x

x

Citazione su iniziativa dell’imputato

Citazione
Citazione

Abstract

La citazione dei testi da esaminare nel corso del dibattimento, viene disposta da chi presiederla il dibattimento (§ 214,  1° c ., StPO). Al PM spetta la facoltà di citare direttamente ulteriori testi (§ 214,  3° c., StPO). Contrasterebbe con il principio della “parità delle armi”, se all’imputato non venisse riconosciuta analoga facoltà (di citare direttamente testi per il dibattimento); facoltà, che è prevista dal § 220 StPO.

 

Indice:

1. Introduzione  

2. Garanzia del rimborso delle spese  

3. Contenuto della citazione  

4. La “Sachdienlichkeit “ della deposizione del teste  

5. La “Selbstladung” ha carattere complementare  

6. Il “contributo” a un processo equo e gli articoli quarantasette e quarantotto della Carta dei diritti fondamentali dell’UE

 

1. Introduzione

Il CPP della RFT contiene una norma (§ 220), che consente all’imputato di citare testi (e consulenti tecnici), anche se la loro citazione è stata negata da chi presiederla il collegio, dinanzi al quale si svolgerà l’istruzione dibattimentale; inoltre, è in facoltà dell’imputato, di far comparire testi al dibattimento, senza previa autorizzazione alcuna (“Zeugen zum Termin zu stellen”). È, questo, il cosiddetto Selbstladungsrecht, che costituisce un’eccezione al principio sancito dal § 219 StPO, secondo il quale, l’imputato propone le richieste di prova al presidente dell’ufficio giudiziario, dinanzi al quale si svolgerà il dibattimento; del provvedimento emesso a seguito della predetta richiesta, deve essere data comunicazione all’imputato. Se la richiesta dell’imputato viene accolta, anche soltanto in parte, della stessa deve essere informato pure il PM.

La cosiddetta unmittelbare Ladung durch den Angeklagten (§ 220 StPO), è ammissibile non soltanto nel caso, in cui un “Beweisantrag“ di cui al  219 StPO è stato rigettato, ma (§ 220, 1° c., 2^ parte, StPO) anche senza che sia stata proposta di ammissione di un teste o di un consulente tecnico (“Parteisachverständigen”).

 

2. Garanzia di rimborso delle spese

Presupposto per la cosiddetta Selbstladung, è che alla persona citata dallo stesso imputato (teste o consulente tecnico), venga garantito, in anticipo, il rimborso delle spese (la cosiddetta Zeugengebühr) che le derivano dalla presenza all’udienza (spese di trasporto, mancato guadagno), spese da calcolare secondo lo JEVG (“Justizvergütungs- und Justizentschädigungsgesetz”). Queste disposizioni non contrastano con l’articolo 6, comma 3, lett. d, CEDU  e neppure con il principio di cui all’articolo 3, 1° c., della Costituzione federale (GG); in questo senso si veda BGH 11.5.76, MDR 1976, 814.

Le persone in tal modo citate, sono “präsentes Beweismittel”. La richiesta di esaminare una delle predette persone, non può essere disattesa e rigettata per i motivi di cui al § 244, commi 3-5, StPO (che possono cosí riassumersi: 1) superfluità della prova, 2) irrilevanza della stessa, 3) inconferenza), ma soltanto per i motivi previsti dal § 245, 2° c., S. 2 e 3 StPO (inammissibilità della prova, fatto già provato, non attinenza al “thema decidendum”).

La persona comparsa a seguito di “Sebstladung”, ha facoltà di richiedere, che le venga corrisposta l’indennità prevista dal predetto JEVG e questa spesa viene posta a carico della “Staatskasse” (Erario), se la deposizione della persona comparsa al dibattimento, si sarà rivelata “sachdienlich”, vale a dire, se ha contribuito all’accertamento dei fatti o se ha comunque “agevolato” lo svolgersi del procedimento.

La citazione (la relativa richiesta va fatta per iscritto, indicando il numero del procedimento, tempo e luogo della comparizione) deve avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, il quale è obbligato a provvedere alla medesima, anche se il richiedente non ha “offerto” il rimborso delle spese che avrà il citato; questi deve essere avvertito sulle conseguenze di un’eventuale ingiustificata, mancata comparizione. Non è obbligatoria l’indicazione del “Beweisthema” (oggetto della prova), ma della “Selbstladung”, l’imputato deve informare il giudice e il PM.

Quanto al teste spetta a titolo di indennità, è a carico di chi chiede la citazione; questa somma non può essere anticipata dall’erario, ma deve essere versata in contanti all’ufficio giudiziario o depositata presso la “Gerichtskasse” (cassa dell’ufficio giudiziario) competente per il dibattimento). L’ammontare della somma da versare all’ufficiale giudiziario, rispettivamente da depositare, è determinata in base a quanto previsto dallo JEVG ("Gesetz über die Vergütung von Sachverständige, Zeugen und Dritten” Legge sull’indennità spettante a consulenti tecnici, testi e terzi).

Il calcolo delle spettanze deve essere fatto dal richiedente la citazione. Questa “Berechnung” va eseguita con particolare cura, perché, se al citando viene offerta un’indennità inferiore a quanto prevista dallo JEVG, la “Beweisperson” non è obbligata a comparire al dibattimento. La stessa cosa vale, se la persona citata ha rifiutato di accettare l’indennità, perchè insufficiente.

 

3. Contenuto della citazione

L’imputato ha l’onere di indicare nome, cognome, residenza o domicilio della persona (teste o consulente tecnico), che intende citare e ad avvertire la persona citata circa le conseguenze di un’eventuale mancata (ingiustificata) comparizione al dibattimento (soltanto in quest’ultima caso, sorge l’obbligo di comparire). Se l’indennità è stata determinata secondo quanto previsto dallo JVEG, può essere richiesto, che il giudice disponga l’accompagnamento coattivo del teste “riottoso”.

La “Selbstladung” è esclusa per testi residenti all’estero. È però in facoltà dell’imputato, mettersi – informalmente – in contatto con essi, convenendo con gli  stessi, il rimborso delle spese, se si presentano al dibattimento.

Se la citazione – a seguito di “Selbstladung”, è regolare, il citato è obbligato a comparire al dibattimento, come se la citazione fosse avvenuta “auf amtlichem Wege”, vale a dire, da parte di chi presiederla l’udienza dibattimentale. Alla mancata, ingiustificata comparizione del teste o del consulente tecnico, conseguono le “Ungehorsamsfolgen” (conseguenze della mancata ottemperanza) di cui al § 51, rispettivamente al § 77 StPO.

Terminato il dibattimento (o anche prima dello stesso), i testi e/o i consulenti tecnici, citati dall’imputato e comparsi, possono proporre istanza intesa a ottenere la corresponsione dell’indennità a essi spettante, se non l’imputato non abbia già pagato tale indennità in contanti o che queste persone non abbiano ottenuto quanto di loro spettanza, con utilizzazione dell’importo, che era stato depositato presso la “Gerichtskasse”. Se l’indennità è stata pagata, attingendo a mezzi dell’erario, la stessa viene a far parte delle “Verfahrenskosten”(spese del procedimento) in caso di condanna dell’imputato. Se l’imputato è stato assolto, anche le spese riguardanti la predetta indennità, sono a carico dell’erario. Il diritto di percepire l’indennità da parte del teste, si prescrive in mesi tre a decorrere dalla data di chiusura del dibattimento.

 

4. La “Sachdienlichkeit” della deposizione del teste

Le spese derivate dalla “Selbstladung”, non possono essere poste a carico dell’imputato, se la citazione si è rivelata utile (“der Sache dienlich”) ai fini dell’accertamento dei fatti nel corso del dibattimento. La predetta “utilità “ deve essere valutata dal giudice – tenendo conto dell’esito del dibattimento – in base a criteri di natura oggettiva e non secondo “Billigkeit” (equità).  Di “Sachdienlichkeit” di una deposizione testimoniale, è il caso di parlare soltanto, se la prova, alla quale si è fatto luogo su iniziativa dell’imputato, ha contribuito alla “raccolta” di elementi probatori, che altrimenti non sarebbero emersi e se ha agevolato la decisione finale.

Il provvedimento, con il quale è stata rigettata la richiesta di esaminare un teste comparso al dibattimento su iniziativa dell’imputato, può essere impugnato – mediante “Beschwerde” (reclamo) – soltanto qualora il diniego abbia comportato  effetti sfavorevoli all’imputato.

 

5. La “Selbstladung” ha carattere complementare

Qualora a un consulente tecnico dell’imputato non venga consentito l’accesso allo stabilimento penitenziario, nel quale è detenuto l’imputato, il “Selbstladungsrecht” viene leso e il principio di parità tra accusa e difesa risulta violato, con  conseguente impugnabilità a mezzo “Revision”.

Da quanto ora esposto, emerge, che il diritto dell’imputato, di far ricorso alla cosiddetta Selbstladung, costituisce uno dei modi più incisivi – di cui dispone l’imputato – di influire sull’istruzione dibattimentale (e sullo stesso esito del processo). Questo diritto è una delle “stärksten Verteidigunswaffen des Angeklagten” (è una delle armi piu efficaci per la difesa).  Viene visto come (necessario) strumento complementare al “gerichtlichen Aufklärungsprinzip” (all’obbligo di accertamento dei fatti su iniziativa del giudice). Se l’accertamento dei fatti fosse “lasciato” soltanto al giudice, l’istruzione dibattimentale potrebbe (può)  essere incompleta. Infatti, l’“Informationslage” del giudice e dell’imputato è (o almeno può essere) differente, nel senso che il giudice è a conoscenza soltanto dei fatti, che risultano dalle indagini preliminari (“Ermittlungsverfahren”), mentre l’imputato può avere (e, non di rado, ha) anche altre “Erkenntnisquellen”, di cui soltanto esso è a conoscenza.

È stato detto che il “Selbstladungsrecht” consente all’imputato “den Umfang der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung mitzubestimmen (di “co determinare” il perimetro dell’istruzione dibattimentale).

Il „Selbstladerecht“ contribuisce a riequilibrare la posizione „di potere“ di giudice e del PM da un lato e dell’imputato dall’altro lato. L’imputato, servendosi della facoltà prevista dal § 220 StPO, è in grado di “costringere” un “unwilliges Gericht” (un giudice “riluttante”) a prendere atto di ulteriori elementi di prova, contribuendo così a un più ampio ventaglio di “cognizioni” ai fini della decisione.

 

6. Il “contributo” a un processo equo e gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE

La norma prevista dal § 220 StPO, può, indubbiamente, contribuire, acchè il processo si svolga “in fairer Weise” (sia un processo equo ai sensi dell’articolo 6 CEDU). La garanzia sancita dall’articolo ora citato, deve essere vista anche in relazione al principio del contraddittorio, la cui osservanza, in uno Stato di diritto, è un presupposto indispensabile perché si possa parlare di “fairen Verfahren” e di “effektiven Rechtsschutz” (effettiva tutela dei diritti), anche ai sensi dell’articolo 13 CEDU. Questi due principi costituiscono elementi basilari anche dell’ordinamento dell’UE (ved. Corte UE 15.5.1986. RS 222/84).

In proposito sono di importanza gli articoli 47 e 48 dei diritti fondamentali dell’UE (abbrev. DFUE).  L’articolo 47 assicura non soltanto il diritto fondamentale a un giudice imparziale, ma garantisce pure un processo equo nell’ambito di applicazione dell’ordinamento dell’UE; costituisce - insieme all’articolo 48 DFUE, che sancisce, specificamente, il rispetto dei diritti di difesa dell’imputato (“droits de la defense”) – una delle “pietre angolari” della predetta Carta. È un elemento essenziale della “comunità dei diritti”, quale si proclama l’UE.

L’articolo 47 DFUE contiene non soltanto una norma di principio, ma un diritto, la cui attuazione è suscettibile di coazione; prevede diritti soggettivi. Alle parti in un processo, è assicurata parità di trattamento.

Secondo autorevole dottrina, la facoltà di cui al § 220 StPO, tende ad assicurare pure la “parità delle armi” tra accusa e difesa, che è, a sua volta,  espressione del “Gleichheitssatz” (ved. C. edu 27.10. 1993 . n. 1444/88, Z 33). Per l’imputato è di fondamentale importanza, nell’ambito del contraddittorio in dibattimento, poter proporre tutti i mezzi di prova a sua conoscenza e che reputa utile ai fini della propria difesa.