Cassazione Tributaria: non deducibili i compensi agli amministratori di società di capitali

Cassando la sentenza di secondo grado, la Cassazione ha stabilito che "i compensi agli amministratori di Società di Capitali non sono deducibili."

Leggiamo le motivazioni del relatore fatte proprie dal collegio.
 
"Si controverte esclusivamente in ordine alla deducibilità dei compensi agli amministratori di Società di Capitali. Il giudice tributario – accogliendo la tesi della Società – ha affermato che detti compensi sono deducibili nell’anno, pur successivo a quello di erogazione, in cui sia intervenuta la delibera ex art. 2389 c.c. mentre l’Agenzia, in base al disposto dell’art. 62 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostiene che essi non siano nella specie deducibili. Il mezzo è manifestatamente fondato, pur se per motivi non coincidenti con quelli sviluppati dalla ricorrente.

Questa Corte ha infatti affermato che l’art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di Società di Persone, non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di Società di Capitali: la posizione di quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della Società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione (Cass. 24188/06)".

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 13 agosto 2010, n.18702)

Cassando la sentenza di secondo grado, la Cassazione ha stabilito che "i compensi agli amministratori di Società di Capitali non sono deducibili."

Leggiamo le motivazioni del relatore fatte proprie dal collegio.
 
"Si controverte esclusivamente in ordine alla deducibilità dei compensi agli amministratori di Società di Capitali. Il giudice tributario – accogliendo la tesi della Società – ha affermato che detti compensi sono deducibili nell’anno, pur successivo a quello di erogazione, in cui sia intervenuta la delibera ex art. 2389 c.c. mentre l’Agenzia, in base al disposto dell’art. 62 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostiene che essi non siano nella specie deducibili. Il mezzo è manifestatamente fondato, pur se per motivi non coincidenti con quelli sviluppati dalla ricorrente.

Questa Corte ha infatti affermato che l’art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di Società di Persone, non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di Società di Capitali: la posizione di quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della Società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione (Cass. 24188/06)".

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 13 agosto 2010, n.18702)