Cassazione SU: il comodante può chiedere la restituzione dell’immobile destinato a casa familiare solo in caso di urgente e imprevisto bisogno

Comodato
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La Corte a Sezioni Unite, con Sentenza depositata il 29 settembre, si è pronunciata sul comodato di immobile destinato a casa famigliare, affermando che quando il comodato è destinato a soddisfare le esigenze della famiglia, tale scopo permane anche dopo la separazione dei coniugi, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.

Nel caso in esame, il proprietario dell’immobile ha agito nei confronti del proprio figlio e della moglie dello stesso per ottenere il rilascio della casa concessa in comodato ai coniugi in occasione del loro matrimonio. La nuora ha resistito, opponendo che in sede di separazione coniugale aveva ottenuto l’assegnazione della casa familiare in quanto affidataria del figlio; che pertanto aveva titolo per il godimento dell’immobile.

La Corte di appello di Bari ha rigettato il gravame. Il comodante ha proposto ricorso per Cassazione successivamente rimesso alle Sezioni Unite.

La Suprema Corte spiega che nel codice esistono due diverse forme di comodato: una inerente il comodato in senso stretto, regolato agli articoli 1803 e 1809 del codice civile; l’altra concernente il cosiddetto comodato precario, di cui all’articolo 1810 del codice civile. È solo nel secondo caso, data la mancata pattuizione di un termine e l’impossibilità di desumerlo dall’uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere il rilascio al comandatario.

La questione sottoposta alla valutazione delle Sezioni Unite concerne l’ipotesi in cui il comodante concede al figlio un’abitazione da destinare a casa familiare per un uso determinato, che consente di stabilire la scadenza contrattuale: quindi, in tal caso il comodante ha la facoltà di richiedere la restituzione immediata dell’immobile solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (articolo 1809 del codice civile). Pertanto, tale destinazione, secondo i giudici, non viene meno a seguito della separazione dei coniugi se nella casa familiare restano la moglie e i figli a carico.

Le Sezioni Unite, con tale sentenza, confermano l’ipotesi prevista nel 2004 che vuole sia riconosciuto il diritto al rilascio dell’immobile assegnato a nuora e figli quando sopraggiunga una necessità seria e urgente.

Quindi, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal comodante e dichiara che non vi è luogo per pronunciare sulle spese, considerato che la parte occupante l’immobile, unica oppostasi alla domanda, non ha svolto attività difensiva in sede di Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 29 settembre 2014, n. 20448)

La Corte a Sezioni Unite, con Sentenza depositata il 29 settembre, si è pronunciata sul comodato di immobile destinato a casa famigliare, affermando che quando il comodato è destinato a soddisfare le esigenze della famiglia, tale scopo permane anche dopo la separazione dei coniugi, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.

Nel caso in esame, il proprietario dell’immobile ha agito nei confronti del proprio figlio e della moglie dello stesso per ottenere il rilascio della casa concessa in comodato ai coniugi in occasione del loro matrimonio. La nuora ha resistito, opponendo che in sede di separazione coniugale aveva ottenuto l’assegnazione della casa familiare in quanto affidataria del figlio; che pertanto aveva titolo per il godimento dell’immobile.

La Corte di appello di Bari ha rigettato il gravame. Il comodante ha proposto ricorso per Cassazione successivamente rimesso alle Sezioni Unite.

La Suprema Corte spiega che nel codice esistono due diverse forme di comodato: una inerente il comodato in senso stretto, regolato agli articoli 1803 e 1809 del codice civile; l’altra concernente il cosiddetto comodato precario, di cui all’articolo 1810 del codice civile. È solo nel secondo caso, data la mancata pattuizione di un termine e l’impossibilità di desumerlo dall’uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere il rilascio al comandatario.

La questione sottoposta alla valutazione delle Sezioni Unite concerne l’ipotesi in cui il comodante concede al figlio un’abitazione da destinare a casa familiare per un uso determinato, che consente di stabilire la scadenza contrattuale: quindi, in tal caso il comodante ha la facoltà di richiedere la restituzione immediata dell’immobile solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (articolo 1809 del codice civile). Pertanto, tale destinazione, secondo i giudici, non viene meno a seguito della separazione dei coniugi se nella casa familiare restano la moglie e i figli a carico.

Le Sezioni Unite, con tale sentenza, confermano l’ipotesi prevista nel 2004 che vuole sia riconosciuto il diritto al rilascio dell’immobile assegnato a nuora e figli quando sopraggiunga una necessità seria e urgente.

Quindi, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal comodante e dichiara che non vi è luogo per pronunciare sulle spese, considerato che la parte occupante l’immobile, unica oppostasi alla domanda, non ha svolto attività difensiva in sede di Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 29 settembre 2014, n. 20448)