Cassazione Civile: limiti per il test anti HIV a tutela della riservatezza

La Cassazione ha stabilito i seguenti importanti principi in materia di effettuazione del test anti HIV:

- L’articolo 3 comma Legge 5 giugno 1990, n.135 secondo cui nessuno può essere sottoposto al test anti HIV senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse - deve essere interpretato alla luce dell’articolo 32 comma 2 Costituzione, nel senso che, anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o negare il suo consenso in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente.

- Dal consenso si potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi od altro): circostanze che il giudice deve indicare nella motivazione.

- A norma dell’articolo 5 comma 1 Legge 5 giugno 1990, n.135, è onere del personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte le misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del paziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi all’esito del test ed alle condizioni di salute del paziente medesimo possano pervenire a conoscenza dei terzi.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 30 gennaio 2009, n.2468: Test HIV - Consenso - Necessità).
La Cassazione ha stabilito i seguenti importanti principi in materia di effettuazione del test anti HIV:

- L’articolo 3 comma Legge 5 giugno 1990, n.135 secondo cui nessuno può essere sottoposto al test anti HIV senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse - deve essere interpretato alla luce dell’articolo 32 comma 2 Costituzione, nel senso che, anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o negare il suo consenso in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente.

- Dal consenso si potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi od altro): circostanze che il giudice deve indicare nella motivazione.

- A norma dell’articolo 5 comma 1 Legge 5 giugno 1990, n.135, è onere del personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte le misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del paziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi all’esito del test ed alle condizioni di salute del paziente medesimo possano pervenire a conoscenza dei terzi.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 30 gennaio 2009, n.2468: Test HIV - Consenso - Necessità).