Cassazione Civile: sentenza ecclesiastica nullità del matrimonio e contrarietà ordine pubblico interno
In tal senso già si era espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 2678/1984: la circostanza che un diverso ordinamento preveda la procreazione quale espressa finalità del matrimonio non determina per ciò stesso un contrasto radicale con l’ordinamento italiano, posto che il matrimonio è concepito in quest’ultimo quale fondamento di una società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non indispensabile, sviluppo dell’unione coniugale.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19809/2008, ha riaffermato inoltre un principio di diritto di grande rilevanza in materia di delibazione di sentenze pronunciate in Stati stranieri. Infatti la Corte ha stabilito che, mentre per le sentenze dichiarative dell’invalidità del matrimonio emesse da giudici di altri Stati della U.E. il riconoscimento di efficacia nel nostro ordinamento deve essere escluso per ogni eventuale contrasto con l’ordine pubblico, per le sentenze ecclesiastiche, invece, non ogni contrasto è preclusivo della pronuncia di delibazione. Occorre quindi, in tale ultimo caso, operare una distinzione tra incompatibilità “assoluta” ed incompatibilità “relativa” con l’ordine pubblico: mentre il primo tipo di incompatibilità si verifica allorquando i fatti alla base della disciplina applicata nella pronuncia di cui si è chiesta l’esecutività e nelle statuizioni di questa non sono in alcun modo assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo in Italia, il secondo tipo di incompatibilità si manifesta qualora le statuizioni della sentenza ecclesiastica permettono di individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne aventi effetti giuridici simili.
Per cui, alla luce di quanto sopra, in sede di delibazione di sentenze ecclesiastiche i giudici italiani possono individuare fatti, eventualmente ritenuti non significativi per l’ordinamento canonico, che però siano sufficienti a configurare una causa che incide sulla validità del vincolo matrimoniale e che non è incompatibile con quelle previste dal diritto interno.
Tale atteggiamento “di favore” nei confronti delle sentenze ecclesiastiche trova ragione nel Protocollo addizionale del 18/02/1984 modificativo del Concordato, con il quale l’Italia si è impegnata ad applicare un criterio meno rigoroso in sede di delibazione delle suddette sentenze.
Nel caso di specie, gli ermellini hanno confermato la sentenza di delibazione pronunciata dalla Corte d’Appello, rilevando che la nullità del matrimonio era stata pronunciata per concorde esclusione del bonum prolis (qui inteso come procreatività) da parte di entrambi i coniugi e quindi per una causa che la costante giurisprudenza ha sempre escluso dal novero di quelle di incompatibilità assoluta.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 15 gennaio 2009, n. 814: Matrimonio - Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario - Esclusione del bonum prolis da parte di entrambi i coniugi - Delibazione - Contrarietà all’ordine pubblico interno - Esclusione).
[Dott. Federico Repetti]
In tal senso già si era espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 2678/1984: la circostanza che un diverso ordinamento preveda la procreazione quale espressa finalità del matrimonio non determina per ciò stesso un contrasto radicale con l’ordinamento italiano, posto che il matrimonio è concepito in quest’ultimo quale fondamento di una società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non indispensabile, sviluppo dell’unione coniugale.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19809/2008, ha riaffermato inoltre un principio di diritto di grande rilevanza in materia di delibazione di sentenze pronunciate in Stati stranieri. Infatti la Corte ha stabilito che, mentre per le sentenze dichiarative dell’invalidità del matrimonio emesse da giudici di altri Stati della U.E. il riconoscimento di efficacia nel nostro ordinamento deve essere escluso per ogni eventuale contrasto con l’ordine pubblico, per le sentenze ecclesiastiche, invece, non ogni contrasto è preclusivo della pronuncia di delibazione. Occorre quindi, in tale ultimo caso, operare una distinzione tra incompatibilità “assoluta” ed incompatibilità “relativa” con l’ordine pubblico: mentre il primo tipo di incompatibilità si verifica allorquando i fatti alla base della disciplina applicata nella pronuncia di cui si è chiesta l’esecutività e nelle statuizioni di questa non sono in alcun modo assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo in Italia, il secondo tipo di incompatibilità si manifesta qualora le statuizioni della sentenza ecclesiastica permettono di individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne aventi effetti giuridici simili.
Per cui, alla luce di quanto sopra, in sede di delibazione di sentenze ecclesiastiche i giudici italiani possono individuare fatti, eventualmente ritenuti non significativi per l’ordinamento canonico, che però siano sufficienti a configurare una causa che incide sulla validità del vincolo matrimoniale e che non è incompatibile con quelle previste dal diritto interno.
Tale atteggiamento “di favore” nei confronti delle sentenze ecclesiastiche trova ragione nel Protocollo addizionale del 18/02/1984 modificativo del Concordato, con il quale l’Italia si è impegnata ad applicare un criterio meno rigoroso in sede di delibazione delle suddette sentenze.
Nel caso di specie, gli ermellini hanno confermato la sentenza di delibazione pronunciata dalla Corte d’Appello, rilevando che la nullità del matrimonio era stata pronunciata per concorde esclusione del bonum prolis (qui inteso come procreatività) da parte di entrambi i coniugi e quindi per una causa che la costante giurisprudenza ha sempre escluso dal novero di quelle di incompatibilità assoluta.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 15 gennaio 2009, n. 814: Matrimonio - Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario - Esclusione del bonum prolis da parte di entrambi i coniugi - Delibazione - Contrarietà all’ordine pubblico interno - Esclusione).
[Dott. Federico Repetti]