x

x

Cassazione Tributaria: valida la cartella con motivazione sintetica (purché preceduta da altre comunicazioni)

Non lede il diritto di difesa la cartella esattoriale eccessivamente sintetica se preceduta da diversi avvisi di garanzia recanti una contestazione più precisa e puntuale. A stabilirlo è la Suprema Corte su ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che annullava una cartella esattoriale perché priva di una motivazione completa.

A giudizio della Corte, il diritto di difesa del contribuente non può dirsi leso se la fase di riscossione è preceduta da diverse comunicazioni (nel caso in esame ben cinque avvisi), le quali riportano in modo chiaro e puntuale le ragioni del richiesto pagamento.

I giudici di legittimità hanno chiarito che l’obbligo di motivazione va graduato in base alla natura dell’atto emanato dall’Amministrazione finanziaria. Se è richiesta un’ampia motivazione negli atti di accertamento, di rettifica o, in determinati casi, negli avvisi di liquidazione, ciò non risulta necessario nelle cartelle esattoriali perché riferite alla fase finale del procedimento di riscossione, le cui ragioni sono già conosciute da parte del contribuente.

Inoltre, la cartella di pagamento ben può rinviare per la motivazione ad un precedente atto contenente una contestazione più ampia, senza tuttavia indicarne con precisione gli estremi, se il contribuente dimostri di conoscerla, come nel caso di specie, per aver impugnato l’atto e, di conseguenza, contestato in sede giudiziaria.

La Corte ha, dunque, cassato la sentenza della Commissione Tributaria e confermato la validità della cartella di pagamento contestata.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Tributaria, Sentenza 28 febbraio 2014, n. 4826)

Non lede il diritto di difesa la cartella esattoriale eccessivamente sintetica se preceduta da diversi avvisi di garanzia recanti una contestazione più precisa e puntuale. A stabilirlo è la Suprema Corte su ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che annullava una cartella esattoriale perché priva di una motivazione completa.


A giudizio della Corte, il diritto di difesa del contribuente non può dirsi leso se la fase di riscossione è preceduta da diverse comunicazioni (nel caso in esame ben cinque avvisi), le quali riportano in modo chiaro e puntuale le ragioni del richiesto pagamento.

I giudici di legittimità hanno chiarito che l’obbligo di motivazione va graduato in base alla natura dell’atto emanato dall’Amministrazione finanziaria. Se è richiesta un’ampia motivazione negli atti di accertamento, di rettifica o, in determinati casi, negli avvisi di liquidazione, ciò non risulta necessario nelle cartelle esattoriali perché riferite alla fase finale del procedimento di riscossione, le cui ragioni sono già conosciute da parte del contribuente.

Inoltre, la cartella di pagamento ben può rinviare per la motivazione ad un precedente atto contenente una contestazione più ampia, senza tuttavia indicarne con precisione gli estremi, se il contribuente dimostri di conoscerla, come nel caso di specie, per aver impugnato l’atto e, di conseguenza, contestato in sede giudiziaria.

La Corte ha, dunque, cassato la sentenza della Commissione Tributaria e confermato la validità della cartella di pagamento contestata.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Tributaria, Sentenza 28 febbraio 2014, n. 4826)