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Appalti - TAR Catania: quando si può accedere agli atti di una gara cui non si è partecipato

Secondo il TAR Sicilia l’accesso agli atti di una gara per l’aggiudicazione di un contratto indetta da una Pubblica Amministrazione, esperita attraverso il peculiare sistema della procedura negoziata, deve essere consentita anche a coloro che, operanti nel settore relativo all’oggetto della selezione, non figuravano tra i partecipanti, posto che l’interesse fatto valere attiene comunque alla difesa delle prerogative del ricorrente in quanto prodromico a svariate, ancorché solo potenziali, forme di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, a prescindere perciò dalla proposizione di apposita azione (così anche Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 23/02/2010 n. 1067, citata dal Collegio etneo).

Ad avviso del Tribunale siciliano l’affermazione non contrasta con la normativa generale regolante la materia (articoli 22 e seguenti Legge n. 241/1990), dato che con la Legge sul procedimento amministrativo si è stabilito che (articolo 24, comma 7) “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, senza pertanto che, per decidere sulla richiesta a tal proposito avanzata, si debba analizzare la fondatezza o meno della pretesa sostanziale collegata con la domanda relativa all’ostensione della documentazione: l’accoglimento di quest’ultima deve essere infatti vagliato sulla base di un apprezzamento, da compiersi in astratto, delle ragioni dell’istante.

I limiti all’accesso sono quelli posti dall’articolo 24, comma 3, Legge n. 241/1990 a presidio del principio secondo cui occorre evitare un controllo generalizzato sull’operato delle Pubbliche Amministrazioni; sul punto è bene tenere presente altresì che, alla stregua di quanto dispone l’articolo 22, comma 1, lettera b) della medesima disposizione legislativa, la domanda può ricevere positiva delibazione se è avanzata da chi è portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso”, tanto è vero che la stessa deve essere motivata (articolo 25, comma 2, Legge n. 241/1990), proprio per scongiurare il pericolo che la sconsiderata estensione del diritto in parola possa provocare una paralisi dell’attività amministrativa.

La decisione in rassegna ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale formatosi in merito, ritraibile ad esempio dalla sentenza 28/06/2012 n. 1829 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, Sezione Prima (citata nella sentenza in commento) e dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, con la sentenza 15/01/2016 n. 16.

Si ritiene opportuno segnalare però che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione Prima Bis, con la sentenza 05/03/2014 n. 2529, ha invece respinto per carenza d’interesse il ricorso proposto da una società che, pur non avendo (anch’essa) partecipato alla gara, aveva ciononostante impugnato la reiezione della propria domanda di accesso ai documenti della procedura sostenendo che, così facendo, le era stato impedito di verificare se le modalità con cui la stessa si era svolta potevano integrare una lesione al corretto funzionamento del mercato di riferimento all’interno del quale l’istante operava, con particolare attenzione a distorsioni alla libera concorrenza eventualmente prodottisi per effetto della selezione esplicata.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania, Sezione Terza, Sentenza 7 aprile 2016, n.960)

Secondo il TAR Sicilia l’accesso agli atti di una gara per l’aggiudicazione di un contratto indetta da una Pubblica Amministrazione, esperita attraverso il peculiare sistema della procedura negoziata, deve essere consentita anche a coloro che, operanti nel settore relativo all’oggetto della selezione, non figuravano tra i partecipanti, posto che l’interesse fatto valere attiene comunque alla difesa delle prerogative del ricorrente in quanto prodromico a svariate, ancorché solo potenziali, forme di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, a prescindere perciò dalla proposizione di apposita azione (così anche Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 23/02/2010 n. 1067, citata dal Collegio etneo).

Ad avviso del Tribunale siciliano l’affermazione non contrasta con la normativa generale regolante la materia (articoli 22 e seguenti Legge n. 241/1990), dato che con la Legge sul procedimento amministrativo si è stabilito che (articolo 24, comma 7) “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, senza pertanto che, per decidere sulla richiesta a tal proposito avanzata, si debba analizzare la fondatezza o meno della pretesa sostanziale collegata con la domanda relativa all’ostensione della documentazione: l’accoglimento di quest’ultima deve essere infatti vagliato sulla base di un apprezzamento, da compiersi in astratto, delle ragioni dell’istante.

I limiti all’accesso sono quelli posti dall’articolo 24, comma 3, Legge n. 241/1990 a presidio del principio secondo cui occorre evitare un controllo generalizzato sull’operato delle Pubbliche Amministrazioni; sul punto è bene tenere presente altresì che, alla stregua di quanto dispone l’articolo 22, comma 1, lettera b) della medesima disposizione legislativa, la domanda può ricevere positiva delibazione se è avanzata da chi è portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso”, tanto è vero che la stessa deve essere motivata (articolo 25, comma 2, Legge n. 241/1990), proprio per scongiurare il pericolo che la sconsiderata estensione del diritto in parola possa provocare una paralisi dell’attività amministrativa.

La decisione in rassegna ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale formatosi in merito, ritraibile ad esempio dalla sentenza 28/06/2012 n. 1829 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, Sezione Prima (citata nella sentenza in commento) e dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, con la sentenza 15/01/2016 n. 16.

Si ritiene opportuno segnalare però che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione Prima Bis, con la sentenza 05/03/2014 n. 2529, ha invece respinto per carenza d’interesse il ricorso proposto da una società che, pur non avendo (anch’essa) partecipato alla gara, aveva ciononostante impugnato la reiezione della propria domanda di accesso ai documenti della procedura sostenendo che, così facendo, le era stato impedito di verificare se le modalità con cui la stessa si era svolta potevano integrare una lesione al corretto funzionamento del mercato di riferimento all’interno del quale l’istante operava, con particolare attenzione a distorsioni alla libera concorrenza eventualmente prodottisi per effetto della selezione esplicata.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania, Sezione Terza, Sentenza 7 aprile 2016, n.960)