Cassazione Civile: l’utilizzatore nel leasing ha azione verso il fornitore

In materia di contratto di leasing, la Cassazione, rifacendosi anche alla propria giurisprudenza, ha stabilito che l’utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, al risarcimento del danno conseguentemente sofferto, nonché a sentire accertare quale sia l’esatto corrispettivo spettante allo stesso fornitore.

In caso di leasing finanziario - atteso che con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza (sicché ai sensi dell’art. 1705, secondo comma, c.c. il mandante ha diritto di far propri di fronte ai terzi in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l’esecuzione dell’affare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo il mandante peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne l’adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento) - l’utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto (Cass. 27 luglio 2006, n. 17145. Sempre nel senso che nell’ambito del contratto di leasing finanziario è l’utilizzatore che ha la legittimazione a far valere nei confronti del fornitore le azioni intese all’adempimento del contratto di fornitura ad al risarcimento del danno da inesatto inadempimento dello stesso, Cass. 10 ottobre 2004, n. 19657, nonché Cass. 13 dicembre 2000, n. 15762 e la fondamentale, Cass. 2 novembre 1998, n. 10926).

Se in caso di leasing finanziario l’utilizzatore è legittimato a far valere nei confronti del fornitore le azioni intese all’adempimento del contratto di fornitura, deve concludersi che lo stesso sia, altresì, legittimato a sentire accertare quale sia l’esatto corrispettivo spettante allo stesso fornitore.

Secondo la Cassazione, tale soluzione coincide con quella che "risulta dalle norme introdotte nell’ordinamento italiano attraverso l’esecuzione data alla convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, con la l. 14 luglio 1993, n. 259, norme che, ancorché non immediatamente applicabili nella controversia in esame, possono costituire un utile termine di raffronto per la ricostruzione della disciplina dell’inadempimento del fornitore. Si tratta, infatti, di norme che, sia pure agli effetti della regolamentazione del leasing internazionale e nell’ambito soggettivo della loro applicazione, rappresentano una tipizzazione del contratto di leasing".

Se il bene non viene consegnato o viene consegnato in ritardo o non è conforme al contratto di fornitura, l’utilizzatore può agire direttamente contro il fornitore, non per la risoluzione del contratto di fornitura, se manchi al riguardo il consenso del concedente (art. 10.2, della convenzione), ma per far valere gli altri obblighi che al fornitore derivano dal contratto da lui concluso (artt. 12.6. e 10.1.). L’utilizzatore può agire in confronto del fornitore come se egli fosse stato parte del contratto di fornitura e il bene gli dovesse essere fornito direttamente (art. 10.1). L’utilizzatore può ottenere il risarcimento del danno dal fornitore, ma questi non sarà responsabile nei confronti sia del concedente che dell’utilizzatore per il medesimo danno (art. 10.1).

La Sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 16 novembre 2007, n. 23794).

In materia di contratto di leasing, la Cassazione, rifacendosi anche alla propria giurisprudenza, ha stabilito che l’utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, al risarcimento del danno conseguentemente sofferto, nonché a sentire accertare quale sia l’esatto corrispettivo spettante allo stesso fornitore.

In caso di leasing finanziario - atteso che con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza (sicché ai sensi dell’art. 1705, secondo comma, c.c. il mandante ha diritto di far propri di fronte ai terzi in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l’esecuzione dell’affare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo il mandante peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne l’adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento) - l’utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto (Cass. 27 luglio 2006, n. 17145. Sempre nel senso che nell’ambito del contratto di leasing finanziario è l’utilizzatore che ha la legittimazione a far valere nei confronti del fornitore le azioni intese all’adempimento del contratto di fornitura ad al risarcimento del danno da inesatto inadempimento dello stesso, Cass. 10 ottobre 2004, n. 19657, nonché Cass. 13 dicembre 2000, n. 15762 e la fondamentale, Cass. 2 novembre 1998, n. 10926).

Se in caso di leasing finanziario l’utilizzatore è legittimato a far valere nei confronti del fornitore le azioni intese all’adempimento del contratto di fornitura, deve concludersi che lo stesso sia, altresì, legittimato a sentire accertare quale sia l’esatto corrispettivo spettante allo stesso fornitore.

Secondo la Cassazione, tale soluzione coincide con quella che "risulta dalle norme introdotte nell’ordinamento italiano attraverso l’esecuzione data alla convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, con la l. 14 luglio 1993, n. 259, norme che, ancorché non immediatamente applicabili nella controversia in esame, possono costituire un utile termine di raffronto per la ricostruzione della disciplina dell’inadempimento del fornitore. Si tratta, infatti, di norme che, sia pure agli effetti della regolamentazione del leasing internazionale e nell’ambito soggettivo della loro applicazione, rappresentano una tipizzazione del contratto di leasing".

Se il bene non viene consegnato o viene consegnato in ritardo o non è conforme al contratto di fornitura, l’utilizzatore può agire direttamente contro il fornitore, non per la risoluzione del contratto di fornitura, se manchi al riguardo il consenso del concedente (art. 10.2, della convenzione), ma per far valere gli altri obblighi che al fornitore derivano dal contratto da lui concluso (artt. 12.6. e 10.1.). L’utilizzatore può agire in confronto del fornitore come se egli fosse stato parte del contratto di fornitura e il bene gli dovesse essere fornito direttamente (art. 10.1). L’utilizzatore può ottenere il risarcimento del danno dal fornitore, ma questi non sarà responsabile nei confronti sia del concedente che dell’utilizzatore per il medesimo danno (art. 10.1).

La Sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 16 novembre 2007, n. 23794).