Cassazione Penale: reato di sostituzione di persona creazione di account intestato ad altri

"Oggetto della tutela penale in relazione al delitto di cui all’articolo 494 Codice Penale (Sostituzione di persona) è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome".
Nel caso di specie, che ha visto l’attivazione di un account di posta elettronica apparentemente intestato a terza persona da parte di un soggetto per assicurarsi un vantaggio e per procurare un danno a quest’ultima, secondo la Cassazione è evidente la configurazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa di cui all’articolo 494 Codice Penale, a norma del quale: " Chiunque al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 14 dicembre 2007, n.46674: Posta elettronica - Account - Intestazione a terzi - Sostituzione di persona).

"Oggetto della tutela penale in relazione al delitto di cui all’articolo 494 Codice Penale (Sostituzione di persona) è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome".
Nel caso di specie, che ha visto l’attivazione di un account di posta elettronica apparentemente intestato a terza persona da parte di un soggetto per assicurarsi un vantaggio e per procurare un danno a quest’ultima, secondo la Cassazione è evidente la configurazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa di cui all’articolo 494 Codice Penale, a norma del quale: " Chiunque al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 14 dicembre 2007, n.46674: Posta elettronica - Account - Intestazione a terzi - Sostituzione di persona).