Cassazione Civile: responsabilità per inadempimento dello spedizioniere
Secondo la Cassazione: "Lo spedizioniere non risponde dell’avaria e della perdita della merce che si verifichino durante l’esecuzione del contratto di trasporto da lui stipulato in adempimento del mandato ricevuto. Lo spedizioniere infatti, esaurisce il suo compito, con la conclusione del contratto di trasporto, mentre è il vettore, a cui carico è l’organizzazione dei mezzi necessari all’adempimento dell’obbligazione, insieme al rischio della gestione, ad assumere su di sé i rischio dell’esecuzione del trasporto.
Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e concluda, in luogo di esso, senza alcuna autorizzazione del mandante e senza che sia necessaria per la natura dell’incarico ricevuto, un altro contratto di spedizione, ossia sostituisca altri a sé nell’esecuzione del mandato, non adempie l’obbligazione assunta verso il mandante, benché non essendo il mandato basato necessariamente sull’intuitus personae, non gli sia vietato di avvalersi dell’opera di un sostituto, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell’operato del sostituto, pregiudizievoli per il committente, ossia il rischio dell’inadempimento della persona sostituita, di cui risponde in ogni caso, anche se il fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di trasporto dal medesimo o da altro sostituto stipulato col vettore (ed è il caso di specie, in cui il contratto di trasporto è stato concluso dopo quattro contratti di spedizione), a meno che non provi che il danno si sarebbe prodotto comunque, anche se egli avesse adempiuto la propria obbligazione".
In conclusione sul punto, la Cassazione ha affermato "Che lo spedizioniere debba considerarsi inadempiente se senza autorizzazione e senza che ricorra alcuna necessità stipuli un contratto diverso da quello per la cui conclusione si è obbligato verso il committente e debba rispondere comunque delle conseguenze negative dell’operato del sostituto, si desume dai principi in materia di inadempimento di obbligazioni contrattuali, nonché dalla lettera e dallo spirito dell’articolo 1717 Codice Civile".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 11 febbraio 2009, n.3354: Contratto di spedizione - Obbligazioni - Conferimento incarico ad altro spedizioniere - Responsabilità).
Secondo la Cassazione: "Lo spedizioniere non risponde dell’avaria e della perdita della merce che si verifichino durante l’esecuzione del contratto di trasporto da lui stipulato in adempimento del mandato ricevuto. Lo spedizioniere infatti, esaurisce il suo compito, con la conclusione del contratto di trasporto, mentre è il vettore, a cui carico è l’organizzazione dei mezzi necessari all’adempimento dell’obbligazione, insieme al rischio della gestione, ad assumere su di sé i rischio dell’esecuzione del trasporto.
Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e concluda, in luogo di esso, senza alcuna autorizzazione del mandante e senza che sia necessaria per la natura dell’incarico ricevuto, un altro contratto di spedizione, ossia sostituisca altri a sé nell’esecuzione del mandato, non adempie l’obbligazione assunta verso il mandante, benché non essendo il mandato basato necessariamente sull’intuitus personae, non gli sia vietato di avvalersi dell’opera di un sostituto, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell’operato del sostituto, pregiudizievoli per il committente, ossia il rischio dell’inadempimento della persona sostituita, di cui risponde in ogni caso, anche se il fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di trasporto dal medesimo o da altro sostituto stipulato col vettore (ed è il caso di specie, in cui il contratto di trasporto è stato concluso dopo quattro contratti di spedizione), a meno che non provi che il danno si sarebbe prodotto comunque, anche se egli avesse adempiuto la propria obbligazione".
In conclusione sul punto, la Cassazione ha affermato "Che lo spedizioniere debba considerarsi inadempiente se senza autorizzazione e senza che ricorra alcuna necessità stipuli un contratto diverso da quello per la cui conclusione si è obbligato verso il committente e debba rispondere comunque delle conseguenze negative dell’operato del sostituto, si desume dai principi in materia di inadempimento di obbligazioni contrattuali, nonché dalla lettera e dallo spirito dell’articolo 1717 Codice Civile".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 11 febbraio 2009, n.3354: Contratto di spedizione - Obbligazioni - Conferimento incarico ad altro spedizioniere - Responsabilità).