Cassazione Civile: contrasto sulla configurabilità in una delibera assembleare di una delibera implicita
I due orientamenti elaborati in dottrina e in giurisprudenza sono stati oggetto di una ricognizione.
(I)
La Cassazione 9 giugno 2004, n. 10895, ha affermato che in tema di bilancio di società - che ha la funzione di informare i soci e i terzi dell’attività svolta dagli amministratori attraverso la rappresentazione contabile dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione - la delibera di approvazione del medesimo (la quale, ovviamente, non può prescindere dalla relazione di accompagnamento redatta dall’amministratore), non comporta automaticamente - in difetto di espressa previsione nell’ordine del giorno sul quale l’assemblea è stata convocata - l’approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione. (Nel rilevare che l’attore aveva inteso impugnare non la delibera di approvazione del bilancio ma uno degli atti gestori compiuti dall’amministratore, al quale si faceva riferimento nella relazione di accompagnamento al bilancio,la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato la delibera di approvazione del bilancio ritenendo erroneamente che in tal modo l’assemblea avesse inteso approvare anche l’atto di gestione invalidamente compiuto dall’amministratore, che agendo in conflitto di interessi, aveva concesso in locazione un immobile appartenente alla società a favore di altra società di cui il medesimo era socio).
Tuttavia altra decisione (Cass. 1 giugno 1991, n. 6203) ha affermato che la delibera di approvazione del bilancio ha valenza di atto ricognitivo dei debiti della società verso i terzi, almeno ai fini dell’interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., se vi è una sufficiente specificazione degli elementi necessari ad individuare il debito con esattezza.
Ed ancora in tema di ratifica implicita si è affermato che la ratifica, ad opera dell’assemblea, della nomina dell’amministratore, in sostituzione di quello venuto a mancare nel corso dell’ esercizio, deliberata l’ex art. 2386, primo comma, cod. civ. dagli altri amministratori ed approvata dal collegio sindacale, può essere anche implicita, se fatta attraverso una formale delibera con oggetto diverso ma avente come presupposto il conferimento della carica sociale, così determinandosi ugualmente Il inserimento del preposto nella organizzazione sociale e la riferibilità alla società della sua attività. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ravvisato la ratifica implicita nell’approvazione, da parte dell’assemblea della società di capitali, dei due bilanci successivi alla nomina dell’amministratore ( Cass. 29.3.2001, n. 4662). Analogamente é stato affermato da questa Corte che la nomina degli amministratori può essere esplicita, se avviene attraverso una formale delibera di nomina, o implicita, se fatta attraverso una formale delibera, avente come oggetto un diverso tema, avente come espresso presupposto il conferimento delle cariche sociali (Cass. 19 dicembre 1985, n. 6493).
(II)
Anche quando non si voglia attribuire alla delibera di approvazione del bilancio natura di dichiarazione di scienza e non di manifestazione di volontà, occorre ricordare che gli amministratori sono tenuti, in ossequio al principio di prudenza dettato dall’art. 2423 bis n. l e dall’art. 2424 bis, comma terzo (nel testo anteriore alla novella di cui al D.lgs. 6/2003), ad iscrivere a bilancio tutti gli oneri, anche se soltanto probabili. Dall’iscrizione di una passività non deriva pertanto la volontà vuoi degli amministratori vuoi dell’assemblea di riconoscere una passività non dovuta. Di conseguenza la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l’iscrizione di versamenti dei soci tra i debiti della società non costituisca riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. in assenza di ulteriori elementi probatori in tal senso.
Più in generale si è osservato che con l’approvazione del bilancio l’assemblea si limita ad esprimere il proprio parere sulla corretta rappresentazione delle operazioni di gestione, come stabilito dagli artt. 2423 e se. c.c., sì che è arbitrario dedurne la volontà di riconoscere un debito o un rapporto negoziale.
Proprio con riferimento alla questione oggetto di controversia si è osservato che per ritenere che l’assemblea approvando il bilancio intenda ratificare l’operato degli amministratori ed approvare la determinazione del compenso così come iscritto nel bilancio stesso, occorrerebbe almeno dimostrare che i soci erano consapevoli della circostanza, situazione che si potrebbe presumere sussistente se del compenso degli amministratori si fosse quantomeno discusso in assemblea.
Altro ostacolo individuato dalla dottrina alla possibilità di configurare una ratifica tacita nella delibera di approvazione del bilancio deriva dal procedimento previsto dalla legge per la formazione della delibera assembleare. Ai sensi dell’art. 2366 l’avviso di convocazione deve riportare l’elenco delle materie da trattare e l’assemblea non può deliberare sulle materie che non sono iscritte nell’ordine del giorno, a garanzia del diritto dei soci all’informazione e di partecipazione alla discussione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Le eccezioni a tale principio sono limitate. Ai sensi dell’art. 2393 c.c. la deliberazione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nelle materie da trattare. E’ stato inoltre affermato che l’assemblea può deliberare sul compenso degli amministratori in occasione della loro nomina, ancorché tale argomento non sia iscritto all’ordine del giorno, trattandosi di questione connessa con la nomina.
Di qui la conclusione che dalla delibera di approvazione del bilancio non è possibile desumere per implicito, attraverso una voce del bilancio stesso, un’altra deliberazione dell’assemblea avente un proprio specifico contenuto, autonomo rispetto a quello della prima deliberazione, senza che tale oggetto sia stato menzionato nell’ordine del giorno e discusso in assemblea (in questi termini la già ricordata Cass. 9 dicembre 1983, n. 7296 e Cass. 24 luglio 1968, n. 2672).
Perché si possa parlare di volontà espressa dall’assemblea ed imputabile alla società, occorre che tale volontà discenda da una deliberazione assunta secondo il procedimento formale disciplinato dalla legge, di cui l’inserimento all’ordine del giorno delle materie da trattare e l’adeguata informazione dei soci, costituisce elemento essenziale. E va aggiunto che nei casi prima menzionati in cui per espressa disposizione di legge o in via d’interpretazione si ammette che l’assemblea possa deliberare anche se un argomento non è inserito all’ordine del giorno, vi è pur sempre una espressa deliberazione dell’assemblea e non, come sostiene parte della giurisprudenza di questa Corte, una delibera implicita.
L’Ordinanza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 10 ottobre 2007, n. 21130).
I due orientamenti elaborati in dottrina e in giurisprudenza sono stati oggetto di una ricognizione.
(I)
La Cassazione 9 giugno 2004, n. 10895, ha affermato che in tema di bilancio di società - che ha la funzione di informare i soci e i terzi dell’attività svolta dagli amministratori attraverso la rappresentazione contabile dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione - la delibera di approvazione del medesimo (la quale, ovviamente, non può prescindere dalla relazione di accompagnamento redatta dall’amministratore), non comporta automaticamente - in difetto di espressa previsione nell’ordine del giorno sul quale l’assemblea è stata convocata - l’approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione. (Nel rilevare che l’attore aveva inteso impugnare non la delibera di approvazione del bilancio ma uno degli atti gestori compiuti dall’amministratore, al quale si faceva riferimento nella relazione di accompagnamento al bilancio,la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato la delibera di approvazione del bilancio ritenendo erroneamente che in tal modo l’assemblea avesse inteso approvare anche l’atto di gestione invalidamente compiuto dall’amministratore, che agendo in conflitto di interessi, aveva concesso in locazione un immobile appartenente alla società a favore di altra società di cui il medesimo era socio).
Tuttavia altra decisione (Cass. 1 giugno 1991, n. 6203) ha affermato che la delibera di approvazione del bilancio ha valenza di atto ricognitivo dei debiti della società verso i terzi, almeno ai fini dell’interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., se vi è una sufficiente specificazione degli elementi necessari ad individuare il debito con esattezza.
Ed ancora in tema di ratifica implicita si è affermato che la ratifica, ad opera dell’assemblea, della nomina dell’amministratore, in sostituzione di quello venuto a mancare nel corso dell’ esercizio, deliberata l’ex art. 2386, primo comma, cod. civ. dagli altri amministratori ed approvata dal collegio sindacale, può essere anche implicita, se fatta attraverso una formale delibera con oggetto diverso ma avente come presupposto il conferimento della carica sociale, così determinandosi ugualmente Il inserimento del preposto nella organizzazione sociale e la riferibilità alla società della sua attività. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ravvisato la ratifica implicita nell’approvazione, da parte dell’assemblea della società di capitali, dei due bilanci successivi alla nomina dell’amministratore ( Cass. 29.3.2001, n. 4662). Analogamente é stato affermato da questa Corte che la nomina degli amministratori può essere esplicita, se avviene attraverso una formale delibera di nomina, o implicita, se fatta attraverso una formale delibera, avente come oggetto un diverso tema, avente come espresso presupposto il conferimento delle cariche sociali (Cass. 19 dicembre 1985, n. 6493).
(II)
Anche quando non si voglia attribuire alla delibera di approvazione del bilancio natura di dichiarazione di scienza e non di manifestazione di volontà, occorre ricordare che gli amministratori sono tenuti, in ossequio al principio di prudenza dettato dall’art. 2423 bis n. l e dall’art. 2424 bis, comma terzo (nel testo anteriore alla novella di cui al D.lgs. 6/2003), ad iscrivere a bilancio tutti gli oneri, anche se soltanto probabili. Dall’iscrizione di una passività non deriva pertanto la volontà vuoi degli amministratori vuoi dell’assemblea di riconoscere una passività non dovuta. Di conseguenza la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l’iscrizione di versamenti dei soci tra i debiti della società non costituisca riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. in assenza di ulteriori elementi probatori in tal senso.
Più in generale si è osservato che con l’approvazione del bilancio l’assemblea si limita ad esprimere il proprio parere sulla corretta rappresentazione delle operazioni di gestione, come stabilito dagli artt. 2423 e se. c.c., sì che è arbitrario dedurne la volontà di riconoscere un debito o un rapporto negoziale.
Proprio con riferimento alla questione oggetto di controversia si è osservato che per ritenere che l’assemblea approvando il bilancio intenda ratificare l’operato degli amministratori ed approvare la determinazione del compenso così come iscritto nel bilancio stesso, occorrerebbe almeno dimostrare che i soci erano consapevoli della circostanza, situazione che si potrebbe presumere sussistente se del compenso degli amministratori si fosse quantomeno discusso in assemblea.
Altro ostacolo individuato dalla dottrina alla possibilità di configurare una ratifica tacita nella delibera di approvazione del bilancio deriva dal procedimento previsto dalla legge per la formazione della delibera assembleare. Ai sensi dell’art. 2366 l’avviso di convocazione deve riportare l’elenco delle materie da trattare e l’assemblea non può deliberare sulle materie che non sono iscritte nell’ordine del giorno, a garanzia del diritto dei soci all’informazione e di partecipazione alla discussione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Le eccezioni a tale principio sono limitate. Ai sensi dell’art. 2393 c.c. la deliberazione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nelle materie da trattare. E’ stato inoltre affermato che l’assemblea può deliberare sul compenso degli amministratori in occasione della loro nomina, ancorché tale argomento non sia iscritto all’ordine del giorno, trattandosi di questione connessa con la nomina.
Di qui la conclusione che dalla delibera di approvazione del bilancio non è possibile desumere per implicito, attraverso una voce del bilancio stesso, un’altra deliberazione dell’assemblea avente un proprio specifico contenuto, autonomo rispetto a quello della prima deliberazione, senza che tale oggetto sia stato menzionato nell’ordine del giorno e discusso in assemblea (in questi termini la già ricordata Cass. 9 dicembre 1983, n. 7296 e Cass. 24 luglio 1968, n. 2672).
Perché si possa parlare di volontà espressa dall’assemblea ed imputabile alla società, occorre che tale volontà discenda da una deliberazione assunta secondo il procedimento formale disciplinato dalla legge, di cui l’inserimento all’ordine del giorno delle materie da trattare e l’adeguata informazione dei soci, costituisce elemento essenziale. E va aggiunto che nei casi prima menzionati in cui per espressa disposizione di legge o in via d’interpretazione si ammette che l’assemblea possa deliberare anche se un argomento non è inserito all’ordine del giorno, vi è pur sempre una espressa deliberazione dell’assemblea e non, come sostiene parte della giurisprudenza di questa Corte, una delibera implicita.
L’Ordinanza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza interlocutoria 10 ottobre 2007, n. 21130).