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Cassazione Civile: società cancellata dal registro delle imprese? Non può chiedere il fallimento del debitore

Con la sentenza n. 16751 la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma, revocando la pronuncia dichiarativa di fallimento della società debitrice.

La vicenda riguardava la richiesta di dichiarazione di fallimento da parte di una società creditrice nei confronti di un’altra società.

Tuttavia, la società istante, dapprima in liquidazione, risultava essersi cancellata dal registro delle imprese circa un anno prima della presentazione dell’istanza di fallimento e tale evidenza si evinceva dalla visura camerale prodotta in giudizio.

A tal proposito, infatti, la difesa della società debitrice sosteneva la carenza della legittimazione attiva della creditrice, oltre alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione del fallimento.

La Corte di Cassazione ha pertanto stabilito che “il ricorso per fallimento presentato dalla società estinta è stato in radice inidoneo a far iniziare il procedimento prefallimentare, e quindi a pervenire alla pronuncia di fallimento, dovendosi ritenere precluso l’avvio del procedimento dalla carenza ab origine della legittimazione processuale e sostanziale dell’istante”.

(Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile, Sentenza 4 luglio 2013, n. 16751)

Con la sentenza n. 16751 la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma, revocando la pronuncia dichiarativa di fallimento della società debitrice.


La vicenda riguardava la richiesta di dichiarazione di fallimento da parte di una società creditrice nei confronti di un’altra società.

Tuttavia, la società istante, dapprima in liquidazione, risultava essersi cancellata dal registro delle imprese circa un anno prima della presentazione dell’istanza di fallimento e tale evidenza si evinceva dalla visura camerale prodotta in giudizio.

A tal proposito, infatti, la difesa della società debitrice sosteneva la carenza della legittimazione attiva della creditrice, oltre alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione del fallimento.

La Corte di Cassazione ha pertanto stabilito che “il ricorso per fallimento presentato dalla società estinta è stato in radice inidoneo a far iniziare il procedimento prefallimentare, e quindi a pervenire alla pronuncia di fallimento, dovendosi ritenere precluso l’avvio del procedimento dalla carenza ab origine della legittimazione processuale e sostanziale dell’istante”.

(Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile, Sentenza 4 luglio 2013, n. 16751)