Cassazione Civile: responsabilità dell’albergatore per cose in custodia

In merito alla responsabilità dell’albergatore per il danno causato dall’utilizzo della vasca da bagno come doccia in un albergo la Corte di Cassazione ha giudicato applicabile l’articolo 2051 Codice Civile, a norma del quale: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Secondo la Cassazione, "la responsabilità prevista dall’articolo 2051 Codice Civile per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo ed, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza".

E ancora, "la responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell’evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima ( Cass. 6.2.2007 n. 2563; Cass. 9.11.2005 n. 21684)".

Ciò posto, tornando al caso arrivato alla propria attenzione, la Cassazione ha rilevato che "Nella specie è rimasto provato che la vasca da bagno, in cui si è verificato l’evento lesivo, era stata destinata anche a doccia con la installazione in alto ed in forma fissa del diffusore per doccia, senza che fosse minuta di alcun presidio di sostegno, quale una maniglia posta ad altezza adeguata e/o un tappetino antiscivolo. Ne consegue che l’evento dannoso si presenta in sé come fatto reso possibile, e così causato, dalla predisposizione della vasca da bagno ad essere impiegata anche come vano di doccia, senza, tuttavia, essere stata dotata degli indispensabili presidi antiscivolo e di sostegno", concludendo che "discende la configurabilità della responsabilità ex articolo 2051 Codice Civile della struttura alberghiera, per il rapporto di custodia esistente tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, senza che possa assumere alcun rilievo in sé l’eventuale violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 28 novembre 2007, n. 24739: Responsabilità dell’albergatore per cose in custodia).

In merito alla responsabilità dell’albergatore per il danno causato dall’utilizzo della vasca da bagno come doccia in un albergo la Corte di Cassazione ha giudicato applicabile l’articolo 2051 Codice Civile, a norma del quale: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Secondo la Cassazione, "la responsabilità prevista dall’articolo 2051 Codice Civile per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo ed, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza".

E ancora, "la responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell’evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima ( Cass. 6.2.2007 n. 2563; Cass. 9.11.2005 n. 21684)".

Ciò posto, tornando al caso arrivato alla propria attenzione, la Cassazione ha rilevato che "Nella specie è rimasto provato che la vasca da bagno, in cui si è verificato l’evento lesivo, era stata destinata anche a doccia con la installazione in alto ed in forma fissa del diffusore per doccia, senza che fosse minuta di alcun presidio di sostegno, quale una maniglia posta ad altezza adeguata e/o un tappetino antiscivolo. Ne consegue che l’evento dannoso si presenta in sé come fatto reso possibile, e così causato, dalla predisposizione della vasca da bagno ad essere impiegata anche come vano di doccia, senza, tuttavia, essere stata dotata degli indispensabili presidi antiscivolo e di sostegno", concludendo che "discende la configurabilità della responsabilità ex articolo 2051 Codice Civile della struttura alberghiera, per il rapporto di custodia esistente tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, senza che possa assumere alcun rilievo in sé l’eventuale violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 28 novembre 2007, n. 24739: Responsabilità dell’albergatore per cose in custodia).