Assembramenti pericolosi per l’ordine pubblico - Landfriedensbruch

Assembramenti pericolosi per l’ordine pubblico - Landfriedensbruch
Assembramenti pericolosi per l’ordine pubblico - Landfriedensbruch

I

Questo reato è previsto dal Capo 7.mo della Parte Speciale dello STGB (Codice penale) della RFT ed è intitolato: “Straftaten gegen die öffentliche Ordnung” - Reati contro l’ordine pubblico.

Con il § 125 StGB, che trova il proprio precedente storico nel c. d. Fehdeverbot (divieto di faida), il legislatore ha voluto tutelare ed assicurare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica (la “öffentliche Sicherheit”, che viene considerata “Teilaspekt des öffentliche Friedens”); ha inteso garantire “den Zustand des unbedrohten Daseins aller im Staate” nonché la “Fortdauer dieses Zustandes, den objektiven Zustand der Rechtsgütersicherheit”. La fattispecie di cui al suddetto paragrafo è considerata un tipico Massendelikt. Secondo parte della dottrina, scopo della norma sarebbe  anche  quello di tutelare diritti individuali contro comportamenti violenti. Vi è una corrente dottrinaria che reputa che accanto alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico, siano tutelati parimenti “die jeweils bedrohten Individualrechtsgüter”.

La prima di queste due tesi, a differenza della seconda, non ha trovato grande seguito anche perché la norma di cui al § 125 StGB ha carattere residuale (“wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist” = qualora il fatto non sia punito con pena più grave da altre norme) e perché il § 125 StGB non può essere considerato “Schutzgesetz” ai sensi del § 823, comma 2, BGB (Cod. civ.).

A proposito della seconda tesi è stato osservato che il § 125 StGB, salvo che non diventi operante la c.d. Subsidiaritätsklausel di cui al comma 2, implica una Vorverlagerung des Strafschutzes (un’anticipazione della tutela penale), giustificata dalla particolare pericolosità che può promanare da un assembramento - in luogo pubblico - di persone aventi intenti tutt’altro che pacifici. L’anonimità della “massa” attenua sensibilmente o annulla il senso di responsabilità del singolo (“verantwortungslähmend”) e aumenta comunque la disponibilità delle persone a commettere azioni difficilmente controllabili e neutralizzabili. Inoltre hanno per effetto di attenuare il Sicherheitsgefühl der rechtstreuen Bürger (il senso di sicurezza dei cittadini osservanti delle leggi) e suscitano l’impressione che lo Stato non sia in grado di tutelarli.

II

Nel passato era stato punibile chiunque avesse fatto parte di un assembramento, di una folla di persone, se questo assembramento (Menschenmenge), agendo viribus unitis, avesse commesso reati caratterizzati da violenza. L’intento del legislatore è stato quello di rendere punibili atti di violenza e di minaccia, a proposito dei quali la prova a carico dei singoli partecipanti è molto difficile da fornire (stante il loro numero), mentre la pericolosità della Menschenmenge (raggruppamento di persone) spesso è elevata e non facilmente da contenere.

È stato detto che il legislatore avrebbe dettato questo paragrafo “aus Gründen der Beweisnot, weil aus der Menge begangene Delikte, Einzelpersonen nur schwer zugeordnet werden können” (delitti commessi da persone facenti parte di un assembramento, possono essere “ascrittti” soltanto con difficolta’ a singole persone).

III

Il § 125 StGB, ritenuto un relitto “obrigkeitsstaatlichen Denkens” è stato profondamente (e, secondo alcuni, radicalmente) modificato per effetto del 3° Strafrechtsänderungsgesetz del 1970 prevedendo la punibilità soltanto nei casi previsti dai nn. 1 e 2 del  comma 1 di questo paragrafo e qualora sia ravvisabile il concorso ad atti di violenza o di minaccia oppure sussista il c.d. Anheizen, cioè l’istigazione. Successive modifiche, riguardanti peraltro anche il c.d. Versammlungsgesetz (legge sulle riunioni), hanno sottoposto a sanzione la partecipazione ad assembramenti di cui sopra di persone travisate (“vermummte Personen”).

Per effetto di una modifica del § 29, comma 1, dell’Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) è stato reso sanzionabile il possesso, da parte di partecipanti a manifestazioni all’aperto, di oggetti atti a rendere impossibile l’accertamento dell’identità personale.

Il § 125 StGB contempla tre Tatvarianten: 1) atti di violenza contro persone o cose, 2)  minacce di ricorrere alla violenza contro persone, 3) istigazione a commettere fatti sub 1) o 2), che presuppongono la presenza di un assembramento di persone, dall’interno del quale promanano atti di violenza (gewaltsame Menschenmenge) o di minaccia. Per Menschenmenge si intende (cfr. BGH 33, 307) “eine räumlich zusammengeschlossene Personenmehrheit (la compresenza di tante persone in uno stesso luogo (pubblico)). Si parla in proposito anche di Menschenmenge, bestehend aus einer großen Personenmehrheit, die in ihrer Zahl nicht sofort überschaubar ist. Secondo la dottrina prevalente, l’assembramento deve essere costituito da almeno 15-20 persone. Nel caso del gewalttätigen Landfriedensbruch, la violenza contro persone o cose deve promanare da coloro che costituiscono la Menschenmenge e deve essere diretta contro persone o cose che si trovano all’esterno dell’assembramento.

Violenza e minaccia, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al § 125 StGB, non devono però sostanziarsi in “bagatellmäßigen Angriffen”, ma devono avere almeno un certo grado di aggressivita’ (“aggressives Tun von einiger Erheblichkeit” (p. es. il lancio di un sasso)). Pertanto non può essere punito ai sensi del suddetto paragrafo, chi si limita a lanciare uova o contenitori di colore (Farbbeutel); in questi casi è stato ritenuto che manchi la “besondere Aggressivität”, la quale difetta altresì nel caso di attuazione di un “sit in” (Sitzblockade). Anche in caso di violenza contro cose, la volontà dei soggetti attivi del reato deve avere di mira una “nicht nur geringfügige Sachbeschädigung”.

La violenza o la minaccia poste in essere, non devono necessariamente essere dirette contro più persone; basta anche uno di questi atti diretto contro una sola persona. Il § 125 StGB ha una “Garantiefunktion für die Allgemeinheit” (funzione di garanzia per la collettività). Inoltre non occorre che l’atto abbia per conseguenza una konkrete Gefährdung (un pericolo concreto); basta l’unità di intendimento del fine.

IV

Con riferimento all’elemento oggettivo del reato p. e p. dal § 125 StGB, si distingue tra: 1) gewalttätigen, 2) drohenden und 3) aufwieglerischem Landfriedensbruch. Il gewalttätige Landfriedensbruch presuppone, oltre ad un assembramento di persone, un comportamento costituente pericolo per la sicurezza pubblica. Non è invece richiesto “ein bestimmter, starfrechtlicher Verletzungserfolg” (cfr. BGH 23, 46), vale a dire che venga  lesa l’integrità fisica di una persona, anzi neppure che si verifichi una “tatsächliche, physische Einwirkung auf Personen oder Sachen”; è sufficiente la c.d. coesione psicologica. Pertanto è punibile, ai sensi del suddetto paragrafo, anche il lancio di un sasso che non raggiunge il “bersaglio” avuto di mira.

L’assembramento di persone deve essere caratterizzato da “Unfriedlichkeit”, da “feindseligem Willen der Menge” (da un’intenzione non pacifica, ostile). Nel passato questo concetto era stato - forse - espresso in modo più adeguato (e preciso), quando era stato adottato il termine “zusammengerottete Menschenmenge”, la cui Unkontrollierbarkeit (impossibilità di controllo) comporta spesso un pericolo di escalazione (Eskalationsgefahr). Vedremo di seguito che l’espressione “ Zusammenrottung” (einer Menschenmenge) veniva usata in un passato non lontano dal legislatore austriaco nel § 274 StGB, che era intitolato, anch’esso, “Landfriedensbruch”.

Per quanto concerne l’elemento del reato “mit vereinten Kräften”, occorre che le intenzioni di carattere ostile siano “supportate” (“ihren Rückhalt finden”), da un proposito comune, condiviso da tutto l’assembramento di persone o perlomeno da gran parte dello stesso.

Altro elemento del reato de quo è il pericolo per la sicurezza pubblica che promana dalla Menschenmenge. C’è stato chi ha parlato anche di “Gefährdung des allgemeinen, objektiven Friedenszustandes, des unbedrohten Dasenis aller im Staate“. Va rilevato in proposito che  il suddetto “Friedenszustand” può essere esposto a pericolo pure in caso di atti di violenza contro singole persone, se tali atti sono diretti contro una Einzelperson in quanto appartenente  ad un determinato gruppo di persone (p. es. ad una confessione religiosa, ad una razza, ad una minoranza) e se gli atti hanno come obiettivo di “colpire” la persona proprio in quanto appartenente ad uno di questi gruppi.

La mera presenza di una persona in una unfriedlichen Menschenmenge non costituisce, di per se’, ne’ eine psychische Beihilfe, ne’ una Beihilfe ai sensi del § 125, Abs.1., 1. Alt., StGB.

Anche chi viene a trovarsi all’interno dell’assembramento per motivi professionali (p. es. un giornalista) non risponde del reato ora menzionato e neppure rispondono di Landfriedensbruch i c.d. passiven Mitläufer, vale a dire le persone che serbono un atteggiamento meramente passivo (nel qual caso è però ravvisabile la Ordnungswidrigkeit di cui al § 113, comma 1, OWiG), diversamente da chi manifesta un unterstützendes Verhalten, un atteggiamento di supporto che è espressione di solidarietà con la unfriedlichen Menschenmenge.

V

E passiamo al bedrohenden Landfriedensbruch (comma 1°, 2^ Alt. del § 125 StGB).

Per quanto concerne il concetto di minaccia, per la stessa s’intende la prospettazione di un male, di atto di violenza, la cui realizzazione dipende dall’autore della minaccia. La minaccia può essere esplicita oppure “kann  durch konkludente Handlungen erfolgen”. Va osservato che - nonostante il dato testuale del § 125, comma 1, n. 2, StGB, la minaccia, almeno ad avviso della dottrina largamente prevalente, può avere per oggetto anche cose. Infatti anche una minaccia di tal genere può avere identico effetto intimidatorio e può essere ugualmente “friedensstörend” come quella contro persone (p. es., se viene minacciata la devastazione di una gioielleria).

VI

Con la 3^ Tatvariante, prevista dal comma 1, del § 125 StGB (il c.d. aufwieglerische Landfriedensbruch), il legislatore della RFT si è proposto di punire i c. d.  Agitatoren der Ausschreitungen, indicati anche come Anreizer o Aufwiegler, vale a dire gli istigatori.

Questa Tatvariante è integrata dall’Einwirken auf die Menschenmenge (influire sull’assembramento). L’Einwirken può concretarsi in qualsiasi Form von Einflussnahme auf die Menge, cioè influendo in un modo qualsiasi sull’assembramento, avvenga l’influenza direttamente o anche (soltanto) per facta concludentia (p. es. sparando in aria un colpo di arma da fuco per far credere a coloro della Menge che non si trovano nelle immediate vicinanze, che  a sparare siano state le forze dell’ordine). L’Einwirken deve sempre avere per oggetto l’assembramento e non soltanto alcuni componenti dello stesso. Parimenti l’azione, al cui compimento gli Aufwiegler esortano, deve avere un certo grado di determinatezza e concretezza (così p. es. è stato condannato chi ha incitato a mandare in frantumi le finestre di un palazzo o all’omicidio di una personalità della politica).

L’Aufwiegler non necessariamente deve trovarsi all’interno dell’assembramento;  può agire anche dall’esterno dello stesso, qualora il suo incitamento sia diretto alla Menschenmenge.

L’Einwirkung deve essere compiuta con la volontà (si parla in proposito di “zielgerichtetem Willen”) di favorire, incrementare, incoraggiare la disponibilità - già esistente - di un assembramento di persone a commettere atti di violenza o di minaccia configuranti Landfriedensbruch. La 3^ Tatvariante di cui al § 125 StGB, è un c.d. unechtes Unternehmungsdelikt e la stessa è integrata per effetto di un tentativo (purché “zielgerichtet”), posto in essere dal soggetto attivo del reato; il reato è consumato, appena sono compiute le prime aufwieglerischen Handlungen, anche se l’esecuzione di atti di violenza avuti di mira non è avvenuta.

Tuttora non pacifico è se il legislatore, adottando la dizione “fördern der Gewaltbereitschaft”, abbia, o meno, voluto sanzionare penalmente altresì ”das Hervorrufen einer zunächst noch nicht vorhandenen Tatbereitschaft” (il far “sorgere”, il provocare la disponibilità all’azione di violenza o di minaccia non già presente (nell’assembramento)). Tenuto conto della ratio legis, la maggior parte della dottrina si è - finora - espressa nel senso di comprendere nella formulazione legislativa anche la seconda ipotesi in quanto sarebbe una contraddizione punire chi rafforza nella Menge propositi ostili già esistenti, mentre non sarebbe punibile a mente del § 125 StGB, colui che, con il proprio comportamento, “suscita” propositi del genere prima non esistenti. Sanzionando l`aufwieglerischen Landfriedensbruch, è piuttosto evidente che il Gesetzgeber abbia voluto “colpire” i c.d. Anheizer, Aufwiegler oder Agitatoren, che dir si voglia, vale a dire chi attizza, sobilla, agita. Indubbiamente il “Wecken der Gewaltbereitschaft” è indice di un grado di pericolosita’- per la sicurezza e l’ordine pubblico - più elevato rispetto a chi approfitta dalla bereits vorhandenen Gewaltbereitschaft e si limita ad aumentarla, ad incrementarla.  L’Unrechtsgehalt in quest’ultimo caso è  minore anche perché l’agitatore nel primo caso “utilizza” l’assembramento “als taugliches Tatobjekt”.

VII

Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, è richiesto almeno il dolo eventuale. Nel caso sub n. 1 del 1° comma del § 125 StGB, la volontà deve essere diretta a commettere atti di violenza (ma non necessariamente a causare anche danni), mentre questa volontà (il c.d. zielgerichtetes Wollen) non è richiesta nella 3^ Tatvariante (aufwieglerischer Landfriedensbruch), potendo la volontà essere diretta soltanto alla Förderung der Bereitschaft zu Gewalttätigkeiten oder zu Bedrohungen, senza che si verifichino atti di violenza; la mera consapevolezza che l’Einwirken potrà avere o avrà per effetto la disponibilità dell’assembramento a commettere atti di cui ai nn. 1 e 2 del  comma 1 del §125 StGB, non basta ad integrare das subjektive Element der Straftat (3. Variante).

VIII

Il reato p. e p. dal § 125, comma 1, Alt. 1 e 2, StGB, è consumato una volta che da parte del soggetto attivo del reato siano stati posti in essere atti di violenza o si sia fatto ricorso a minaccia, indipendentemente dalle conseguenze verificatesi. Nel caso della 3^Tatvariante, la Tatvollendung si ha invece con il semplice inizio della Einwirkung, a prescindere dall’effetto (risultato) della stessa. Va tuttavia rilevato, con riferimento alla 3^ Tatvariante, che qualora non si siano ancora verificati atti di violenza, in caso di desistenza volontaria dalla Einwirkung, è applicabile il § 31 StGB (che prevede il Rücktritt vom Versuch der Beteiligung).

Il § 125 StGB prevede la pena della reclusione fino a tre anni in alternativa a quella pecuniaria della multa.

Sopra abbiamo accennato alla Subsidiaritätsklausel contenuta nel  comma 1 del § 125 StGB nel senso che questo paragrafo è applicabile soltanto se il fatto non è punito con pena più grave da un’altra norma. È stato fatto notare che a questa “clausola” il legislatore avrebbe fatto meglio a non ricorrere in quanto, specie dopo l’emanazione del Verbrechensbekämpfungsgesetz del 28.10.1994,  “l’utilità pratica” del § § 125 StGB è stata notevolmente ridimensionata, posto che il § 223 StGB prevede una pena (edittale) superiore (reclusione fino a cinque anni o multa); sminuita è stata altresì la rilevanza del § 125 StGB quale reato contro la sicurezza pubblica e si è trascurato “das spezifische Unrecht” che promana da un assembramento di persone qualora agiscano “viribus unitis” e che è superiore all’Unrechtsgehalt che caratterizza le Körperverletzungen (lesioni personali volontarie).

IX

Il codice penale austriaco prevedeva il Landfriedensbruch al § 274 dello StGB. Essendo anche questo paragrafo stato modificato recentemente, verrà prima riportata la disciplina “vecchia” e poi quella attuale, per porre meglio in risalto la portata della riforma.

Disponeva il § 274 StGB, al comma 1: “Chiunque, consapevolmente, partecipa ad un assembramento di persone (Menschenmenge), la cui intenzione è, sotto l’influenza dell’assembramento stesso, di commettere un reato di omicidio, di lesioni personali volontarie o di danneggiamento aggravato, viene punito con la pena detentiva fino a due anni; con la reclusione fino a tre anni, viene punito chiunque, partecipando all’assembramento, riveste una funzione preminente nello stesso oppure concorre alla perpetrazione dei reati di cui al comma 2. La punibilità è esclusa (comma 3) per chi, volontariamente e spontaneamente, si allontana dall’assembramento o pone in essere atti non equivoci da cui risulta la volontà di allontanarsi dall’assembramento prima che avvengano atti di violenza; questa disposizione non è applicabile in favore di chi ha avuto una funzione preminente nell’assembramento.

Il § 274 StGB è contenuto nella Parte speciale, 20.mo Capo, dello StGB, il quale prevede le strafbaren Handlungen gegen den öffentlichen Frieden (reati contro la “pace pubblica”), gegen den durch die Rechtsordnung gewährleisteten Frieden (contro la pace/tranquillità assicurata dall’ordinamento giuridico). Il § 274 StGB era intitolato, fino alla riforma del 2015, “Landfriedensbruch”, mentre a seguito della Neufassung, entrata in vigore l’1.1.2016, il reato p. e p. dal § 274 StGB, viene ora denominato “Schwere, gemeinschaftliche Gewalt”.

X

Ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al § 274 StGB era - ed è anche a seguito della riforma - richiesta la consapevolezza (Wissentlichkeit) di far parte della Zusammenrottung einer Menschenmenge, di un assembramento costituito da un numero particolarmente rilevante di persone, allo scopo di commettere gravi reati caratterizzati dall’uso della violenza. L’OGH (Corte suprema) aveva interpretato l’espressione “Zusammenrottung einer Menschenmenge” nel senso di “Versammlung so vieler Menschen, dass ein Beobachter sie auf etwa 100 schätzt” (una riunione di tante persone, da indurre un osservatore a stimarla in ca.100 (cfr. OGH Os 47/08s, 14 Os 140/08g)).

La dottrina prevalente, prima dell’intervento dell’OGH, aveva ritenuto che si dovesse parlare di “Menschenmenge so groß, dass sie sich schwer oder gar nicht zählen lässt” (assembramento di un numero di persone talmente elevato da rendere difficile o impossibile contare le persone), mentre “Zusammenrottung” è stata ritenuta “die Vereinigung einer Vielheit von Menschen zur alsbaldigen Verwirklichung eines gesetzwidrigen Zieles” (la riunione di un elevato numero di persone al fine di perseguire, se non immediatamente, almeno a breve, un fine illecito). La tesi che per zusammengerottete Menschenmenge dovesse intendersi ca. 100 persone riunite, è confortata dal fatto che l’assembramento di persone deve essere talmente numeroso che il fatto che alcune di queste persone si allontanino dalla Menge, è pressoché irrilevante.

Sussiste la punibilità a mente del § 274 StGB, se chi è all’interno dell’assembramento, si accorge che altre persone facenti parte anch’esse dell’assembramento, spaccano p. es. vetrine di esercizi commerciali o lanciano sassi contro le forze dell’ordine, in ispecie se l’assembramento assume poi un atteggiamento consistente nell’impedire agli organi di polizia di far desistere i facinorosi dalla violenza o di arrestarli. In questi casi chi è o rimane all’interno della Menge, è passibile della sanzione prevista dal § 274, comma 1, StGB.

Punibile è altresì colui che si allontana dall’assembramento non volontariamente e spontaneamente, ma p. es. semplicemente per sottrarsi all’arresto da parte delle forze dell’ordine.

Di Teilnahme di cui al  comma 1 del § 274 StGB è il caso di parlare, se una persona, volontariamente, diventa parte o rimane parte della zusammengerotteten Menschenmenge, cioè se è o diventa “freiwillig ein Bestandteil (una componente) der Menge”. Comunemente, il reato p. e p. dal § 274 StGB è stato indicato - e viene tuttora indicato - come gewalttätige Ausschreitung (manifestazione caratterizzata da ricorso alla violenza).

L’assembramento di persone, affinché venga integrata la fattispecie prevista dal paragrafo suddetto, deve avere il fine dell’uso della violenza (“auf Gewaltanwendung abzielen”). La volontà di compiere atti di questo genere può essere desunta da Sprechchöre (c.d. slogans), da esortazioni verbali o da cartelli e striscioni con contenuti aizzanti, innalzati da persone facenti parte dell’assembramento. Atti di violenza del tutto isolati, anche se provenienti dall’interno della Menschenmenge, non integrano il reato de quo.

XI

Le Gewalttaten rilevanti ai fini del § 274 StGB sono tassativamente indicate nel comma 1di questo paragrafo (a differenza del § 125 del cod. pen. della RFT, nel quale ci si riferisce genericamente ad atti di violenza contro persone e cose, di prospettazione di atti violenti contro persone e di Einwirkung auf die Menschenmenge). La fattispecie di cui al § 274 StGB austriaco viene integrata, se tutti i componenti dell’assembramento - o perlomeno gran parte dello stesso - hanno in animo (unità di intendimento del fine) di commettere, agendo congiuntamente, almeno uno dei reati indicati in questo paragrafo. Pertanto non è il caso di parlare di Landfriedensbruch (di schwerer, gemeinschaftlicher Gewalt), se atti di violenza vengono posti in essere soltanto da singoli (pochi) componenti dell’assembramento e se la “massa” serba un atteggiamento meramente passivo.

La Teilnahme di cui è menzione nel comma 1, del § 274 StGB, si sostanzia nell’accedere alla Menschenmenge o nel rimanere all’interno della stessa, (benche’ sia possibile uscire dalla Menge), anche se il Teilnehmer non commette alcuno dei reati elencati nel suddetto comma.

XII

Come già accennato sopra, il § 274 StGB austriaco (la fattispecie ora è denominata “Schwere gemeinsame Gewalt”) ha subito anche esso una sostanziale modifica, entrata in vigore l’1.1.2016. Nel comma 1° non troviamo più la dizione “Zusammenrottung einer Menschenmenge” (assembramento di persone), ma quella di “Zusammenkunft vieler Menschen” (riunione di molte persone). L’espressione “dass unter ihrem Einfluss” (che sotto l’influenza (dell’assembramento), è stata sostituita con “dass durch ihre vereinten Kräfte” (che per effetto delle forze congiunte).

Da notare è anche che, mentre nel “vecchio” § 274 StGB, tra i delitti indicati nel comma 1 figura - per ultimo - la dizione generica “Sachbeschädigung” (danni a cose) e vi è un richiamo, altrettanto generico, al § 126 StGB, nella nuova versione di questo comma si rinviene la precisazione “Sachbeschädigung nach § 126, Abs. 1, Z. 5 oder Abs. 2 (danneggiamento punito dal § 126, comma 1, n. 5 o dal comma 2 di questo paragrafo). Va osservato in proposito che anche  il § 126 StGB e’ stato riformato con decorrenza 1.1.2016 e che i danneggiamenti rilevanti ai fini del nuovo § 274 StGB sono ora soltanto quelli rubricati sub comma 1 n. 5 (danni ad infrastrutture importanti) e sub comma 2 (aver cagionato un danno superiore ad Euro 300.000) del § 126 StGB.

Anche il 2 comma del § 274 StGB  è stato modificato a seguito della riforma in quanto, accanto alla ”führenden Teilnahme”, costituisce aggravante pure l’Aufstachelung (l’istigazione) al compimento di uno degli atti previsti dal comma 1.

È di tutta evidenza che il legislatore austriaco, in sede di riformulazione del § 274 StGB, abbia “recepito” in parte termini (e concetti) contenuti nel § 125 StGB della RFT.

Ad indurre il legislatore austriaco a porre mano alla riforma del § 274 StGB, sono state le gewaltsamen Ausschreitungen verificatesi negli ultimi anni, nel corso delle quali, non di rado, nonostante lo spiegamento di imponenti forze di polizia, l’ordine pubblico, delle volte, è stato assicurato soltanto a stento ed è comunque aumentato, nella popolazione, la sensazione di non essere protetta adeguatamente. È stato detto che “das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung hat zweifelsohne Schaden genommen”. Assicurare e garantire la sicurezza pubblica è uno degli obblighi principali dello Stato.

I

Questo reato è previsto dal Capo 7.mo della Parte Speciale dello STGB (Codice penale) della RFT ed è intitolato: “Straftaten gegen die öffentliche Ordnung” - Reati contro l’ordine pubblico.

Con il § 125 StGB, che trova il proprio precedente storico nel c. d. Fehdeverbot (divieto di faida), il legislatore ha voluto tutelare ed assicurare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica (la “öffentliche Sicherheit”, che viene considerata “Teilaspekt des öffentliche Friedens”); ha inteso garantire “den Zustand des unbedrohten Daseins aller im Staate” nonché la “Fortdauer dieses Zustandes, den objektiven Zustand der Rechtsgütersicherheit”. La fattispecie di cui al suddetto paragrafo è considerata un tipico Massendelikt. Secondo parte della dottrina, scopo della norma sarebbe  anche  quello di tutelare diritti individuali contro comportamenti violenti. Vi è una corrente dottrinaria che reputa che accanto alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico, siano tutelati parimenti “die jeweils bedrohten Individualrechtsgüter”.

La prima di queste due tesi, a differenza della seconda, non ha trovato grande seguito anche perché la norma di cui al § 125 StGB ha carattere residuale (“wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist” = qualora il fatto non sia punito con pena più grave da altre norme) e perché il § 125 StGB non può essere considerato “Schutzgesetz” ai sensi del § 823, comma 2, BGB (Cod. civ.).

A proposito della seconda tesi è stato osservato che il § 125 StGB, salvo che non diventi operante la c.d. Subsidiaritätsklausel di cui al comma 2, implica una Vorverlagerung des Strafschutzes (un’anticipazione della tutela penale), giustificata dalla particolare pericolosità che può promanare da un assembramento - in luogo pubblico - di persone aventi intenti tutt’altro che pacifici. L’anonimità della “massa” attenua sensibilmente o annulla il senso di responsabilità del singolo (“verantwortungslähmend”) e aumenta comunque la disponibilità delle persone a commettere azioni difficilmente controllabili e neutralizzabili. Inoltre hanno per effetto di attenuare il Sicherheitsgefühl der rechtstreuen Bürger (il senso di sicurezza dei cittadini osservanti delle leggi) e suscitano l’impressione che lo Stato non sia in grado di tutelarli.

II

Nel passato era stato punibile chiunque avesse fatto parte di un assembramento, di una folla di persone, se questo assembramento (Menschenmenge), agendo viribus unitis, avesse commesso reati caratterizzati da violenza. L’intento del legislatore è stato quello di rendere punibili atti di violenza e di minaccia, a proposito dei quali la prova a carico dei singoli partecipanti è molto difficile da fornire (stante il loro numero), mentre la pericolosità della Menschenmenge (raggruppamento di persone) spesso è elevata e non facilmente da contenere.

È stato detto che il legislatore avrebbe dettato questo paragrafo “aus Gründen der Beweisnot, weil aus der Menge begangene Delikte, Einzelpersonen nur schwer zugeordnet werden können” (delitti commessi da persone facenti parte di un assembramento, possono essere “ascrittti” soltanto con difficolta’ a singole persone).

III

Il § 125 StGB, ritenuto un relitto “obrigkeitsstaatlichen Denkens” è stato profondamente (e, secondo alcuni, radicalmente) modificato per effetto del 3° Strafrechtsänderungsgesetz del 1970 prevedendo la punibilità soltanto nei casi previsti dai nn. 1 e 2 del  comma 1 di questo paragrafo e qualora sia ravvisabile il concorso ad atti di violenza o di minaccia oppure sussista il c.d. Anheizen, cioè l’istigazione. Successive modifiche, riguardanti peraltro anche il c.d. Versammlungsgesetz (legge sulle riunioni), hanno sottoposto a sanzione la partecipazione ad assembramenti di cui sopra di persone travisate (“vermummte Personen”).

Per effetto di una modifica del § 29, comma 1, dell’Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) è stato reso sanzionabile il possesso, da parte di partecipanti a manifestazioni all’aperto, di oggetti atti a rendere impossibile l’accertamento dell’identità personale.

Il § 125 StGB contempla tre Tatvarianten: 1) atti di violenza contro persone o cose, 2)  minacce di ricorrere alla violenza contro persone, 3) istigazione a commettere fatti sub 1) o 2), che presuppongono la presenza di un assembramento di persone, dall’interno del quale promanano atti di violenza (gewaltsame Menschenmenge) o di minaccia. Per Menschenmenge si intende (cfr. BGH 33, 307) “eine räumlich zusammengeschlossene Personenmehrheit (la compresenza di tante persone in uno stesso luogo (pubblico)). Si parla in proposito anche di Menschenmenge, bestehend aus einer großen Personenmehrheit, die in ihrer Zahl nicht sofort überschaubar ist. Secondo la dottrina prevalente, l’assembramento deve essere costituito da almeno 15-20 persone. Nel caso del gewalttätigen Landfriedensbruch, la violenza contro persone o cose deve promanare da coloro che costituiscono la Menschenmenge e deve essere diretta contro persone o cose che si trovano all’esterno dell’assembramento.

Violenza e minaccia, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al § 125 StGB, non devono però sostanziarsi in “bagatellmäßigen Angriffen”, ma devono avere almeno un certo grado di aggressivita’ (“aggressives Tun von einiger Erheblichkeit” (p. es. il lancio di un sasso)). Pertanto non può essere punito ai sensi del suddetto paragrafo, chi si limita a lanciare uova o contenitori di colore (Farbbeutel); in questi casi è stato ritenuto che manchi la “besondere Aggressivität”, la quale difetta altresì nel caso di attuazione di un “sit in” (Sitzblockade). Anche in caso di violenza contro cose, la volontà dei soggetti attivi del reato deve avere di mira una “nicht nur geringfügige Sachbeschädigung”.

La violenza o la minaccia poste in essere, non devono necessariamente essere dirette contro più persone; basta anche uno di questi atti diretto contro una sola persona. Il § 125 StGB ha una “Garantiefunktion für die Allgemeinheit” (funzione di garanzia per la collettività). Inoltre non occorre che l’atto abbia per conseguenza una konkrete Gefährdung (un pericolo concreto); basta l’unità di intendimento del fine.

IV

Con riferimento all’elemento oggettivo del reato p. e p. dal § 125 StGB, si distingue tra: 1) gewalttätigen, 2) drohenden und 3) aufwieglerischem Landfriedensbruch. Il gewalttätige Landfriedensbruch presuppone, oltre ad un assembramento di persone, un comportamento costituente pericolo per la sicurezza pubblica. Non è invece richiesto “ein bestimmter, starfrechtlicher Verletzungserfolg” (cfr. BGH 23, 46), vale a dire che venga  lesa l’integrità fisica di una persona, anzi neppure che si verifichi una “tatsächliche, physische Einwirkung auf Personen oder Sachen”; è sufficiente la c.d. coesione psicologica. Pertanto è punibile, ai sensi del suddetto paragrafo, anche il lancio di un sasso che non raggiunge il “bersaglio” avuto di mira.

L’assembramento di persone deve essere caratterizzato da “Unfriedlichkeit”, da “feindseligem Willen der Menge” (da un’intenzione non pacifica, ostile). Nel passato questo concetto era stato - forse - espresso in modo più adeguato (e preciso), quando era stato adottato il termine “zusammengerottete Menschenmenge”, la cui Unkontrollierbarkeit (impossibilità di controllo) comporta spesso un pericolo di escalazione (Eskalationsgefahr). Vedremo di seguito che l’espressione “ Zusammenrottung” (einer Menschenmenge) veniva usata in un passato non lontano dal legislatore austriaco nel § 274 StGB, che era intitolato, anch’esso, “Landfriedensbruch”.

Per quanto concerne l’elemento del reato “mit vereinten Kräften”, occorre che le intenzioni di carattere ostile siano “supportate” (“ihren Rückhalt finden”), da un proposito comune, condiviso da tutto l’assembramento di persone o perlomeno da gran parte dello stesso.

Altro elemento del reato de quo è il pericolo per la sicurezza pubblica che promana dalla Menschenmenge. C’è stato chi ha parlato anche di “Gefährdung des allgemeinen, objektiven Friedenszustandes, des unbedrohten Dasenis aller im Staate“. Va rilevato in proposito che  il suddetto “Friedenszustand” può essere esposto a pericolo pure in caso di atti di violenza contro singole persone, se tali atti sono diretti contro una Einzelperson in quanto appartenente  ad un determinato gruppo di persone (p. es. ad una confessione religiosa, ad una razza, ad una minoranza) e se gli atti hanno come obiettivo di “colpire” la persona proprio in quanto appartenente ad uno di questi gruppi.

La mera presenza di una persona in una unfriedlichen Menschenmenge non costituisce, di per se’, ne’ eine psychische Beihilfe, ne’ una Beihilfe ai sensi del § 125, Abs.1., 1. Alt., StGB.

Anche chi viene a trovarsi all’interno dell’assembramento per motivi professionali (p. es. un giornalista) non risponde del reato ora menzionato e neppure rispondono di Landfriedensbruch i c.d. passiven Mitläufer, vale a dire le persone che serbono un atteggiamento meramente passivo (nel qual caso è però ravvisabile la Ordnungswidrigkeit di cui al § 113, comma 1, OWiG), diversamente da chi manifesta un unterstützendes Verhalten, un atteggiamento di supporto che è espressione di solidarietà con la unfriedlichen Menschenmenge.

V

E passiamo al bedrohenden Landfriedensbruch (comma 1°, 2^ Alt. del § 125 StGB).

Per quanto concerne il concetto di minaccia, per la stessa s’intende la prospettazione di un male, di atto di violenza, la cui realizzazione dipende dall’autore della minaccia. La minaccia può essere esplicita oppure “kann  durch konkludente Handlungen erfolgen”. Va osservato che - nonostante il dato testuale del § 125, comma 1, n. 2, StGB, la minaccia, almeno ad avviso della dottrina largamente prevalente, può avere per oggetto anche cose. Infatti anche una minaccia di tal genere può avere identico effetto intimidatorio e può essere ugualmente “friedensstörend” come quella contro persone (p. es., se viene minacciata la devastazione di una gioielleria).

VI

Con la 3^ Tatvariante, prevista dal comma 1, del § 125 StGB (il c.d. aufwieglerische Landfriedensbruch), il legislatore della RFT si è proposto di punire i c. d.  Agitatoren der Ausschreitungen, indicati anche come Anreizer o Aufwiegler, vale a dire gli istigatori.

Questa Tatvariante è integrata dall’Einwirken auf die Menschenmenge (influire sull’assembramento). L’Einwirken può concretarsi in qualsiasi Form von Einflussnahme auf die Menge, cioè influendo in un modo qualsiasi sull’assembramento, avvenga l’influenza direttamente o anche (soltanto) per facta concludentia (p. es. sparando in aria un colpo di arma da fuco per far credere a coloro della Menge che non si trovano nelle immediate vicinanze, che  a sparare siano state le forze dell’ordine). L’Einwirken deve sempre avere per oggetto l’assembramento e non soltanto alcuni componenti dello stesso. Parimenti l’azione, al cui compimento gli Aufwiegler esortano, deve avere un certo grado di determinatezza e concretezza (così p. es. è stato condannato chi ha incitato a mandare in frantumi le finestre di un palazzo o all’omicidio di una personalità della politica).

L’Aufwiegler non necessariamente deve trovarsi all’interno dell’assembramento;  può agire anche dall’esterno dello stesso, qualora il suo incitamento sia diretto alla Menschenmenge.

L’Einwirkung deve essere compiuta con la volontà (si parla in proposito di “zielgerichtetem Willen”) di favorire, incrementare, incoraggiare la disponibilità - già esistente - di un assembramento di persone a commettere atti di violenza o di minaccia configuranti Landfriedensbruch. La 3^ Tatvariante di cui al § 125 StGB, è un c.d. unechtes Unternehmungsdelikt e la stessa è integrata per effetto di un tentativo (purché “zielgerichtet”), posto in essere dal soggetto attivo del reato; il reato è consumato, appena sono compiute le prime aufwieglerischen Handlungen, anche se l’esecuzione di atti di violenza avuti di mira non è avvenuta.

Tuttora non pacifico è se il legislatore, adottando la dizione “fördern der Gewaltbereitschaft”, abbia, o meno, voluto sanzionare penalmente altresì ”das Hervorrufen einer zunächst noch nicht vorhandenen Tatbereitschaft” (il far “sorgere”, il provocare la disponibilità all’azione di violenza o di minaccia non già presente (nell’assembramento)). Tenuto conto della ratio legis, la maggior parte della dottrina si è - finora - espressa nel senso di comprendere nella formulazione legislativa anche la seconda ipotesi in quanto sarebbe una contraddizione punire chi rafforza nella Menge propositi ostili già esistenti, mentre non sarebbe punibile a mente del § 125 StGB, colui che, con il proprio comportamento, “suscita” propositi del genere prima non esistenti. Sanzionando l`aufwieglerischen Landfriedensbruch, è piuttosto evidente che il Gesetzgeber abbia voluto “colpire” i c.d. Anheizer, Aufwiegler oder Agitatoren, che dir si voglia, vale a dire chi attizza, sobilla, agita. Indubbiamente il “Wecken der Gewaltbereitschaft” è indice di un grado di pericolosita’- per la sicurezza e l’ordine pubblico - più elevato rispetto a chi approfitta dalla bereits vorhandenen Gewaltbereitschaft e si limita ad aumentarla, ad incrementarla.  L’Unrechtsgehalt in quest’ultimo caso è  minore anche perché l’agitatore nel primo caso “utilizza” l’assembramento “als taugliches Tatobjekt”.

VII

Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, è richiesto almeno il dolo eventuale. Nel caso sub n. 1 del 1° comma del § 125 StGB, la volontà deve essere diretta a commettere atti di violenza (ma non necessariamente a causare anche danni), mentre questa volontà (il c.d. zielgerichtetes Wollen) non è richiesta nella 3^ Tatvariante (aufwieglerischer Landfriedensbruch), potendo la volontà essere diretta soltanto alla Förderung der Bereitschaft zu Gewalttätigkeiten oder zu Bedrohungen, senza che si verifichino atti di violenza; la mera consapevolezza che l’Einwirken potrà avere o avrà per effetto la disponibilità dell’assembramento a commettere atti di cui ai nn. 1 e 2 del  comma 1 del §125 StGB, non basta ad integrare das subjektive Element der Straftat (3. Variante).

VIII

Il reato p. e p. dal § 125, comma 1, Alt. 1 e 2, StGB, è consumato una volta che da parte del soggetto attivo del reato siano stati posti in essere atti di violenza o si sia fatto ricorso a minaccia, indipendentemente dalle conseguenze verificatesi. Nel caso della 3^Tatvariante, la Tatvollendung si ha invece con il semplice inizio della Einwirkung, a prescindere dall’effetto (risultato) della stessa. Va tuttavia rilevato, con riferimento alla 3^ Tatvariante, che qualora non si siano ancora verificati atti di violenza, in caso di desistenza volontaria dalla Einwirkung, è applicabile il § 31 StGB (che prevede il Rücktritt vom Versuch der Beteiligung).

Il § 125 StGB prevede la pena della reclusione fino a tre anni in alternativa a quella pecuniaria della multa.

Sopra abbiamo accennato alla Subsidiaritätsklausel contenuta nel  comma 1 del § 125 StGB nel senso che questo paragrafo è applicabile soltanto se il fatto non è punito con pena più grave da un’altra norma. È stato fatto notare che a questa “clausola” il legislatore avrebbe fatto meglio a non ricorrere in quanto, specie dopo l’emanazione del Verbrechensbekämpfungsgesetz del 28.10.1994,  “l’utilità pratica” del § § 125 StGB è stata notevolmente ridimensionata, posto che il § 223 StGB prevede una pena (edittale) superiore (reclusione fino a cinque anni o multa); sminuita è stata altresì la rilevanza del § 125 StGB quale reato contro la sicurezza pubblica e si è trascurato “das spezifische Unrecht” che promana da un assembramento di persone qualora agiscano “viribus unitis” e che è superiore all’Unrechtsgehalt che caratterizza le Körperverletzungen (lesioni personali volontarie).

IX

Il codice penale austriaco prevedeva il Landfriedensbruch al § 274 dello StGB. Essendo anche questo paragrafo stato modificato recentemente, verrà prima riportata la disciplina “vecchia” e poi quella attuale, per porre meglio in risalto la portata della riforma.

Disponeva il § 274 StGB, al comma 1: “Chiunque, consapevolmente, partecipa ad un assembramento di persone (Menschenmenge), la cui intenzione è, sotto l’influenza dell’assembramento stesso, di commettere un reato di omicidio, di lesioni personali volontarie o di danneggiamento aggravato, viene punito con la pena detentiva fino a due anni; con la reclusione fino a tre anni, viene punito chiunque, partecipando all’assembramento, riveste una funzione preminente nello stesso oppure concorre alla perpetrazione dei reati di cui al comma 2. La punibilità è esclusa (comma 3) per chi, volontariamente e spontaneamente, si allontana dall’assembramento o pone in essere atti non equivoci da cui risulta la volontà di allontanarsi dall’assembramento prima che avvengano atti di violenza; questa disposizione non è applicabile in favore di chi ha avuto una funzione preminente nell’assembramento.

Il § 274 StGB è contenuto nella Parte speciale, 20.mo Capo, dello StGB, il quale prevede le strafbaren Handlungen gegen den öffentlichen Frieden (reati contro la “pace pubblica”), gegen den durch die Rechtsordnung gewährleisteten Frieden (contro la pace/tranquillità assicurata dall’ordinamento giuridico). Il § 274 StGB era intitolato, fino alla riforma del 2015, “Landfriedensbruch”, mentre a seguito della Neufassung, entrata in vigore l’1.1.2016, il reato p. e p. dal § 274 StGB, viene ora denominato “Schwere, gemeinschaftliche Gewalt”.

X

Ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al § 274 StGB era - ed è anche a seguito della riforma - richiesta la consapevolezza (Wissentlichkeit) di far parte della Zusammenrottung einer Menschenmenge, di un assembramento costituito da un numero particolarmente rilevante di persone, allo scopo di commettere gravi reati caratterizzati dall’uso della violenza. L’OGH (Corte suprema) aveva interpretato l’espressione “Zusammenrottung einer Menschenmenge” nel senso di “Versammlung so vieler Menschen, dass ein Beobachter sie auf etwa 100 schätzt” (una riunione di tante persone, da indurre un osservatore a stimarla in ca.100 (cfr. OGH Os 47/08s, 14 Os 140/08g)).

La dottrina prevalente, prima dell’intervento dell’OGH, aveva ritenuto che si dovesse parlare di “Menschenmenge so groß, dass sie sich schwer oder gar nicht zählen lässt” (assembramento di un numero di persone talmente elevato da rendere difficile o impossibile contare le persone), mentre “Zusammenrottung” è stata ritenuta “die Vereinigung einer Vielheit von Menschen zur alsbaldigen Verwirklichung eines gesetzwidrigen Zieles” (la riunione di un elevato numero di persone al fine di perseguire, se non immediatamente, almeno a breve, un fine illecito). La tesi che per zusammengerottete Menschenmenge dovesse intendersi ca. 100 persone riunite, è confortata dal fatto che l’assembramento di persone deve essere talmente numeroso che il fatto che alcune di queste persone si allontanino dalla Menge, è pressoché irrilevante.

Sussiste la punibilità a mente del § 274 StGB, se chi è all’interno dell’assembramento, si accorge che altre persone facenti parte anch’esse dell’assembramento, spaccano p. es. vetrine di esercizi commerciali o lanciano sassi contro le forze dell’ordine, in ispecie se l’assembramento assume poi un atteggiamento consistente nell’impedire agli organi di polizia di far desistere i facinorosi dalla violenza o di arrestarli. In questi casi chi è o rimane all’interno della Menge, è passibile della sanzione prevista dal § 274, comma 1, StGB.

Punibile è altresì colui che si allontana dall’assembramento non volontariamente e spontaneamente, ma p. es. semplicemente per sottrarsi all’arresto da parte delle forze dell’ordine.

Di Teilnahme di cui al  comma 1 del § 274 StGB è il caso di parlare, se una persona, volontariamente, diventa parte o rimane parte della zusammengerotteten Menschenmenge, cioè se è o diventa “freiwillig ein Bestandteil (una componente) der Menge”. Comunemente, il reato p. e p. dal § 274 StGB è stato indicato - e viene tuttora indicato - come gewalttätige Ausschreitung (manifestazione caratterizzata da ricorso alla violenza).

L’assembramento di persone, affinché venga integrata la fattispecie prevista dal paragrafo suddetto, deve avere il fine dell’uso della violenza (“auf Gewaltanwendung abzielen”). La volontà di compiere atti di questo genere può essere desunta da Sprechchöre (c.d. slogans), da esortazioni verbali o da cartelli e striscioni con contenuti aizzanti, innalzati da persone facenti parte dell’assembramento. Atti di violenza del tutto isolati, anche se provenienti dall’interno della Menschenmenge, non integrano il reato de quo.

XI

Le Gewalttaten rilevanti ai fini del § 274 StGB sono tassativamente indicate nel comma 1di questo paragrafo (a differenza del § 125 del cod. pen. della RFT, nel quale ci si riferisce genericamente ad atti di violenza contro persone e cose, di prospettazione di atti violenti contro persone e di Einwirkung auf die Menschenmenge). La fattispecie di cui al § 274 StGB austriaco viene integrata, se tutti i componenti dell’assembramento - o perlomeno gran parte dello stesso - hanno in animo (unità di intendimento del fine) di commettere, agendo congiuntamente, almeno uno dei reati indicati in questo paragrafo. Pertanto non è il caso di parlare di Landfriedensbruch (di schwerer, gemeinschaftlicher Gewalt), se atti di violenza vengono posti in essere soltanto da singoli (pochi) componenti dell’assembramento e se la “massa” serba un atteggiamento meramente passivo.

La Teilnahme di cui è menzione nel comma 1, del § 274 StGB, si sostanzia nell’accedere alla Menschenmenge o nel rimanere all’interno della stessa, (benche’ sia possibile uscire dalla Menge), anche se il Teilnehmer non commette alcuno dei reati elencati nel suddetto comma.

XII

Come già accennato sopra, il § 274 StGB austriaco (la fattispecie ora è denominata “Schwere gemeinsame Gewalt”) ha subito anche esso una sostanziale modifica, entrata in vigore l’1.1.2016. Nel comma 1° non troviamo più la dizione “Zusammenrottung einer Menschenmenge” (assembramento di persone), ma quella di “Zusammenkunft vieler Menschen” (riunione di molte persone). L’espressione “dass unter ihrem Einfluss” (che sotto l’influenza (dell’assembramento), è stata sostituita con “dass durch ihre vereinten Kräfte” (che per effetto delle forze congiunte).

Da notare è anche che, mentre nel “vecchio” § 274 StGB, tra i delitti indicati nel comma 1 figura - per ultimo - la dizione generica “Sachbeschädigung” (danni a cose) e vi è un richiamo, altrettanto generico, al § 126 StGB, nella nuova versione di questo comma si rinviene la precisazione “Sachbeschädigung nach § 126, Abs. 1, Z. 5 oder Abs. 2 (danneggiamento punito dal § 126, comma 1, n. 5 o dal comma 2 di questo paragrafo). Va osservato in proposito che anche  il § 126 StGB e’ stato riformato con decorrenza 1.1.2016 e che i danneggiamenti rilevanti ai fini del nuovo § 274 StGB sono ora soltanto quelli rubricati sub comma 1 n. 5 (danni ad infrastrutture importanti) e sub comma 2 (aver cagionato un danno superiore ad Euro 300.000) del § 126 StGB.

Anche il 2 comma del § 274 StGB  è stato modificato a seguito della riforma in quanto, accanto alla ”führenden Teilnahme”, costituisce aggravante pure l’Aufstachelung (l’istigazione) al compimento di uno degli atti previsti dal comma 1.

È di tutta evidenza che il legislatore austriaco, in sede di riformulazione del § 274 StGB, abbia “recepito” in parte termini (e concetti) contenuti nel § 125 StGB della RFT.

Ad indurre il legislatore austriaco a porre mano alla riforma del § 274 StGB, sono state le gewaltsamen Ausschreitungen verificatesi negli ultimi anni, nel corso delle quali, non di rado, nonostante lo spiegamento di imponenti forze di polizia, l’ordine pubblico, delle volte, è stato assicurato soltanto a stento ed è comunque aumentato, nella popolazione, la sensazione di non essere protetta adeguatamente. È stato detto che “das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung hat zweifelsohne Schaden genommen”. Assicurare e garantire la sicurezza pubblica è uno degli obblighi principali dello Stato.