x

x

Patto di manleva (II): limiti di validità

Dopo avere esaminato nel mio precedente contributo la natura, le funzioni e i requisiti di validità del patto di manleva, vorrei ora entrare nel merito dei limiti di validità.

a) Inapplicabilità dell’art. 1229 c.c.

Come è noto l’art. 1229 c.c stabilisce che “è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”. Secondo la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza l’art. 1229 c.c. non è applicabile al patto di manleva, con la conseguenza che quest’ultimo sarebbe valido anche nel caso in cui il mallevadore si fosse obbligato a risarcire il mallevato dalle conseguenze patrimoniali conseguenti al comportamento colposo del mallevato stesso (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 17.12.2001, n. 15891; Cass. Civ. 23.01.1982, n. 462; Cass. Civ. 08.03. 1980, n. 1543; Cass. Civ. 18.05.1954, n. 1580; in dottrina cfr. Ubertazzi, “Il procedimento di acquisizione di imprese”, Cedam, 2008; Fabrizio D’Arcangelo, “Le clausole di esonero da responsabilità” in “Obbligazioni e Contratti, n. 11/2006; contra: Trib. Milano, 19.12.1994).

Il motivo dell’inapplicabilità dell’art. 1229 c.c. alle clausole di manleva sarebbe il seguente. L’art. 1229 c.c. avrebbe come scopo primario quello di tutelare il creditore sancendo la nullità di eventuali clausole pattuite tra creditore e debitore ed aventi ad oggetto l’esonero o la limitazione della responsabilità del debitore in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo.

Il patto di manleva, invece, non inciderebbe sul diritto del creditore a vedersi risarcito il danno subito ma si limiterebbe a “trasferire” l’onere patrimoniale dal debitore al mallevadore.

Il creditore, infatti, non sarebbe in alcun modo coinvolto dal patto siglato dal mallevadore e dal mallevato e rimarrebbe libero di agire nei confronti del debitore in caso di sua colpa grave o di dolo.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, quindi, che la manleva non incontri il limite dell’art. 1229 c.c. e sia, pertanto, valida anche nel caso in cui sia volta a tenere indenne il mallevato dai danni conseguenti ai suoi comportamenti gravemente colposi.

b) Divieto di esonero per fatti dolosi

Discorso a parte merita il patto di manleva volto a tenere indenne il manlevato dai danni conseguenti a suoi comportamenti dolosi.

Si ritiene, infatti, che una manleva così configurata sarebbe nulla in quanto verrebbe a ledere un principio di ordine pubblico del nostro ordinamento che vieta l’esonero da responsabilità per fatti dolosi (cfr. Cabras, “La responsabilità per l’amministrazione delle società di capitali”, Torino 2002; Ubertazzi, “Il procedimento di acquisizione di imprese”, Cedam, 2008).

Tale principio di ordine pubblico, volto ad impedire ad un soggetto di trarre giovamento dal proprio stesso comportamento doloso e quindi a responsabilizzarlo, sarebbe desumibile dall’art. 1900 c.c.., relativo al contratto di assicurazione, che stabilisce quanto segue “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.

Ne consegue che mentre deve ritenersi, generalmente, ammessa la validità di una manleva volta a sancire la responsabilità del mallevadore conseguente ad azioni anche gravemente colpose del mallevato, sembra doversi escludere la validità di un patto di manleva con il quale il mallevadore si obblighi a tenere indenne il mallevato da responsabilità conseguenti ad azioni dolose dello stesso mallevato.

>Dopo avere esaminato nel mio precedente contributo la natura, le funzioni e i requisiti di validità del patto di manleva, vorrei ora entrare nel merito dei limiti di validità.

a) Inapplicabilità dell’art. 1229 c.c.

Come è noto l’art. 1229 c.c stabilisce che “è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”. Secondo la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza l’art. 1229 c.c. non è applicabile al patto di manleva, con la conseguenza che quest’ultimo sarebbe valido anche nel caso in cui il mallevadore si fosse obbligato a risarcire il mallevato dalle conseguenze patrimoniali conseguenti al comportamento colposo del mallevato stesso (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 17.12.2001, n. 15891; Cass. Civ. 23.01.1982, n. 462; Cass. Civ. 08.03. 1980, n. 1543; Cass. Civ. 18.05.1954, n. 1580; in dottrina cfr. Ubertazzi, “Il procedimento di acquisizione di imprese”, Cedam, 2008; Fabrizio D’Arcangelo, “Le clausole di esonero da responsabilità” in “Obbligazioni e Contratti, n. 11/2006; contra: Trib. Milano, 19.12.1994).

Il motivo dell’inapplicabilità dell’art. 1229 c.c. alle clausole di manleva sarebbe il seguente. L’art. 1229 c.c. avrebbe come scopo primario quello di tutelare il creditore sancendo la nullità di eventuali clausole pattuite tra creditore e debitore ed aventi ad oggetto l’esonero o la limitazione della responsabilità del debitore in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo.

Il patto di manleva, invece, non inciderebbe sul diritto del creditore a vedersi risarcito il danno subito ma si limiterebbe a “trasferire” l’onere patrimoniale dal debitore al mallevadore.

Il creditore, infatti, non sarebbe in alcun modo coinvolto dal patto siglato dal mallevadore e dal mallevato e rimarrebbe libero di agire nei confronti del debitore in caso di sua colpa grave o di dolo.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, quindi, che la manleva non incontri il limite dell’art. 1229 c.c. e sia, pertanto, valida anche nel caso in cui sia volta a tenere indenne il mallevato dai danni conseguenti ai suoi comportamenti gravemente colposi.

b) Divieto di esonero per fatti dolosi

Discorso a parte merita il patto di manleva volto a tenere indenne il manlevato dai danni conseguenti a suoi comportamenti dolosi.

Si ritiene, infatti, che una manleva così configurata sarebbe nulla in quanto verrebbe a ledere un principio di ordine pubblico del nostro ordinamento che vieta l’esonero da responsabilità per fatti dolosi (cfr. Cabras, “La responsabilità per l’amministrazione delle società di capitali”, Torino 2002; Ubertazzi, “Il procedimento di acquisizione di imprese”, Cedam, 2008).

Tale principio di ordine pubblico, volto ad impedire ad un soggetto di trarre giovamento dal proprio stesso comportamento doloso e quindi a responsabilizzarlo, sarebbe desumibile dall’art. 1900 c.c.., relativo al contratto di assicurazione, che stabilisce quanto segue “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.

Ne consegue che mentre deve ritenersi, generalmente, ammessa la validità di una manleva volta a sancire la responsabilità del mallevadore conseguente ad azioni anche gravemente colpose del mallevato, sembra doversi escludere la validità di un patto di manleva con il quale il mallevadore si obblighi a tenere indenne il mallevato da responsabilità conseguenti ad azioni dolose dello stesso mallevato.