Cassazione Penale: diritto all’espulsione dello straniero

"Qualora lo straniero versi nelle condizioni di legge per poter usufruire della ’sanzione sostitutiva’ dell’espulsione ex art. 16, comma quinto D.Lgs.vo n. 286/98 (e pertanto sia identificato, detenuto, si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni’ e la condanna non riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dallo stesso D.lgs. citato) è titolare di un diritto ad essere espulso (giusto il chiaro tenore della norma che utilizza l’espressione: ’è disposta l’espulsione’) con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale da parte del giudice di merito circa la sua concedibilità o del potere del PM di rilasciare il nulla osta all’emissione del relativo provvedimento. Il comma sesto dell’art. 16 D.lgs. n. 286/1998, che disciplina il profilo procedurale, stabilisce del resto che il magistrato di sorveglianza decida con decreto motivato, senza formalità, ’acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero’ senza disporre che sia richiesto anche il nulla osta, giacché questo, nell’ambito del D.lgs. n. 286/1998, è stabilito a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale (come nei casi di cui all’art. 13 stesso D.Igs.) qui non riscontrabili".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 11 marzo 2009, n. 10752: Diritto espulsione immigrato).

"Qualora lo straniero versi nelle condizioni di legge per poter usufruire della ’sanzione sostitutiva’ dell’espulsione ex art. 16, comma quinto D.Lgs.vo n. 286/98 (e pertanto sia identificato, detenuto, si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni’ e la condanna non riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dallo stesso D.lgs. citato) è titolare di un diritto ad essere espulso (giusto il chiaro tenore della norma che utilizza l’espressione: ’è disposta l’espulsione’) con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale da parte del giudice di merito circa la sua concedibilità o del potere del PM di rilasciare il nulla osta all’emissione del relativo provvedimento. Il comma sesto dell’art. 16 D.lgs. n. 286/1998, che disciplina il profilo procedurale, stabilisce del resto che il magistrato di sorveglianza decida con decreto motivato, senza formalità, ’acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero’ senza disporre che sia richiesto anche il nulla osta, giacché questo, nell’ambito del D.lgs. n. 286/1998, è stabilito a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale (come nei casi di cui all’art. 13 stesso D.Igs.) qui non riscontrabili".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 11 marzo 2009, n. 10752: Diritto espulsione immigrato).