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Bonus antiplastica per un commercio ecosostenibile

Fino a 5 mila euro di incentivi per i servizi commerciali che evitano il packaging
Bonus antiplastica
Bonus antiplastica

Bonus antiplastica: di cosa si tratta?

Il bonus antiplastica consiste in un contributo a fondo perduto dedicato agli esercizi commerciali che scelgono di eliminare dai loro prodotti il packaging superfluo dedicandosi interamente a una distribuzione in forma sfusa o alla spina.

Gli incentivi consistono in un bonus fino a 5 mila euro, nel limite complessivo di 40 milioni di euro.


Bonus antiplastica: sì al commercio ecosostenibile

«La transizione ecologica passa per l’innovazione»: così esordisce il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli durante il question time di Mercoledì 22 Settembre alla Camera.

Firmato dal ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani e controfirmato dal ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il decreto attuativo arriva a due anni di distanza dalla norma che lo aveva istituito. Il decreto “Clima” del 14 Ottobre 2019 stanziava 20 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni di euro per il 2021 e si inseriva nella mappa più ampia delineata dal Parlamento Europeo al fine di ridurre la produzione di rifiuti per contrastare l’inquinamento e il cambiamento climatico.

Con il bonus antiplastica, l’Italia si allinea all’UE in tema di commercio al dettaglio ecosostenibile. È del Marzo 2019 la legge approvata dal Parlamento europeo in favore del divieto di utilizzare articoli in plastica monouso: l’intento è quello di eliminare piatti, posate, bottiglie e altri oggetti in plastica riducendo l’impatto ambientale, incentivando il riciclo dei rifiuti e incrementando al contempo la responsabilità dei produttori.
 

Bonus antiplastica: a chi spetta?

Il bonus è destinato agli esercizi che si dedicano alla vendita di alimentari, saponi e tutti quei prodotti distribuibili alla spina o in forma sfusa. L’intento è quello di ridurre la produzione di materiali inquinanti eliminando la vendita di prodotti monouso.

Sia i piccoli negozi che la media e la grande distribuzione possono usufruire del bonus allestendo spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi all’interno di attività già esistenti. Il bonus incentiva anche l’apertura di nuovi negozi dedicati alla distribuzione dei prodotti alla spina o sfusi.

Necessario è un periodo minimo di 3 anni dello svolgimento dell’attività di vendita, a pena di revoca del contributo.
 

Bonus antiplastica: quali spese rientrano?

I contributi possono arrivare fino a 5 mila euro per attività e sono concesse in regime “de minimis” come previsto dall’UE. Gli incentivi non possono essere cumulati per le spese che coprono le stesse voci.

Nello specifico, il bonus è destinato alle spese sostenute per l’adeguamento dei locali e all’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita dei prodotti sfusi o alla spina.

Tra le attività incentivabili rientrano:

  • progettazione e realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato;
  • l’acquisto di attrezzature e arredamento e per l’allestimento degli spazi funzionali alla vendita dei prodotti sfusi o alla spina;
  • servizi pubblicitari dedicati all’iniziativa.

Non rientrano nel bonus antiplastica le spese finalizzate all’acquisto o l’igienizzazione dei contenitori, dei prodotti alimentari e dei detergenti venduti.


Bonus antiplastica: le tempistiche

Dato il ritardo dell’emanazione della legge, che era prevista entro la metà di Dicembre 2019, rientrano nella possibilità di fare domanda spese certificabili con relative fatture relative al 2021 ma anche al 2020. Le tempistiche prevedono:

  • per le spese sostenute nel 2021, la presentazione della domanda per il bonus entro il 30 Aprile 2022;
  • per le spese relative al 2020, la presentazione della domanda per il bonus entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma.
     

Bonus antiplastica: come certificare le spese ai fini fiscali?

La validità delle spese al fine dell’acquisizione del bonus deve essere definita da un’attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nell’apposito registro come un commercialista, un perito commerciale, un consulente del lavoro o il responsabile di un Caf.

L’esito della domanda per il bonus sarà comunicato entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza e, in caso di eventuale riconoscimento dell’agevolazione, sarà specificato anche l’importo del contributo spettante.

Il ministero per la Transizione ecologica riconoscerà i contributi secondo l’ordine di presentazione delle domande fino a esaurimento delle risorse stanziate per il bonus antiplastica, pari a 40 milioni di euro.

Una piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze e alle domande relative al bonus sarà predisposta sul sito del ministero per la Transizione ecologica.

Fonti:

 «Il Sole 24 Ore»

«Gazzetta Ufficiale», Decreto legge del 14 Ottobre 2019 n. 111, Serie Generale n.241 del 14 Ottobre 2019

 «Il Sole 24 Ore»

ItaliaOnline per Aziende

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero della Transizione Ecologica

Parlamento Europeo