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Avvocato d’ufficio sospeso per 2 mesi per aver “bucato” due udienze

Il CNF ha confermato la sanzione della sospensione per 2 mesi al collega che non ha presenziato due udienze davanti al tribunale monocratico
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Avvocato d’ufficio sospeso per 2 mesi per aver “bucato” due udienze

Il Consiglio Nazionale Forense con la decisione numero 74 del 1° giugno 2022 ha confermato la sanzione della sospensione dalla professione per 2 mesi al collega, difensore d’ufficio, che non ha partecipato a due udienze davanti al tribunale penale di Cremona.

Il comportamento è stato ritenuto:

inescusabile per non aver presenziato, come al contrario avrebbe doverosamente dovuto fare, alle udienze nell’ambito dei procedimenti penali in cui era stato officiato di ufficio della difesa dei soggetti coinvolti”.

 

Fatto

L’avvocato [RICORRENTE] del Foro di Cremona, difensore di ufficio del signor [AAA]+1 attinto dal procedimento penale recante nr. [OMISSIS]/15 r.g. Tribunale di Cremona, non si presentava alle udienze del 6.7.2015, 22.2, 2016 e 13.6.2016.

In esito a questa ultima udienza, il Giudice monocratico, dr. [OMISSIS], visto l’art. 105 del c.p.p. disponeva la trasmissione degli atti del processo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona per le determinazioni relative alla eventuale illiceità deontologica del [RICORRENTE]. Vista la detta comunicazione, ricevuta e protocollata in data 7.7.2016, il COA in data 12.9.2016 notiziava l’avvocato [RICORRENTE] ed in data 24.10.2016 inviava l’esposto e la relativa documentazione al Consiglio distrettuale di Brescia

 

Decisione del Consiglio Nazionale Forense

Nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall’Avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire all’imputato un difensore d’ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia.

L’istituto della difesa d’ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell’avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono esposti a possibili discriminazioni.

L’Avvocato deve essere quindi sempre consapevole dell’alto ruolo che riveste la difesa d’ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di assicurare la migliore difesa possibile ed evitare che l’assistito si ritrovi, ingiustificatamente, privato della necessaria doverosa ed irrinunciabile difesa per la sua miglior tutela.

 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 1° giugno 2022

2022-74.pdf (codicedeontologico-cnf.it)