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Processo amministrativo e necessità del preventivo contraddittorio sulle questioni rilevabili d’ufficio

Processo amministrativo e necessità del preventivo contraddittorio sulle questioni rilevabili d’ufficio
Processo amministrativo e necessità del preventivo contraddittorio sulle questioni rilevabili d’ufficio

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha rimesso al primo Giudice la decisione in ordine ad una controversia nella quale si era rilevata d’ufficio una questione, relativa alla corretta individuazione della Pubblica Amministrazione resistente, in quanto in appello è stato evidenziato che nella fattispecie non si era fatta corretta applicazione di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 73 del Decreto Legislativo n. 104/2010 (c.d. “Codice del Processo Amministrativo - c.p.a.).

È infatti accaduto che, in primo grado, il Tribunale Amministrativo competente avesse dichiarato l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto poiché il ricorrente aveva notificato l’atto non alla gestione liquidatoria bensì all’Azienda Sanitaria, nonostante il rapporto sottostante non fosse più in capo a quest’ultima, con la conseguente carenza di legittimazione passiva della stessa.

Sennonché il primo Giudice, prima di redigere la decisione, non aveva avuto l’accortezza di rendere edotte le parti della questione rilevata, così come previsto dalla norma citata, la quale espressamente stabilisce che “Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”, ponendo così in essere un difetto nella procedura perché non aveva dato modo alle parti in causa di esporre le proprie ragioni sulla questione.

Interposto appello, sull’argomento il Consiglio di Stato ha aderito alle prospettazioni avanzate dal privato, affermando che la mancata attivazione del contraddittorio sul punto non poteva che dar luogo alla rimessione della controversia al Giudice di primo grado anche perché, intorno al profilo della qualità di resistente in giudizio della gestione liquidatoria l’appellante, in sede di impugnazione, aveva esposto una serie di argomentazioni che avrebbero dovuto imporre la loro preventiva delibazione.

I Giudici di Palazzo Spada hanno altresì sottolineato come, visto che la complessità della materia poteva far presagire una situazione permeata da oggettive complessità ed incertezza del quadro giuridico informante la vicenda, l’approfondimento che avrebbe dovuto essere svolto su tali considerazioni sarebbe stato suscettibile di sfociare anche in un’ipotesi di dichiarazione di errore scusabile in cui, all’esito dell’analisi delle tesi sviluppate, sarebbe eventualmente occorso il ricorrente.

Si noti del resto che in giurisprudenza si rinvengono fattispecie in cui i Tribunali Amministrativi hanno applicato la norma processuale summenzionata: ad esempio Tribunale Amministrativo per la Campania-Napoli, Sezione Quarta, ordinanza 18/05/2013 n. 2752; Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Catania, Sezione Prima, sentenza 09/10/2014 n. 2686 e Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Terza, sentenza 24/05/2013 n. 840.

Ad ulteriore specificazione del tema si segnala che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con la sentenza 22/05/2012 n. 448, ha stabilito che non può dar luogo ad irregolarità processuali la decisione assunta senza, preventivamente alla sua emanazione, aver dato alle parti la possibilità di sviluppare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio, posto che vi è necessità di instaurare la fase all’uopo prevista solo allorchè “la relativa rilevazione officiosa abbia determinato ipotesi di sviluppo della res litigiosa, fino a quel momento processuale non considerate dalle parti sotto il profilo della prova” e, quindi, quando sia, in concreto, irreparabilmente leso il principio del contraddittorio.

(Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 25/03/2016 n. 1240)

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha rimesso al primo Giudice la decisione in ordine ad una controversia nella quale si era rilevata d’ufficio una questione, relativa alla corretta individuazione della Pubblica Amministrazione resistente, in quanto in appello è stato evidenziato che nella fattispecie non si era fatta corretta applicazione di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 73 del Decreto Legislativo n. 104/2010 (c.d. “Codice del Processo Amministrativo - c.p.a.).

È infatti accaduto che, in primo grado, il Tribunale Amministrativo competente avesse dichiarato l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto poiché il ricorrente aveva notificato l’atto non alla gestione liquidatoria bensì all’Azienda Sanitaria, nonostante il rapporto sottostante non fosse più in capo a quest’ultima, con la conseguente carenza di legittimazione passiva della stessa.

Sennonché il primo Giudice, prima di redigere la decisione, non aveva avuto l’accortezza di rendere edotte le parti della questione rilevata, così come previsto dalla norma citata, la quale espressamente stabilisce che “Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”, ponendo così in essere un difetto nella procedura perché non aveva dato modo alle parti in causa di esporre le proprie ragioni sulla questione.

Interposto appello, sull’argomento il Consiglio di Stato ha aderito alle prospettazioni avanzate dal privato, affermando che la mancata attivazione del contraddittorio sul punto non poteva che dar luogo alla rimessione della controversia al Giudice di primo grado anche perché, intorno al profilo della qualità di resistente in giudizio della gestione liquidatoria l’appellante, in sede di impugnazione, aveva esposto una serie di argomentazioni che avrebbero dovuto imporre la loro preventiva delibazione.

I Giudici di Palazzo Spada hanno altresì sottolineato come, visto che la complessità della materia poteva far presagire una situazione permeata da oggettive complessità ed incertezza del quadro giuridico informante la vicenda, l’approfondimento che avrebbe dovuto essere svolto su tali considerazioni sarebbe stato suscettibile di sfociare anche in un’ipotesi di dichiarazione di errore scusabile in cui, all’esito dell’analisi delle tesi sviluppate, sarebbe eventualmente occorso il ricorrente.

Si noti del resto che in giurisprudenza si rinvengono fattispecie in cui i Tribunali Amministrativi hanno applicato la norma processuale summenzionata: ad esempio Tribunale Amministrativo per la Campania-Napoli, Sezione Quarta, ordinanza 18/05/2013 n. 2752; Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Catania, Sezione Prima, sentenza 09/10/2014 n. 2686 e Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Terza, sentenza 24/05/2013 n. 840.

Ad ulteriore specificazione del tema si segnala che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con la sentenza 22/05/2012 n. 448, ha stabilito che non può dar luogo ad irregolarità processuali la decisione assunta senza, preventivamente alla sua emanazione, aver dato alle parti la possibilità di sviluppare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio, posto che vi è necessità di instaurare la fase all’uopo prevista solo allorchè “la relativa rilevazione officiosa abbia determinato ipotesi di sviluppo della res litigiosa, fino a quel momento processuale non considerate dalle parti sotto il profilo della prova” e, quindi, quando sia, in concreto, irreparabilmente leso il principio del contraddittorio.

(Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 25/03/2016 n. 1240)