Cassazione Civile: applicabilità dell’istituto della prova delegata dinanzi al giudice di pace
L’art. 203 c.p.c. stabilisce che: “1. Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consente che vi si trasferisca il giudice stesso. 2. Nell’ordinanza di delega al pretore, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l’udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. 3. Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all’assunzione del mezzo di prova e d’ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l’assunzione non è esaurita. 4. Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del pretore delegato, istanza per la proroga del termine”.
In merito, la Corte di Cassazione ha affrontato tre questioni problematiche:
1) E’ applicabile dinanzi al giudice di pace la disciplina dell’art. 203 c.p.c.?
2) Se è applicabile, essendo il giudice di pace il delegante, la delega va espletata dal giudice istruttore del tribunale o dal giudice di pace del luogo in cui la prova deve essere assunta?
3) Infine, è possibile adottare la disciplina di delega dell’assunzione di prova da parte del giudice di pace in favore di altro giudice di pace posto nell’ambito della circoscrizione dello stesso tribunale?
In relazione alla prima questione, gli ermellini hanno ritenuto applicabile l’art. 203 c.p.c. dinanzi al giudice di pace “in forza del rinvio operato dall’art. 311 c.p.c. alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”.
In ordine al secondo problema, la Corte ha ritenuto che “il giudice delegato dal giudice di pace debba necessariamente essere il giudice di pace (e non il giudice istruttore del tribunale) del luogo di assunzione della prova”. Il giudice di legittimità è pervenuto a tale conclusione in base al seguente passaggio argomentativo: “l’indicazione “giudice istruttore” contenuta nell’art. 203 c.p.c. fa riferimento non ad un ufficio giudiziario, ma ad una funzione che appartiene ad ogni giudice di primo grado e quindi anche al giudice di pace. Inoltre la norma parla di “giudice istruttore” sia con riferimento al giudice delegato che a quello delegante. Una volta ammesso che quest’ultimo può essere anche il giudice di pace, non si vede perché giudice delegato debba poi essere il giudice istruttore del tribunale. In altri termini l’accezione nel caso concreto di “giudice istruttore” quale giudice delegante deve essere identica a quella di “giudice istruttore”, quale delegato: pertanto, se il primo è un giudice di pace, egualmente deve esserlo il secondo”.
Infine, sul limite territoriale per l’applicabilità della delega, la Suprema Corte - dopo aver coordinato le norme del giudizio davanti al tribunale con quelle che regolano il giudizio davanti al giudice di pace in virtù del rinvio operato nell’art. 311 c.p.c. - ha ritenuto che il termine "circoscrizione", cui fa riferimento l’art. 203 cod. proc. civ., va interpretato come ambito territoriale entro il quale qualsiasi giudice svolge le funzioni inerenti al proprio ruolo. Sicché, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il presupposto della prova delegata ricorre altresì nell’ipotesi in cui la prova debba essere assunta fuori dal territorio dell’ufficio del giudice di pace delegante, pur se l’ufficio del giudice delegato sia posto nel circondario dello stesso tribunale.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 11 aprile 2008, n.9725: Prova civile - Assunzione dei mezzi di prova - Delega al giudice di pace - Normativa applicabile - Presupposto)
[Dott. Donato Vozza]
L’art. 203 c.p.c. stabilisce che: “1. Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consente che vi si trasferisca il giudice stesso. 2. Nell’ordinanza di delega al pretore, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l’udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. 3. Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all’assunzione del mezzo di prova e d’ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l’assunzione non è esaurita. 4. Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del pretore delegato, istanza per la proroga del termine”.
In merito, la Corte di Cassazione ha affrontato tre questioni problematiche:
1) E’ applicabile dinanzi al giudice di pace la disciplina dell’art. 203 c.p.c.?
2) Se è applicabile, essendo il giudice di pace il delegante, la delega va espletata dal giudice istruttore del tribunale o dal giudice di pace del luogo in cui la prova deve essere assunta?
3) Infine, è possibile adottare la disciplina di delega dell’assunzione di prova da parte del giudice di pace in favore di altro giudice di pace posto nell’ambito della circoscrizione dello stesso tribunale?
In relazione alla prima questione, gli ermellini hanno ritenuto applicabile l’art. 203 c.p.c. dinanzi al giudice di pace “in forza del rinvio operato dall’art. 311 c.p.c. alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”.
In ordine al secondo problema, la Corte ha ritenuto che “il giudice delegato dal giudice di pace debba necessariamente essere il giudice di pace (e non il giudice istruttore del tribunale) del luogo di assunzione della prova”. Il giudice di legittimità è pervenuto a tale conclusione in base al seguente passaggio argomentativo: “l’indicazione “giudice istruttore” contenuta nell’art. 203 c.p.c. fa riferimento non ad un ufficio giudiziario, ma ad una funzione che appartiene ad ogni giudice di primo grado e quindi anche al giudice di pace. Inoltre la norma parla di “giudice istruttore” sia con riferimento al giudice delegato che a quello delegante. Una volta ammesso che quest’ultimo può essere anche il giudice di pace, non si vede perché giudice delegato debba poi essere il giudice istruttore del tribunale. In altri termini l’accezione nel caso concreto di “giudice istruttore” quale giudice delegante deve essere identica a quella di “giudice istruttore”, quale delegato: pertanto, se il primo è un giudice di pace, egualmente deve esserlo il secondo”.
Infine, sul limite territoriale per l’applicabilità della delega, la Suprema Corte - dopo aver coordinato le norme del giudizio davanti al tribunale con quelle che regolano il giudizio davanti al giudice di pace in virtù del rinvio operato nell’art. 311 c.p.c. - ha ritenuto che il termine "circoscrizione", cui fa riferimento l’art. 203 cod. proc. civ., va interpretato come ambito territoriale entro il quale qualsiasi giudice svolge le funzioni inerenti al proprio ruolo. Sicché, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il presupposto della prova delegata ricorre altresì nell’ipotesi in cui la prova debba essere assunta fuori dal territorio dell’ufficio del giudice di pace delegante, pur se l’ufficio del giudice delegato sia posto nel circondario dello stesso tribunale.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 11 aprile 2008, n.9725: Prova civile - Assunzione dei mezzi di prova - Delega al giudice di pace - Normativa applicabile - Presupposto)
[Dott. Donato Vozza]