Cassazione Civile: estensione della garanzia al promittente venditore

"Il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene può adempiere la propria obbligazione procurando l’acquisto del promissario direttamente dall’effettivo proprietario; in tale ipotesi, ai fini dell’estensione della garanzia dall’evizione al promittente venditore è necessario che costui, qualora non sia intervenuto nel relativo contratto, abbia svolto un’attività diretta alla conclusione del contratto tra il proprietario del bene e l’effettivo acquirente, sì che possa affermarsi che non sia rimasto estraneo al trasferimento del bene all’acquirente da parte dell’effettivo proprietario".

E’ questo il principio di diritto elaborato dalla Cassazione, a cui la Corte d’appello dovrà attenersi nella decisione del caso.

Secondo la Cassazione, "nel caso di vendita diretta della cosa dal terzo proprietario al promissario, ai fini del coinvolgimento del promittente nella garanzia per evizione in favore del promissario, è necessario che tale trasferimento abbia avuto luogo in conseguenza di una attività svolta dal promittente e cioè che vi siano stati dei rapporti tra questi e il terzo proprietario del bene e che l’adempimento da parte di quest’ultimo sia conseguenza degli obblighi assunti nei confronti del promittente venditore.

Ciò può avvenire anche con l’intervento diretto nella stipulazione del definitivo da parte del terzo proprietario, il quale manifesti la volontà di trasferire il bene direttamente al secondo promissario: in tal caso, mentre il consenso manifestato dal promittente è diretto alla conclusione del contratto definitivo, il consenso che si forma tra il terzo proprietario e il compratore determina l’effetto traslativo della proprietà della cosa. Tale aspetto della vicenda deve formare oggetto di specifica indagine in sede di merito".

La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 23 novembre 2007, n. 24448: Preliminare di compravendita - Garanzia per evizione).

"Il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene può adempiere la propria obbligazione procurando l’acquisto del promissario direttamente dall’effettivo proprietario; in tale ipotesi, ai fini dell’estensione della garanzia dall’evizione al promittente venditore è necessario che costui, qualora non sia intervenuto nel relativo contratto, abbia svolto un’attività diretta alla conclusione del contratto tra il proprietario del bene e l’effettivo acquirente, sì che possa affermarsi che non sia rimasto estraneo al trasferimento del bene all’acquirente da parte dell’effettivo proprietario".

E’ questo il principio di diritto elaborato dalla Cassazione, a cui la Corte d’appello dovrà attenersi nella decisione del caso.

Secondo la Cassazione, "nel caso di vendita diretta della cosa dal terzo proprietario al promissario, ai fini del coinvolgimento del promittente nella garanzia per evizione in favore del promissario, è necessario che tale trasferimento abbia avuto luogo in conseguenza di una attività svolta dal promittente e cioè che vi siano stati dei rapporti tra questi e il terzo proprietario del bene e che l’adempimento da parte di quest’ultimo sia conseguenza degli obblighi assunti nei confronti del promittente venditore.

Ciò può avvenire anche con l’intervento diretto nella stipulazione del definitivo da parte del terzo proprietario, il quale manifesti la volontà di trasferire il bene direttamente al secondo promissario: in tal caso, mentre il consenso manifestato dal promittente è diretto alla conclusione del contratto definitivo, il consenso che si forma tra il terzo proprietario e il compratore determina l’effetto traslativo della proprietà della cosa. Tale aspetto della vicenda deve formare oggetto di specifica indagine in sede di merito".

La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 23 novembre 2007, n. 24448: Preliminare di compravendita - Garanzia per evizione).