Audioregistrazione delle lezioni effettuate dagli studenti per uso personale: è applicabile l’eccezione al diritto d’autore per “copia privata”?

registrazioni audio
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Un contributo di Marco Mambrini pubblicato su questa rivista il 24 febbraio scorso affronta un tema di grande interesse per gli studenti universitari e, in generale, per coloro che partecipano a un corso frontale: è legittima l’audioregistrazione di una lezione effettuata dello studente per uso personale senza il consenso esplicito del docente, o vi sono vincoli posti dalla legislazione in materia di protezione dei dati e da quella sul diritto d’autore?

Mambrini, dopo avere dichiarato in premessa, da docente, di non avere mai impedito le audioregistrazioni delle proprie lezioni, che costituiscono per lo studente l’opportunità di ripassare e assimilare meglio la lezione, propone un’analisi dei due ambiti normativi di riferimento che lo porta a concludere per la legittimità di queste utilizzazioni.

Riguardo alle norme in materia di diritto d’autore applicabili al caso, egli osserva che la lezione, quale espressione originale di fatti e concetti, è sicuramente un’opera creativa dell’ingegno tutelata ai sensi dell’articolo 1 della legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941 e successive modifiche). Su questo punto non si può che concordare, anche alla luce del primo punto dell’elenco esemplificativo riportato dal successivo articolo 2:

In particolare sono comprese nella protezione:

1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;”.

La lezione frontale è quindi – senza dubbio – un’opera didattica in forma orale su cui il docente è titolare di tutti i diritti morali (che riguardano l’opera come espressione dell’identità dell’autore e delle sue proiezioni sociali) ed economici (diritto di riproduzione, diritto di comunicazione al pubblico, diritto di rielaborazione, diritto di noleggio e prestito, ecc.), riconosciuti dalla normativa sul diritto d’autore.

La legge stessa, nell’ottica di equilibrare gli interessi dell’autore con quelli del pubblico, prevede alcune eccezioni e limitazioni a questi diritti esclusivi, stabilendo che in certi casi speciali e a certe condizioni è possibile utilizzare un’opera senza il consenso preventivo dei titolari.

Mambrini considera applicabile al caso delle audioregistrazioni effettuate per uso personale dallo studente quella particolare eccezione cosiddetta per “copia privata”, prevista dall’articolo 71-sexies, che permette “la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi in qualsiasi formato e supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater”.

In effetti, l’eccezione citata è senz’altro applicabile alle lezioni preregistrate messe a disposizione degli studenti (o anche del pubblico generale) tramite una piattaforma eLearning o su supporti magnetici o digitali, mentre la formulazione letterale dell’articolo 71-sexies lascia spazio a pochi dubbi circa la impossibilità di riferire questa norma anche alle lezioni frontali, somministrate cioè in forma orale: ciò che l’articolo 71-bis consente di riprodurre per uso personale è infatti una registrazione audio e/o video esistente, non di “trascrivere” un’opera orale. L’articolo 14 della legge sul diritto d’autore definisce “trascrizione” quella particolare forma di riproduzione che comporta “l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente” (copiatura a mano, stampa fotografia, fonografia, incisione, ecc.).

Se alla trascrizione per uso personale della lezione orale non è applicabile l’eccezione per “copia privata” di cui all’articolo 71-sexies, occorre chiedersi se altre eccezioni e limitazioni ne consentano la trascrizione in formato audiovisivo per uso personale dello studente. La risposta ci viene dal primo comma dell’articolo 68: “È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi non idonei a spaccio diffusione dell’opera al pubblico”. Quindi, per la legge italiana sono liberi gli appunti a mano della lezione, ma non l’audioregistrazione che, invece, è senz’altro un mezzo idoneo “a spaccio o diffusione”. Solo nel caso di utilizzazioni effettuate da persone con disabilità o disturbi tali da richiedere l’utilizzo di supporti come la registrazione della lezione orale per poterne beneficiare al pari di tutti gli altri, l’audioregistrazione può essere consentita ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 71-bis, primo comma.

Va infine sottolineato che l’eccezione per “copia privata” nella legge nazionale è frutto del parziale recepimento di una norma presente in una direttiva europea, la direttiva 2001/29/CE. L’articolo 5, comma 2, lettera b) di questa direttiva è formulato in modo da consentire “le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari ricevano un equo compenso...”.

Come si vede, qui la definizione è assai più ampia, non operando alcuna precisazione rispetto alla tipologia (orale, scritta, fonografica, ecc.) dell’opera riproducibile. Il fatto che la legge nazionale l’abbia recepita solo parzialmente, riferendola esclusivamente a “fonogrammi e videogrammi”, costituisce una scelta legittima, poiché le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore sono prevalentemente a recepimento facoltativo, ma discutibile.

Sarebbe opportuno, infine, chiederne l’ampliamento, tanto più considerato che la copia privata non è un’utilizzazione libera, ma soggetta al pagamento di un “equo compenso” forfettario ai titolari dei diritti, che viene versato, ai sensi dell’articolo 71-septies, a monte dai produttori di tutti i dispositivi astrattamente idonei alla riproduzione e, a valle, dagli acquirenti di tali dispositivi – indipendentemente dal fatto che li utilizzeranno per riprodurre o meno opere protette - come componente (non evidenziata) del prezzo di vendita.

 

Articolo scritto nell’ambito di Comenio D&M, la Comunità professionale dei Manager didattici delle università italiane

www.comeniodm.it