obblighi i contraenti a comunicare i pagamenti ed a renderli tracciabili, non sussiste alcun obbligo a carico dei notai relativo all’indicazione dei mezzi di pagamento, che tuttavia se indicati all’interno dell’atto notarile saranno comunque da conservare. Nello stesso senso I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE (cd. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, in CNN Notizie 4/1/2008 (est. Krogh), p. 45-46.

Secondo CNN, Risposte a quesiti ricorrenti (Frequently Asked Questions – FAQ) in materia di antiriciclaggio, in CNN Notizie 31 marzo 2008, non vi è obbligo di acquisire le modalità di pagamento per pagamenti inferiori a € 15.000; per quelli superiori, oltre ai casi previsti dall’art. 35, comma 22, d.l. 223/2006, il notaio deve acquisire la documentazione relativa se abbia agito quale mandatario o comunque fornito consulenza circa la predisposizione del pagamento, o le parti abbiano comunicato come hanno provveduto o il pagamento sia avvenuto in presenza del notaio. In questo caso si possono riportarne gli estremi in atto, oppure conservarne copia nel fascicolo. Nelle altre ipotesi il notaio ha facoltà di richiedere informazioni sulle modalità di pagamento, che verranno valutate ai fini della possibile anomalia dell’operazione.

Se le parti dichiarano di aver effettuato il pagamento in contanti, in più rate, prima dell’atto, il notaio ne verificherà la regolarità sulla base della normativa vigente al momento del pagamento.

[3] Il D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, a differenza della pluralità delle sue disposizioni aventi efficacia immediata dallo stesso giorno di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2006), è entrato in vigore soltanto il 6 luglio 2006, ossia con riferimento agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La norma è stata poi modificata dall’art. 1, commi 48 e 49, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in vigore dal 1° gennaio 2007.

[4] Art 1, comma 49 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007.

Nel periodo compreso tra il 6 luglio 2006 ed il 31 dicembre 2006, invece, andavano indicate anche le modalità dei pagamenti effettuati in data anteriore all’entrata in vigore del decreto Bersani.

[5] Il contenuto della dichiarazione prevista dal decreto Bersani è stato modificato, con effetti dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

[6] La fattispecie integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, disciplinato dall’art. 483 c.p. e ricompreso nel titolo VII del codice penale sui delitti contro la pubblica fede: "Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni".

Si tratta di una condanna che incide pesantemente sull’applicazione della sospensione condizionale della pena, concedibile una sola volta ("nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni …., il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni") (cfr. artt. 163 e 164 c.p.).

Tuttavia pare applicabile alla fattispecie in esame l’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che recita: "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, … si applica la disposizione speciale", con la conseguenza che l’improvvida previsione di una sanzione amministrativa vanificherebbe l’applicazione della sanzione penale.

[7] Nel silenzio del legislatore, ci si domanda se si tratti del Consiglio nazionale del notariato o dei Consigli notarili distrettuali.

[8] Ex art. 361 c.p., il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 a euro 516 La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

[9] I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE (cd. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, in CNN Notizie 4/1/2008 (est. Krogh), p. 53.