Antitrust: sanzionata la non trasparente promozione di buoni sconto tramite iscrizione a pagamento su siti internet
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 28 febbraio, ha sanzionato il gruppo Webloyalty, Alitalia, Airone, Ryanair, eBay, TicketOne e eDreams per l’utilizzo di un particolare meccanismo promozionale connesso ai servizi di vendita on line di beni e servizi.
A seguito degli accordi commerciali intercorsi tra Webloyalty e le sopra citate aziende (“Partner”), Webloyalty predisponeva un servizio denominato “Acquisti e Risparmi” con il quale, in modo non trasparente, offriva all’utente-acquirente dei Partner dei buoni sconto e successivamente lo agganciava ad un servizio a pagamento, senza che lo stesso fosse stato adeguatamente informato e ne fosse consapevole.
Più precisamente, Webloyalty predisponendo un banner nella pagina di conferma di acquisto sui siti dei Partner, con un messaggio non identificabile come comunicazione commerciale, prometteva all’utente-acquirente la possibilità di ottenere un iniziale bonus (tramite il pagamento sotto forma di cash back) non appena avesse effettuato un ulteriore acquisto sul sito in questione.
L’utente-acquirente cliccando sul suddetto banner, aderiva al servizio a pagamento venendo reindirizzato alla pagina di iscrizione, pagina peraltro in cobranding con il Partner, dove procedeva all’inserimento dei propri dati, compresi quelli della carta di credito. Con tali dati, successivamente, Webloyalty prelevava mensilmente 12 euro e, in forza degli accordi commerciali con i Partner, provvedeva a retrocedere a quest’ultimi una parte del prezzo dell’abbonamento, secondo differenti meccanismi di calcolo (sulla base del numero dei nuovi iscritti al servizio ovvero del numero di visualizzazioni).
Webloyalty, con il suddetto meccanismo promozionale, ometteva di fornire le necessarie e idonee informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio e senza il consenso degli utenti-acquirenti, ignari della sottoscrizione, utilizzava i dati bancari per il pagamento.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pertanto ritenuto che l’attività di Webloyalty e Partner integri pratica commerciale scorretta idonea a falsare il comportamento economico dei consumatori, in quanto ingannevole ed aggressiva.
In particolare l’Antitrust “ritiene che rientri nella diligenza dei professionisti, nel caso di specie tutti importanti e rinomati operatori nel settore dell’e-commerce e compagnie aeree ritenute affidabili e molto note sul mercato, fornire ai consumatori, in modo chiaro e trasparente, tutte le informazioni di cui necessitano al fine di poter effettuare una scelta commerciale consapevole rispetto all’adesione o meno ad un servizio a pagamento.
Pertanto, la pratica oggetto di esame, [..]è da ritenersi contraria alla diligenza professionale in violazione dell’articolo 20 del Codice del Consumo, dal momento che, nel caso di specie, non si riscontra da parte di tutti i professionisti coinvolti, il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità dei professionisti stessi e alle caratteristiche dell’attività svolta.
La condotta posta in essere da Webloyalty, Ryanair, Alitalia, Airone, TicketOne, eDreams e eBay, oltre ad essere corredata da numerosi profili ingannevoli ed omissivi, è quindi da considerarsi aggressiva e in violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera h), del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad aderire ad un servizio in abbonamento con addebito mensile automatico di 12 euro, nella falsa convinzione di poter ricevere un premio (il bonus) in virtù dell’acquisto appena effettuato sul sito delle società intrattenenti rapporti commerciali con i professionisti”.
Alla luce di ciò, sulla base della violazione degli articoli 20 e 26, comma 1, lettera h), del Codice del Consumo, l’Autorità ha vietato la diffusione o continuazione di tale pratica commerciale e ha sanzionato le società di cui sopra con multe per un importo di quasi 1,7 milioni di euro.
Per visionare il provvedimento clicca qui.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 28 febbraio, ha sanzionato il gruppo Webloyalty, Alitalia, Airone, Ryanair, eBay, TicketOne e eDreams per l’utilizzo di un particolare meccanismo promozionale connesso ai servizi di vendita on line di beni e servizi.
A seguito degli accordi commerciali intercorsi tra Webloyalty e le sopra citate aziende (“Partner”), Webloyalty predisponeva un servizio denominato “Acquisti e Risparmi” con il quale, in modo non trasparente, offriva all’utente-acquirente dei Partner dei buoni sconto e successivamente lo agganciava ad un servizio a pagamento, senza che lo stesso fosse stato adeguatamente informato e ne fosse consapevole.
Più precisamente, Webloyalty predisponendo un banner nella pagina di conferma di acquisto sui siti dei Partner, con un messaggio non identificabile come comunicazione commerciale, prometteva all’utente-acquirente la possibilità di ottenere un iniziale bonus (tramite il pagamento sotto forma di cash back) non appena avesse effettuato un ulteriore acquisto sul sito in questione.
L’utente-acquirente cliccando sul suddetto banner, aderiva al servizio a pagamento venendo reindirizzato alla pagina di iscrizione, pagina peraltro in cobranding con il Partner, dove procedeva all’inserimento dei propri dati, compresi quelli della carta di credito. Con tali dati, successivamente, Webloyalty prelevava mensilmente 12 euro e, in forza degli accordi commerciali con i Partner, provvedeva a retrocedere a quest’ultimi una parte del prezzo dell’abbonamento, secondo differenti meccanismi di calcolo (sulla base del numero dei nuovi iscritti al servizio ovvero del numero di visualizzazioni).
Webloyalty, con il suddetto meccanismo promozionale, ometteva di fornire le necessarie e idonee informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio e senza il consenso degli utenti-acquirenti, ignari della sottoscrizione, utilizzava i dati bancari per il pagamento.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pertanto ritenuto che l’attività di Webloyalty e Partner integri pratica commerciale scorretta idonea a falsare il comportamento economico dei consumatori, in quanto ingannevole ed aggressiva.
In particolare l’Antitrust “ritiene che rientri nella diligenza dei professionisti, nel caso di specie tutti importanti e rinomati operatori nel settore dell’e-commerce e compagnie aeree ritenute affidabili e molto note sul mercato, fornire ai consumatori, in modo chiaro e trasparente, tutte le informazioni di cui necessitano al fine di poter effettuare una scelta commerciale consapevole rispetto all’adesione o meno ad un servizio a pagamento.
Pertanto, la pratica oggetto di esame, [..]è da ritenersi contraria alla diligenza professionale in violazione dell’articolo 20 del Codice del Consumo, dal momento che, nel caso di specie, non si riscontra da parte di tutti i professionisti coinvolti, il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità dei professionisti stessi e alle caratteristiche dell’attività svolta.
La condotta posta in essere da Webloyalty, Ryanair, Alitalia, Airone, TicketOne, eDreams e eBay, oltre ad essere corredata da numerosi profili ingannevoli ed omissivi, è quindi da considerarsi aggressiva e in violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera h), del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad aderire ad un servizio in abbonamento con addebito mensile automatico di 12 euro, nella falsa convinzione di poter ricevere un premio (il bonus) in virtù dell’acquisto appena effettuato sul sito delle società intrattenenti rapporti commerciali con i professionisti”.
Alla luce di ciò, sulla base della violazione degli articoli 20 e 26, comma 1, lettera h), del Codice del Consumo, l’Autorità ha vietato la diffusione o continuazione di tale pratica commerciale e ha sanzionato le società di cui sopra con multe per un importo di quasi 1,7 milioni di euro.
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