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Formation of contract: elementi essenziali del contratto

Siamo al primo appuntamento con la nuova rubrica di Filodiritto sull’inglese giuridico e ci sembra corretto dare ai lettori qualche informazione rispetto al taglio degli articoli di approfondimento e in generale sul programma di argomenti che ci proponiamo di seguire.Il focus sarà sull’inglese giuridico del contesto internazionale e dei paesi di common law e in particolare su termini, costrutti, formule linguistiche ricorrenti nei testi legali in lingua inglese.

Nel parlare di legal english opereremo frequenti “incursioni” nel mondo del diritto (internazionale, dei paesi di lingua inglese) per associare i singoli termini ai contenuti di diritto corrispondenti, senza tralasciare l’aspetto comparatistico.

Rispetto al programma degli argomenti, nei prossimi articoli ci muoveremo nell’ambito della contrattualistica internazionale, che ci fornirà gli spunti per analizzare il legal english dei contratti.

Abbiamo scelto di dedicare i primi contributi della rubrica alla genesi del contratto: la formation of contract.

In questo articolo ci soffermiamo sugli elementi essenziali del contratto; nel prossimo appuntamento ritorneremo sul tema dell’accettazione e sui meccanismi di conclusione del contratto per approfondirli ulteriormente.

Prima di addentrarci nell’argomento facendo riferimento al diritto inglese (e dove possibile alla norme della contrattualistica internazionale), è tuttavia opportuno fare una premessa metodologica che ci consenta di avere un approccio generale corretto al testo legale inglese.

Non esiste un unico “inglese giuridico”. Ne esistono diverse tipologie, secondo la provenienza.

Il legal english di Inghilterra e Stati Uniti differiscono tra loro sotto molti aspetti, e ancora di più differiscono dal legal english del contesto internazionale, elaborato principalmente da paesi non di lingua inglese e culturalmente non appartenenti alla famiglia giuridica del common law.

Siamo in Europa e non possiamo tralasciare il legal english comunitario, vale a dire quello proveniente dalle istituzioni della Comunità Europea che, come sappiamo, hanno le proprie consuetudini linguistiche (eurospeak).

Per comprendere e farci comprendere, è senz’altro di grande utilità individuare innanzitutto quale tipologia di legal english abbiamo di fronte o abbiamo la necessità di utilizzare.

L’inglese dei contratti commerciali internazionali è stato oggetto negli ultimi decenni di un processo di uniformazione linguistica dovuto principalmente alla funzione di tali contratti: far dialogare i soggetti contraenti - imprese prevalentemente non di lingua inglese - creando un linguaggio tecnico (commerciale prima ancora che giuridico) comprensibile e riconoscibile.

Il diritto dei contratti dei paesi di common law ha moltissimo in comune con le norme del nostro ordinamento (e dei paesi di civil law in generale).

Innanzitutto ritroviamo in entrambi i contesti uno dei principi cardine del diritto dei contratti, vale a dire l’autonomia contrattuale - freedom of contract -.

I meccanismi di proposta-accettazione-conclusione del contratto, sui quali torneremo più approfonditamente nel prossimo articolo, presentano analogie nei diversi ordinamenti (di derivazione di common law e di civil law), anche se sul punto è molto difficile formulare regole generali, alla luce delle diverse normative applicabili e della continua evoluzione giurisprudenziale dei diversi Paesi.

Quali sono i legal requirements di un contratto? Prima di tutto è necessaria una proposta, che può essere individuata con diversi termini - offer, proposal, tender, quotation e altri ancora - cui segua un’accettazione - acceptance - da parte del destinatario della proposta.

Altri elementi che non possono mancare sono la liceità del contratto - the objects of the contract must be legal -, la capacità di agire dei contraenti - the parties must have capacity to contract -, l’esistenza di un corrispettivo - consideration - che conferisca onerosità al contratto (each party must provide consideration for the promise by the other).

A questa consideration deve essere data interpretazione estensiva, in quanto può consistere in un pagamento o in una determinata condotta, anche omissiva.

Nel parlare della consideration come elemento essenziale della formation of contract non è superfluo ricordare come, al contrario, nel nostro ordinamento il corrispettivo non costituisca elemento essenziale del contratto.

Deve essere anche evidente la volontà delle parti di contrarre gli obblighi oggetto del contratto - intention to create legal relations -.

L’accento cade sull’elemento della volontarietà perché la vincolatività delle pattuizioni contrattuali deve in effetti basarsi sull’effettiva volontà delle parti di obbligarsi.

The contract shall be legally binding upon the parties; questa frase fa pensare all’articolo del nostro codice che recita “Il contratto ha forza di legge tra le parti”.

Un contratto è binding (legally in questo caso è, diciamo, un rafforzativo) quando vincola le parti all’adempimento.

Infine l’elemento della forma – formality of contract -. Sono relativamente pochi nel Regno Unito i casi in cui viene richiesta la forma scritta del contratto; accade ad esempio per i trasferimenti di proprietà immobiliari o di diritti ad esse inerenti - conveyance - o per i contratti con cui si costituiscono diritti reali di garanzia - contracts of guarantee -.

Un rapido sguardo alla european contract law ci permette di verificare che la terminologia internazionale corrisponde a quella inglese per quanto concerne i termini “chiave”.

Sul piano dei contenuti invece i legal requirements di un contratto sono principalmente due: la volontà dei contraenti di obbligarsi (Art. 2:101, 1 (a) the parties intend to be legally bound) e la definizione dell’oggetto contrattuale (Art. 2:101, 1 (b) they reach a sufficient agreement).

Infine, si esclude espressamente che la forma sia un elemento essenziale del contratto (Art. 2:101, (2) A contract need not be concluded or evidenced in writing nor is it subject to any other requirement as to form).

In conclusione di questo primo approfondimento sull’inglese giuridico dei contratti vale la pena soffermarsi sui termini contract e agreement. Sono realmente sinonimi? Quale dei due termini è corretto utilizzare per individuare il contratto?

In realtà contract è il termine più specifico e corretto per parlare del “contratto”; agreement, che significa “accordo”, ha un’area semantica più vasta e va a ricomprendere anche intese e accordi che non siano propriamente contratti. Ciononostante la consuetudine nell’utilizzo di agreement nel commercio internazionale ha decretato il maggior successo di questo termine rispetto a contract. Ci verrà quindi spontaneo utilizzare agreement per riferirci a un contratto commerciale internazionale nelle sue diverse tipologie (supply agreement, licence agreement, turn-key agreement, etc.).

Siamo al primo appuntamento con la nuova rubrica di Filodiritto sull’inglese giuridico e ci sembra corretto dare ai lettori qualche informazione rispetto al taglio degli articoli di approfondimento e in generale sul programma di argomenti che ci proponiamo di seguire.Il focus sarà sull’inglese giuridico del contesto internazionale e dei paesi di common law e in particolare su termini, costrutti, formule linguistiche ricorrenti nei testi legali in lingua inglese.

Nel parlare di legal english opereremo frequenti “incursioni” nel mondo del diritto (internazionale, dei paesi di lingua inglese) per associare i singoli termini ai contenuti di diritto corrispondenti, senza tralasciare l’aspetto comparatistico.

Rispetto al programma degli argomenti, nei prossimi articoli ci muoveremo nell’ambito della contrattualistica internazionale, che ci fornirà gli spunti per analizzare il legal english dei contratti.

Abbiamo scelto di dedicare i primi contributi della rubrica alla genesi del contratto: la formation of contract.

In questo articolo ci soffermiamo sugli elementi essenziali del contratto; nel prossimo appuntamento ritorneremo sul tema dell’accettazione e sui meccanismi di conclusione del contratto per approfondirli ulteriormente.

Prima di addentrarci nell’argomento facendo riferimento al diritto inglese (e dove possibile alla norme della contrattualistica internazionale), è tuttavia opportuno fare una premessa metodologica che ci consenta di avere un approccio generale corretto al testo legale inglese.

Non esiste un unico “inglese giuridico”. Ne esistono diverse tipologie, secondo la provenienza.

Il legal english di Inghilterra e Stati Uniti differiscono tra loro sotto molti aspetti, e ancora di più differiscono dal legal english del contesto internazionale, elaborato principalmente da paesi non di lingua inglese e culturalmente non appartenenti alla famiglia giuridica del common law.

Siamo in Europa e non possiamo tralasciare il legal english comunitario, vale a dire quello proveniente dalle istituzioni della Comunità Europea che, come sappiamo, hanno le proprie consuetudini linguistiche (eurospeak).

Per comprendere e farci comprendere, è senz’altro di grande utilità individuare innanzitutto quale tipologia di legal english abbiamo di fronte o abbiamo la necessità di utilizzare.

L’inglese dei contratti commerciali internazionali è stato oggetto negli ultimi decenni di un processo di uniformazione linguistica dovuto principalmente alla funzione di tali contratti: far dialogare i soggetti contraenti - imprese prevalentemente non di lingua inglese - creando un linguaggio tecnico (commerciale prima ancora che giuridico) comprensibile e riconoscibile.

Il diritto dei contratti dei paesi di common law ha moltissimo in comune con le norme del nostro ordinamento (e dei paesi di civil law in generale).

Innanzitutto ritroviamo in entrambi i contesti uno dei principi cardine del diritto dei contratti, vale a dire l’autonomia contrattuale - freedom of contract -.

I meccanismi di proposta-accettazione-conclusione del contratto, sui quali torneremo più approfonditamente nel prossimo articolo, presentano analogie nei diversi ordinamenti (di derivazione di common law e di civil law), anche se sul punto è molto difficile formulare regole generali, alla luce delle diverse normative applicabili e della continua evoluzione giurisprudenziale dei diversi Paesi.

Quali sono i legal requirements di un contratto? Prima di tutto è necessaria una proposta, che può essere individuata con diversi termini - offer, proposal, tender, quotation e altri ancora - cui segua un’accettazione - acceptance - da parte del destinatario della proposta.

Altri elementi che non possono mancare sono la liceità del contratto - the objects of the contract must be legal -, la capacità di agire dei contraenti - the parties must have capacity to contract -, l’esistenza di un corrispettivo - consideration - che conferisca onerosità al contratto (each party must provide consideration for the promise by the other).

A questa consideration deve essere data interpretazione estensiva, in quanto può consistere in un pagamento o in una determinata condotta, anche omissiva.

Nel parlare della consideration come elemento essenziale della formation of contract non è superfluo ricordare come, al contrario, nel nostro ordinamento il corrispettivo non costituisca elemento essenziale del contratto.

Deve essere anche evidente la volontà delle parti di contrarre gli obblighi oggetto del contratto - intention to create legal relations -.

L’accento cade sull’elemento della volontarietà perché la vincolatività delle pattuizioni contrattuali deve in effetti basarsi sull’effettiva volontà delle parti di obbligarsi.

The contract shall be legally binding upon the parties; questa frase fa pensare all’articolo del nostro codice che recita “Il contratto ha forza di legge tra le parti”.

Un contratto è binding (legally in questo caso è, diciamo, un rafforzativo) quando vincola le parti all’adempimento.

Infine l’elemento della forma – formality of contract -. Sono relativamente pochi nel Regno Unito i casi in cui viene richiesta la forma scritta del contratto; accade ad esempio per i trasferimenti di proprietà immobiliari o di diritti ad esse inerenti - conveyance - o per i contratti con cui si costituiscono diritti reali di garanzia - contracts of guarantee -.

Un rapido sguardo alla european contract law ci permette di verificare che la terminologia internazionale corrisponde a quella inglese per quanto concerne i termini “chiave”.

Sul piano dei contenuti invece i legal requirements di un contratto sono principalmente due: la volontà dei contraenti di obbligarsi (Art. 2:101, 1 (a) the parties intend to be legally bound) e la definizione dell’oggetto contrattuale (Art. 2:101, 1 (b) they reach a sufficient agreement).

Infine, si esclude espressamente che la forma sia un elemento essenziale del contratto (Art. 2:101, (2) A contract need not be concluded or evidenced in writing nor is it subject to any other requirement as to form).

In conclusione di questo primo approfondimento sull’inglese giuridico dei contratti vale la pena soffermarsi sui termini contract e agreement. Sono realmente sinonimi? Quale dei due termini è corretto utilizzare per individuare il contratto?

In realtà contract è il termine più specifico e corretto per parlare del “contratto”; agreement, che significa “accordo”, ha un’area semantica più vasta e va a ricomprendere anche intese e accordi che non siano propriamente contratti. Ciononostante la consuetudine nell’utilizzo di agreement nel commercio internazionale ha decretato il maggior successo di questo termine rispetto a contract. Ci verrà quindi spontaneo utilizzare agreement per riferirci a un contratto commerciale internazionale nelle sue diverse tipologie (supply agreement, licence agreement, turn-key agreement, etc.).