Attualità - La gravidanza o la maternità dell’avvocato-donna diventano legittimo impedimento a comparire in udienza sia in ambito civile che penale
La novità, attesa da tempo, è stata inserita, tra le tante ed eterogenee materie, all’interno della legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 465-466, legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017).
Nonostante, difatti, le donne rappresentino oltre la metà degli iscritti agli albi forensi, mancava ancora una disposizione di legge che riconoscesse le oggettive problematiche che l’avvocato-donna può avere nell’esercizio della attività professionale a causa di gravidanza o maternità, consentendo la richiesta di un rinvio o di una sospensione tecnica per tali motivi.
Fino ad ora era soltanto possibile usufruire del congedo di maternità (norma ancora valida) che consentiva e consente al richiedente di percepire una indennità erogata dalla cassa forense pari all’80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel secondo anno anteriore al verificarsi dell’evento.
Di fatto, l’assenza di questa possibilità rappresentava una palese violazione del diritto di difesa, nonché del principio di uguaglianza sostanziale previsto dall’articolo 3 della Costituzione.
La norma interessa sia le cause civili che quelle penali
Nella prima ipotesi, si prevede che il giudice debba fissare, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze tenuto conto della natura e dell’urgenza della causa.
Inoltre, la legge di bilancio ha previsto l’inserimento di un ulteriore comma, che stabilisce: «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall’applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un’urgente trattazione».
Nella seconda ipotesi (cause penali) la tutela è introdotta dal comma 466 che così stabilisce: «All’articolo 420-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso»).
Ricordiamo, infine, che la tutela riguarda sia la maternità “naturale” che i casi di adozione nazionale ed internazionale.
(Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017)