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Dazi, esenzioni e libertà. Come nasce una fiera

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Fiera esentasse, tempi felici

 

Di origine antica, le fiere si consolidarono come un fenomeno socio-economiche di importanza vitale per il commercio nazionale e internazionale a partire dal Medioevo e conservarono tale peculiarità fino alla nascita dell’e-commerce.

 

Nei cosiddetti «Secoli Bui» e per tutta l’età moderna si svolgevano nelle più note città europee, nelle regioni maggiormente ricche del continente, ed erano eventi fondamentali per dare vigore alle economie locali e, come si è già scritto, agli scambi commerciali internazionali.

 

Le fiere ricorrevano solitamente durante le più rilevanti manifestazioni religiose cittadine, solitamente nel giorno dei santi patroni, e in quelle occasioni gli amministratori delle città concedevano l’esenzione dal pagamento dei dazi e delle gabelle ai mercanti e ai loro clienti, in modo tale da ridurre il costo delle merci e favorire il commercio.

 

Il diritto di organizzare una manifestazione fieristica era riconosciuto alle città dal feudatario o direttamente dal sovrano tramite un diploma, nel quale si indicavano la ragione dietro lo svolgimento della fiera, la data, il luogo, le esenzioni di cui godeva e la durata.

 

Carlo III di Borbone, re di Napoli, aveva concesso all’Università di Colli, oggi Colli a Volturno (IS), il diritto di svolgere la fiera in onore del santo patrono, san Leonardo di Noblac, e i mercati domenicali con un decreto del 10 gennaio 1757:

 

«Essendo state a Noi rivolte umili suppliche da parte dell’Università della terra comunemente detta delli Colli affinché prestassimo il nostro regale assenso alla concessione per lo svolgimento di un mercato nella sopradetta terra la domenica di ogni settimana e per lo svolgimento di una fiera ogni anno in sei giorni consecutivi nella festività di San Leonardo, la quale si celebra il 6 del mese di Novembre di ogni anno, Noi dunque, che da quando abbiamo ottenuto il possesso di questo Regno niente abbiamo ritenuto più importante del fatto di provvedere alla felicità cosi come al profitto dei Nostri fedeli sudditi e che dovunque in questo Regno crescesse l’abbondanza di tutti i beni e il commercio, a tali suppliche acconsentendo, a tenore della presente deliberatamente e intenzionalmente e per speciale grazia a detta Università della terra comunemente nominata delli Colli concediamo l’autorità e accordiamo la facoltà nella domenica di ogni settimana di tenere un mercato e nei detti sei giorni di ogni anno di aprire, tenere e promuovere la fiera predetta nella terra predetta» (Archivio storico del comune di Colli a Volturno, b. 20, f. 387, Decreto di Carlo di Borbone).

 

Il sovrano napoletano concedeva durante lo svolgimento dei mercati domenicali e della fiera di san Leonardo l’esenzione dal pagamento di alcune tasse e limitava la giurisdizione dell’evento all’Università di Colli e al solo fisco reale.

 

Nel diploma di Carlo di Borbone, tuttavia, era presente una clausola non trascurabile. Per poter organizzare la fiera in onore del santo patrono e le altre manifestazioni commerciali era necessario il «permesso dell’ordinario per i giorni festivi», ovvero il consenso del vescovo (l’abate di Montecassino), poiché i commerci avvenivano nei giorni dedicati al riposo e ai riti religiosi.

 

L’Università di Colli aveva provveduto a rispettare le disposizioni del sovrano. La richiesta di mercanteggiare durante i giorni sacri era stata inoltrata all’abate cassinese qualche mese dopo la pubblicazione del diploma di Carlo di Borbone, il 21 marzo: «Li sindici ed eletti della Terra delli Colli umilissimi oratori di vostra Illustrissima, con suppliche devotamente le rappresentano, come hanno ottenuto dalla clemenza Re nostro signore, che Dio sempre feliciti, la facoltà, e privileggio di poter celebrare, ed erigere in detta Terra il Mercato in tutte le Domeniche dell’anno, ed una Fiera con sei giorni consecutivi nella Festività di S. Leonardo a’ sei di Novembre di ogni anno; resta solo che s’implori la vostra Illustrissima la debbita licenza giusta quel che riguarda il negoziare ne’ giorni festivi in detti Mercati e Fiera; giusta la qual cosa ne supplichiamo vostra Illustrissima degnarsi di accordagliela benignamente, e lo riceveranno a grazia singolarissima quam Deus» (Archivio dell’abazia di Montecassino, Colli, b. 1, Missiva dell’Università di Colli all’abate di Montecassino).