Cassazione Penale: accesso abusivo a sistema informatico e responsabilità capogruppo 231
Secondo la Cassazione "la lettura della norma che si privilegia si fonda su una interpretazione letterale della disposizione di legge che prevede due distinte ipotesi di reato, ovvero quella della abusiva intrusione, tipica dell’hacher, e quella, distinta e diversa, di chi si trattenga nel sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo".
In materia di 231, la Cassazione ha invece statuito che: "la holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della legge 231, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette reato; insomma non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi della legge 231/2001".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 20 giugno 2011, n. 24583)
Secondo la Cassazione "la lettura della norma che si privilegia si fonda su una interpretazione letterale della disposizione di legge che prevede due distinte ipotesi di reato, ovvero quella della abusiva intrusione, tipica dell’hacher, e quella, distinta e diversa, di chi si trattenga nel sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo".
In materia di 231, la Cassazione ha invece statuito che: "la holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della legge 231, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette reato; insomma non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi della legge 231/2001".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 20 giugno 2011, n. 24583)