Cassazione Civile: l’azione di regolamento dei confini è imprescrittibile
I ricorrenti affermavano che mentre l’articolo 948 Codice Civile enuncia esplicitamente l’imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione, l’articolo 950 sull’azione di regolamento dei confini nulla afferma in proposito, di tal che il silenzio della legge dovrebbe indurre alla conclusione della soggezione di tale azione al normale termine di prescrizione decennale ex articolo 2934 Codice Civile. Gli ermellini ritengono il motivo infondato in quanto “ in facultatis non datur praescriptio” e, quindi, deve ritenersi che ogni facoltà insita nel diritto di proprietà è imprescrittibile e non può essere superata se non con l’usucapione. Ciò trova "la sua ragion d’essere nella situazione di incertezza, oggettiva e soggettiva, in cui versano i fondi contigui e, proprio per ciò, la legge richiede che per la soluzione del caso si faccia riferimento ai titoli di proprietà e, in ultima analisi, ai dati catastali".
Viene, quindi, ribadito l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale che afferma che l’azione di regolamento di confine ha natura reale e petitoria ed è imprescrittibile, a meno che non si eccepisca l’usucapione; tale asserzione trova la sua ragion d’essere nella situazione d’incertezza, oggettiva e soggettiva, in cui versano i fondi contigui e, proprio per ciò, la legge richiede che per la soluzione del caso si faccia riferimento ai titoli di proprietà e, in via sussidiaria, ai dati catastali.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 27 febbraio 2008, n.5134: Azione di regolamento dei confini).
[Dott. Francesco Barracca]
I ricorrenti affermavano che mentre l’articolo 948 Codice Civile enuncia esplicitamente l’imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione, l’articolo 950 sull’azione di regolamento dei confini nulla afferma in proposito, di tal che il silenzio della legge dovrebbe indurre alla conclusione della soggezione di tale azione al normale termine di prescrizione decennale ex articolo 2934 Codice Civile. Gli ermellini ritengono il motivo infondato in quanto “ in facultatis non datur praescriptio” e, quindi, deve ritenersi che ogni facoltà insita nel diritto di proprietà è imprescrittibile e non può essere superata se non con l’usucapione. Ciò trova "la sua ragion d’essere nella situazione di incertezza, oggettiva e soggettiva, in cui versano i fondi contigui e, proprio per ciò, la legge richiede che per la soluzione del caso si faccia riferimento ai titoli di proprietà e, in ultima analisi, ai dati catastali".
Viene, quindi, ribadito l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale che afferma che l’azione di regolamento di confine ha natura reale e petitoria ed è imprescrittibile, a meno che non si eccepisca l’usucapione; tale asserzione trova la sua ragion d’essere nella situazione d’incertezza, oggettiva e soggettiva, in cui versano i fondi contigui e, proprio per ciò, la legge richiede che per la soluzione del caso si faccia riferimento ai titoli di proprietà e, in via sussidiaria, ai dati catastali.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 27 febbraio 2008, n.5134: Azione di regolamento dei confini).
[Dott. Francesco Barracca]