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Azienda – Tribunale Busto Arsizio: sussiste trasferimento d’azienda ex articolo 2112 del codice civile anche in caso di passaggio di solo personale, anche se non altamente specializzato

Come noto l’articolo 2112 del codice civile, in caso di cessione d’azienda, tutela il lavoratore dipendente dell’imprenditore cedente, garantendogli il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro cessionario.

È inoltre pacifico in Giurisprudenza che, nell’ipotesi di cessione d’azienda avvenuta sostanzialmente ma non formalmente, il prestatore di lavoro escluso dal passaggio ha diritto di adire l’Autorità Giudiziaria onde veder giudizialmente riconosciuta l’effettiva cessione d’azienda e la conseguente applicazione della tutela di cui alla richiamata disposizione codicistica.

Tuttavia, poiché l’azienda è definita come il “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, l’indirizzo maggioritario delle pronunce giurisprudenziali nazionali sinora succedutesi nel tempo ha tendenzialmente riconosciuto la sussistenza di un trasferimento d’azienda solo ove vi fosse stato un passaggio di beni strumentali tra l’imprenditore cedente e quello cessionario. La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), qui commentata ed allegata per esteso, ha invece acutamente aderito alla più recente Giurisprudenza comunitaria, evidenziata dai Legali del lavoratore ricorrente, ammettendo la possibilità della sussistenza di un trasferimento d’azienda anche laddove vi sia stato un passaggio di sola manodopera tra cedente e cessionario, senza dislocamento di materiali o beni strumentali e, ciò che rende ancor più innovativa la pronuncia in commento, anche qualora l’attività svolta dai lavoratori trasferiti sia di semplice manovalanza e la manodopera non sia altamente specializzata e qualificata poiché, “considerata la tipologia di attività svolta e la semplicità della stessa, si ritiene che l’organizzazione dell’attività economica coincida prevalentemente con l’organizzazione dei lavoratori rispetto a quella dei beni da questi utilizzati per la fornitura dei servizi”.

Con la medesima sentenza, il Tribunale di Busto Arsizio si è pronunciato nel merito del trasferimento di azienda sui termini di decadenza per impugnare il provvedimento di cessione del contratto, come da altra news.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza 12 luglio 2016, n. 264/2016)

Come noto l’articolo 2112 del codice civile, in caso di cessione d’azienda, tutela il lavoratore dipendente dell’imprenditore cedente, garantendogli il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro cessionario.

È inoltre pacifico in Giurisprudenza che, nell’ipotesi di cessione d’azienda avvenuta sostanzialmente ma non formalmente, il prestatore di lavoro escluso dal passaggio ha diritto di adire l’Autorità Giudiziaria onde veder giudizialmente riconosciuta l’effettiva cessione d’azienda e la conseguente applicazione della tutela di cui alla richiamata disposizione codicistica.

Tuttavia, poiché l’azienda è definita come il “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, l’indirizzo maggioritario delle pronunce giurisprudenziali nazionali sinora succedutesi nel tempo ha tendenzialmente riconosciuto la sussistenza di un trasferimento d’azienda solo ove vi fosse stato un passaggio di beni strumentali tra l’imprenditore cedente e quello cessionario. La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), qui commentata ed allegata per esteso, ha invece acutamente aderito alla più recente Giurisprudenza comunitaria, evidenziata dai Legali del lavoratore ricorrente, ammettendo la possibilità della sussistenza di un trasferimento d’azienda anche laddove vi sia stato un passaggio di sola manodopera tra cedente e cessionario, senza dislocamento di materiali o beni strumentali e, ciò che rende ancor più innovativa la pronuncia in commento, anche qualora l’attività svolta dai lavoratori trasferiti sia di semplice manovalanza e la manodopera non sia altamente specializzata e qualificata poiché, “considerata la tipologia di attività svolta e la semplicità della stessa, si ritiene che l’organizzazione dell’attività economica coincida prevalentemente con l’organizzazione dei lavoratori rispetto a quella dei beni da questi utilizzati per la fornitura dei servizi”.

Con la medesima sentenza, il Tribunale di Busto Arsizio si è pronunciato nel merito del trasferimento di azienda sui termini di decadenza per impugnare il provvedimento di cessione del contratto, come da altra news.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza 12 luglio 2016, n. 264/2016)