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Cassazione SU Civili: sanzione disciplinare al magistrato che deposita le sentenze con ritardo cronico

Il magistrato è responsabile in caso di ritardo nel deposito delle sentenze, qualora “i fatti oggetto di contestazione siano oggettivamente molto gravi e le omissioni costanti”. È quanto emerso dalla pronuncia della Cassazione, a Sezioni Unite, sul provvedimento disciplinare inflitto ad un magistrato dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (“CSM”).

Nel caso in esame, la Sezione disciplinare del CSM adottava nei confronti del magistrato una sanzione pari alla perdita dell’anzianità di due mesi, in seguito al ritardo continuato e reiterato con cui il giudice depositava le sentenze dei processi che presiedeva.

Come constatato dal CSM, i ritardi nel deposito erano da considerarsi “gravi” nel caso in cui non venivano a ricorrere situazioni giustificatrici eccezionali. I ritardi in alcuni casi superavano i tre anni, con punte fino a quattro anni, e in un caso il deposito della sentenza era avvenuto dopo sei anni dall’ultima udienza.

Tale condotta caratterizzava tutta la carriera professionale, data la presenza di due ulteriori procedimenti disciplinari, conclusi a favore del magistrato. Lo stesso, impugnando il provvedimento, ha proposto ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità, analizzando i sette motivi della difesa del ricorrente, hanno ritenuto incensurabile il provvedimento della Sezione disciplinare.

La Corte, data la rilevantissima incidenza dei ritardi, nonché la loro reiterazione sussistente anche negli anni precedenti a quelli dell’incolpazione, ha ritenuto, logicamente e congruamente motivato, che le circostanze evidenziate dal ricorrente denotassero non un problema temporaneo, conseguente ad una sopravvalutazione delle proprie capacità lavorative da parte del magistrato, ma un deficit della ordinaria diligenza nell’organizzazione del lavoro e nei tempi di trattazione dei procedimenti: perciò idonea ad integrare l’illecito disciplinare”.

La Cassazione ha, di conseguenza, rigettato il ricorso, confermando il provvedimento disciplinare.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 25 novembre 2013, n. 26284)


Il magistrato è responsabile in caso di ritardo nel deposito delle sentenze, qualora “i fatti oggetto di contestazione siano oggettivamente molto gravi e le omissioni costanti”. È quanto emerso dalla pronuncia della Cassazione, a Sezioni Unite, sul provvedimento disciplinare inflitto ad un magistrato dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (“CSM”).


Nel caso in esame, la Sezione disciplinare del CSM adottava nei confronti del magistrato una sanzione pari alla perdita dell’anzianità di due mesi, in seguito al ritardo continuato e reiterato con cui il giudice depositava le sentenze dei processi che presiedeva.

Come constatato dal CSM, i ritardi nel deposito erano da considerarsi “gravi” nel caso in cui non venivano a ricorrere situazioni giustificatrici eccezionali. I ritardi in alcuni casi superavano i tre anni, con punte fino a quattro anni, e in un caso il deposito della sentenza era avvenuto dopo sei anni dall’ultima udienza.

Tale condotta caratterizzava tutta la carriera professionale, data la presenza di due ulteriori procedimenti disciplinari, conclusi a favore del magistrato. Lo stesso, impugnando il provvedimento, ha proposto ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità, analizzando i sette motivi della difesa del ricorrente, hanno ritenuto incensurabile il provvedimento della Sezione disciplinare.

La Corte, data la rilevantissima incidenza dei ritardi, nonché la loro reiterazione sussistente anche negli anni precedenti a quelli dell’incolpazione, ha ritenuto, logicamente e congruamente motivato, che le circostanze evidenziate dal ricorrente denotassero non un problema temporaneo, conseguente ad una sopravvalutazione delle proprie capacità lavorative da parte del magistrato, ma un deficit della ordinaria diligenza nell’organizzazione del lavoro e nei tempi di trattazione dei procedimenti: perciò idonea ad integrare l’illecito disciplinare”.

La Cassazione ha, di conseguenza, rigettato il ricorso, confermando il provvedimento disciplinare.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 25 novembre 2013, n. 26284)