Cassazione: Sentenza ratifica del difetto di legittimazione processuale

La Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione III, 27 ottobre 20005 n.20913) si è pronunciata ancora una volta in merito al valore da attribuire alla ratifica del difetto di legittimazione processuale, dando atto dell’esistenza del contrasto giurisprudenziale all’interno delle decisioni assunte dalla stessa Corte Suprema, senza tuttavia rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale invio alle sezioni unite, così come richiesto all’esito della discussione orale dal P.G.

La Corte ha ribadito, in contrasto con la recente pronuncia del 5175/05, che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator"; né tale sanatoria può essere impedita dalla previsione dell’art. 182 c.p.c., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi, la quale va riferita alle decadenze sostanziali (sancite, cioè, per l’esercizio del diritto e dell’azione: artt. 2964 c.c. e segg.) e non a quelle che si esauriscono nell’ambito del processo, com’è dimostrato dal fatto che, in caso contrario, si avrebbe l’inapplicabilità (inammissibile sotto il profilo sistematico) dell’art. 182 c.p.c. in tutte le ipotesi in cui le parti incorrono in decadenze processuali già nell’atto introduttivo.

[Dott.ssa Sabrina Mingoia]

La Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione III, 27 ottobre 20005 n.20913) si è pronunciata ancora una volta in merito al valore da attribuire alla ratifica del difetto di legittimazione processuale, dando atto dell’esistenza del contrasto giurisprudenziale all’interno delle decisioni assunte dalla stessa Corte Suprema, senza tuttavia rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale invio alle sezioni unite, così come richiesto all’esito della discussione orale dal P.G.


La Corte ha ribadito, in contrasto con la recente pronuncia del 5175/05, che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator"; né tale sanatoria può essere impedita dalla previsione dell’art. 182 c.p.c., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi, la quale va riferita alle decadenze sostanziali (sancite, cioè, per l’esercizio del diritto e dell’azione: artt. 2964 c.c. e segg.) e non a quelle che si esauriscono nell’ambito del processo, com’è dimostrato dal fatto che, in caso contrario, si avrebbe l’inapplicabilità (inammissibile sotto il profilo sistematico) dell’art. 182 c.p.c. in tutte le ipotesi in cui le parti incorrono in decadenze processuali già nell’atto introduttivo.

[Dott.ssa Sabrina Mingoia]